CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 18137/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.21936 /2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., p.i. 00623100070, in persona del legale rappresentante pro - tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del secondo, in via Chiana n. 97; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., p.i. 00627050073, in persona del legale rappresentante pro-tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Ludovisi n.35; controricorrente [OSCURATO:PERSONA]: servitù volontaria di passaggio R.G.21936/2018 C.C. 8-6-2023 avverso la sentenza n. 109/2018 della Corte d’appello di Torino depositata il 12-1-2018, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 8-6-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione del 19 - 9 - 2013 [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. convenne avanti il Tribunale di Aosta la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che fosse accertato che gli immobili censiti al [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al fg. 30, map. 551, 552 e 554 (poi soppressi ed accorpati al 551 ), 553, 555, 556, 557 (per il soprassuolo), 558, 559 (per il sottosuolo) erano di proprietà della società attrice, chiedendo che la convenuta fosse condannata ad astenersi dal percorrere o utilizzare tali immobili; chiese, altresì , che la stessa convenuta fo sse condannata al pagamento delle indennità di occupazione senza titolo del passaggio pedonale e carraio evidenziato nell’atto introduttivo e dei parcheggi pure descritti in tale atto, nonché al pagamento del costo dei lavori di posa delle barriere paramassi. Si costituì la [OSCURATO:SOCIETA]. , instando per il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale , chiedendo l’accertamento dell’esistenza a favore dei fondi contraddistinti al fg. 30 del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di cui ai mapp. 523, 524, 520, 109, 449, 564, 606,548, 547 della servitù di passaggio di cui al rogito notaio Amati gravante sui fondi contraddistinti al fg. 30 del Comune di [OSCURATO:PERSONA], map. ex 111, di seguito mapp. 560, 561, 562, 507, 522, nel percorso identificato dal tunnel e dalla strada esistente.Con sentenza n.147/2016 il Tribunale di Aosta dichiarò che la società attrice era proprietaria degli immobili censiti in Comune di [OSCURATO:PERSONA] foglio 30, mapp. 551, 553, 555, 556, 558, 560, 561, 562, 563; dichiarò che i fondi censiti in Comune di [OSCURATO:PERSONA] foglio 30 mapp. 523, 524, 520, 109, 449, 564, 606, 548, 547 avevano diritto di passaggio sui fondi di cui allo stesso Comune e stesso foglio mapp. 560, 561, 562, 507 e 522 per il percorso in giallo nell’allegato 1 di c.t.u.; condannò la società convenuta a pagare alla società attrice la somma di euro 17.920,00 a titolo di canoni non pagati da maggio 2007 a maggio 2016, di euro 1.792,00 a titolo di canone annuale per l’occupazione dei posti auto oggetto di domanda da gennaio 2017 edi euro 12.295,29 a titolo di contributo per la realizzazione delle barriere di protezione, compensando le spese di lite tra le parti e ponendo le spese di c.t.u. a carico delle parti per la metà ciascuna. 2. Proposero appello principale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., e appello incidentale la [OSCURATO:SOCIETA]., che la Corte d’Appello di Torino ha deciso con sentenza n. 109/2018, pubblicata il 12-1-2018, mediante la quale ha rigettato integralmente l’appello principale e ha accolto l’appello incidentale, rigettando le domande di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. relative alle indennità di occupazione del parcheggio e all’indennizzo ex art. 2041 cod. civ. per la posa delle barrieredi protezione; ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. alla rifusione,a favore di [OSCURATO:SOCIETA].,delle spese di lite di entrambi i gradi, confermando per il resto la sentenza impugnata.La sentenza ha considerato in fatto che i fondi erano ubicati nelle vicinanze della telecabina Champoluc - Crest, che era gestita dallaMonterosa s.p.a., mentre [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. aveva edificato due immobili che prospettavano sulla pista di rientro. All’impianto si poteva accedere attraverso una scalinata che partiva da [OSCURATO:PERSONA], ma la differenza di quota tra [OSCURATO:PERSONA] e il terreno ove trovavasi la telecabina non consentiva l’accesso all’impianto da parte di automezzi; il tunnel che partiva dalla strada congiungeva la strada al piazzale di circa mq. 200 aperto in prossimità del l’impianto e consentiva l’accesso agli edifici della società attrice, con uno stato di fatto in essere fino al 2013 allorchéera iniziata la causa. La sentenza ha rigettato il primo motivo di appello, con il quale [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. aveva censurato la sentenza di primo grado per non avere applicato l’art. 1350, co.1 , n. 4 cod. civ. che richiede la forma scritta per la costituzione e modificazione delle servitù volontarie, avendo dichiarato che la realizzazione del tunnel era stato il frutto di accordo concluso verbalmente e ratificato per atti concludenti. Ha dato atto essere pacifico in causa che in forza di atto del notaio Amati in data 25-11-1991 rep. 25754 e racc. 3804 [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]., aveva ottenuto la costituzione di servitù di passaggio sul fondo di cui al fg. 30 map. 111, all’epoca di [OSCURATO:PERSONA] in Bequet e sui mapp. 112, 113, 211, di proprietà di terzi, a favore dei mapp. 109, 246 e 396 di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA].; il map. 111 negli anni aveva subito numerosi frazionamenti,i fondi risultanti erano stati per larga parte acquistati dalla società [OSCURATO:PERSONA] , tra i quali i mappali 555, 561 e 560 solo per il sottosuolo; la servitù di passaggio costituita mediante l’atto a rogito notaio Amati gravava su tali mappalied era pacifico che la servitù costituita con l’atto a rogito notaio Amati venne realizzato utilizzando solo in parte i fondi sui quali era stataautorizzata la costitu zione di servitù; ha escluso che ciò avesse comportato la prescrizione della servitù per non usoe ha escluso la mancanza di accordo nelle forme di cui all’art. 1350 co.1 n.4 cod. civ.. A tal proposito ha considerato che, dopo l’atto del notaio Amati di costituzione della servitù, vi era stata la convenzione del3-7-1996 tra il Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] in Becquet, che aveva avuto a oggetto lo sviluppo di zona edificabile in prossimità della stazione di arroccamento della funivia in località Ramey, la domanda di variante alla concessione edilizia presentata da [OSCURATO:PERSONA] e il trasferimento da [OSCURATO:PERSONA] ai figli dei terreni interessati dalla variante, poi acquistati dalla società [OSCURATO:PERSONA]; ha considerato che con fax in data 6-7-1997 inviato dalla Inart era stata trasmessala planimetria con il tracciato del tunnel, con la richiesta di trasmetterla con la firma di accettazione e il sig. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva scritto “Va bene, per accesso al fabbricato civile, per il percorso fin qui indicato, per la larghezza di m.6 per quanto mi riguarda”. Quindi ha dichiarato che la stretta interdipendenza dei documenti doveva essere ricondotta alla fattispecie del collegamento negoziale e che dalla lettura complessiva dei documenti risultava lo sviluppo di una complessa operazione commerciale, diretta a consentire alle parti di accedere ai propri fondi attraverso la servitù di passaggio di una costruenda strada privata, parte della quale sarebbe dovuta transitare sotto il piano di campagna in forma di tunnel; era l’operazione commerciale a spiegare le ragioni della costituzione delle servitù di passaggio pedonale e carraio, quale “trasferimento su altro percorso” di altro passaggio, in passato già concesso a [OSCURATO:SOCIETA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] con il rogito del notaio Amati e a configurare la costituzione di servitù reciproche e in perpetuo. Quindi, si trattava non di focalizzare l’attenzione su un solo documento, ma di vagliare la documentazione prodotta all’interno di eventi costituenti lo sviluppo in sede esecutiva degli accordi assunti con il rogito del notaio Amati. La sentenza ha, altresì , escluso la spettanza di compensazione economica per l’utilizzo della servitù, perché il rogito del notaio Amati avevagià previsto un corrispettivo per la servitù e non poteva essere stabilito null’altro , in quanto la servitù era disciplinata dal titolo; inoltre, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. fruiva del diverso tracciato della servitù, avvantaggiandosene sia in relazione all’esercizio del passaggio sia in relazione all’aumento di valore della proprietà. In ordine al risarcimento del danno per l’occupazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. dell’area del parcheggio, la sentenza ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. aveva potuto avvalersi dell’utilizzo della propria area come parcheggio e, nonostante ciò, per quasi dieci anni non aveva avanzato alcuna pretesa nei confronti della società utilizzatrice e non aveva allegato il danno patrimoniale subito, dal momento che lo spiazzo risultava essere suscettibile di utilizzo da parte della società che ne era proprietaria e,pertanto, non era configurabile una perdita della disponibilità dello stesso. In ordine all’indennizzo per la posa delle barriere, la sentenza ha dichiarato che non sussistevano i presupposti di cui all’art. 2041 cod. civ., in quanto la progettazione e la posa delle reti di protezione non erano stat e fonte di impoverimento per [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., perché le reti erano finalizzate alla salvaguardia delle condizioni minime di sicurezza, a fronte di edificazione di immobili, da parte della stessa società, in “zona rossa” ad elevato rischio di frane; quindi sussisteva causa giustificativa dell’esborso economico da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e non si configurava l’ipotesi che la prestazione resa dall’impoverito fosse andata a vantaggio dell’arricchito in forza di nesso di causalità diretto. 3.Con atto notificato il 12-7-2018 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto avverso la sentenza ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, al quale ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza incamera di consiglio la società controricorrente ha depositato memori a illustrativa. All’esito della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, rubricato “ nullità dell’impugnata sentenza ex art. 360, comma 1 n.3, con riferimento agli art.112, 113, 115 e 116 c.p.c., e agli artt. 1350 c.c. comma 1 n. 4 e 1058 c.c. relativi al primo motivo di appello – erronea interpretazione e valutazione dei documenti di causa”, la ricorrente evidenzia che la [OSCURATO:SOCIETA]. esercitava servitù di passaggio che non erastata mai costituita; aggiunge che tutti i documenti citati dalla sentenza e formatisi in epoca precedente all’acquisto degli immobili da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non erano mai stati trascritti, per cui non le erano opponibili e lamenta che la sentenza abbia ritenuto, in violazione dell’art. 1350 co.1 n. 4 cod. civ., che la servitù potesse essere costituita da “elementi di fatto di portata documentale”; rileva che i documenti richiamati dalla Corte d’Appello non contenevano i requisiti previsti dall’art. 1321 cod. civ., in quanto in essi non erano rinvenibili l’accordo delle parti, la manifestazione di volontà di costituire o regolare rapporto giuridico relativo alla servitù, la causa del negozio, la sottoscrizione delle parti. 1.1.Deve, in primo luogo, essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del motivo formulata dalla società controricorrente, dando continuità alprincipio secondo il quale è necessario che nel ricorso per cassazione le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa, ma non anche che l’indicazione numerica dei predetti motivi sia esatta (Cass. sez. un. 8-11- 2021 n. 32415, Cass. sez. un. 24-7-2013 n. 17931). Seppure la rubrica erroneamente sosten ga la nullità della sentenza in relazione al vizio di cui all’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. ed erroneamente sussumanel vizio di cui all’art. 360 co.1 n. 3 cod. proc. civ. l’erronea interpretazione e valutazione dei documenti, emerge con evidenza dalle ragioni esposte dalla ricorrente che il motivo è stato proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ.,lamentando la violazione dell’art. 1350 n. 4 cod. civ., per avere la sentenza ritenuto la servitù costituita sul diverso percorso in mancanza di atto scritto. 1.2.Ciò chiarito, rileva il collegio che il motivo è fondato. Ai sensi dell’art. 1350 n. 4 cod. civ. devonofarsi per iscritto non solo i contratti che costituiscono, ma anche quelli che modificano le servitù prediali e , perciò , anche i contratti che prevedono il trasferimento dell’esercizio della servitù in luogo diverso da quello originario, in quanto il mutamento del luogo di esercizio implica variazioni nel contenuto della servitù medesima (Cass.,sez. 2, 7 - 6 - 2018 n. 14821, Cass. , sez. 2 , 26 - 2-2001 n. 2754,Cass. , sez. 2 , 14 - 3 - 1991 n. 2697). La sentenza impugnata ha ritenuto che l’accordo assunto con il rogito Amati di costituzione della servitù di passaggio avesseavuto uno sviluppo in sede esecutiva che aveva condotto a individuare un tracciato della servitùdi passaggio diverso da quello previsto nel rogito,senza però individuare l’atto o gli atti scritti con i quali le parti avevano concordato la modifica della servitù prediale e senza porsi la questione dell’opponibilità dell’accordo modificativo alla società attrice.Infatti, la sentenza di primo grado aveva testualmente dichiarato che il tracciato della servitù era il risultato di un accordo concluso verbalmente e ratificato per atti concludenti, così presupponendo che non vi fosse stato accordo scrittoe la sentenza di appello ha rigettato il motivo di impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. sul punto. E’ vero, secondo quanto valorizza la controricorrente, che la sentenza ha richiamato il concetto di collegamento negoziale e ha dichiara to che dalla lettura complessiva dei documenti risultava lo sviluppo di una complessa operazione commerciale che aveva condotto a individuare tracciato della servitù diverso da quello previsto dal rogito Amati. Però in questo modo la sentenza ha violato il disposto dell’art. 1350 n.4 cod. civ., che pure ha dichiarato di voler applicare,perché, a fronte del dato che il rogito Amati (il cui contenuto la sentenza ha interamente riportato in motivazione) individuava il preciso tracciato della servitù di passaggio costituita nella planimetria allegata al rogito e sottoscritta dalle parti, la sentenza avrebbe dovuto individuare il successivo atto scritto che avesse modificato quell’accordo relativamente al tracciato del passaggio. Seppure non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, l’accordo si deve ritenere perfezionato qualora le sottoscrizioni siano contenute in documenti differenti nel caso in cui, sulla base della valutazione del giudice di merito, si accerti che il secondo documento sia inscindibilmente collegato al primo, così da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo (Cass., sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 5919; Cass., sez. 2 , 13 - 2 - 2007 n. 3088). Senonché, la sentenza impugnata, ancorché faccia riferimento a una serie numerosa di documenti finalizzati a far emergereil contenuto della complessa operazione commerciale, non individua adeguatamente gli attiinscindibilmente collegati, sottoscritti da una parte dal precedente o attuale proprietario del fondo servente e dall’altra dal proprietario del fondo dominante, che ave ssero espresso la volontà di trasferire il luogo di esercizio della servitù o , comunque , avessero concordatoil diverso tracciato della servitù. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata in ragione dell’accoglimento delprimo motivo di ricorso edev e essere enuncia t o - ex art. 384 , co.1 , cod. proc. civ. - i l seguente principi o di diritt o : “ l’accordo per la modifica del tracciato di servitù di passaggio costituita per contratto deve – come per quello di costituzione -essere concluso per iscritto ai sensi dell’art. 1350 n. 4 cod. civ. e tale requisito può ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui le sottoscrizioni delle parti siano contenute in documenti distinti, ma a condizione che il giudice di merito accerti il collegamento insc indibile tra i documenti tale da evidenziare in modo inequivocabile la formazione dell’accordoin forma scritta, occorrendo, altrimenti, che il contratto per la suddetta modifica si sostanzi autonomamente in un’ apposita diversa convenzione stipulata semprein forma scritta”.2.Con il secondo motivo, rubricato “ nullità dell’impugnata sentenza ex art. 360 comma 1 n. 3 con riferimento agli art. 112, 113, 115, 116 c.p.c.. Erronea interpretazione e valutazione dei documenti di causa”, la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto assorbit o il q uarto motivo di appello, con il quale aveva chiesto l’accertamento che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva titolo per utilizzare il passaggio, nonché l’assorbimento del quinto motivo di appello, con cui aveva riproposto la domanda di estinzione del diritto di servitù costituito con il rogito notaio Amati per prescrizione. Dichiara che, a fronte dell’accoglimento del suo primo motivo di impugnazione, avrebbero dovuto trovare accoglimento an che questi motivi di appello. 2.1.Osserva il collegio che l’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo motivo, in quantoil quarto e il quinto motivo di appello, dichiarati assorbiti dalla sentenza impugnata, dovranno ess ere esaminati in sede di rinvio. 3.Con il terzo motivo, rubricato “ nullità dell’impugnata sentenza ex art. 360 comma 1 n. 3 con riferimento agli art. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.. Erronea interpretazione dei fatti di causa”, la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto alcuna compensazione di carattere economico per l’utilizzazione della servitù lungo un tracciato diverso rispetto a quello costituito con il rogito notaio Amati; ciò sia perché erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto il suo secondo motivo di appello generico, sia perché erroneamente la sentenza impugnata ha rigettato il motivo, restando ferma l’onerosità del passaggio anche a ritenere l’esistenza dell’accordo e non solo in mancanza dell’accordo. 3.1. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta anche l’assorbimento di questo terzo motivo, in quanto è necessario accertare se sia stata costituita la servitù di passaggio sul diverso tracciato con atto scritto p rima di esaminare la domanda avente ad oggetto la spettanza di compensazione per il transito eseguito su quel tracciato. 4.Con il quarto motivo rubricato, “ nullità dell’impu gnata sentenza ex art. 360 comma 1 n. 3 con riferimento agli artt.112, 113 e 116 c.p.c.- erronea interpretazione dei fatti di causa”, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, accogliendo l’appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]., abbia rigettato la sua domanda volta a ottenere il risarcimento per l’occupazione senza titolo dei posti autoe non abbia esaminato il suo terzo motivo di appello, con il quale aveva contestato la quantificazione del danno eseguita dal giudice di primo grado. Evidenzia come fosse pacifico che l’area era di sua proprietà e che la [OSCURATO:SOCIETA]. la utilizzasse, in mancanza di titolo; lamenta che, ciò nonostante, la sentenza impugnata abbia concluso illegittimamente nel senso che vi fosse stato un disinteresse da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. che le impedisse di vedere ristorato il danno e rileva che, anche a ravvisare tale disinteresse, lo stesso era venuto meno con la proposizione della causa.4.1. Il motivo è inammissibile , in quanto il ricorrente non ha assolto all’onere di impugnare tutte le rationes decidendi della sentenza impugnatasul punto (cfr., ad es., Cass. , sez. 1 , 14-8-2020 n. 17182, Cass., sez. 3 , 18 - 4 - 2019 n. 10815 sull’inammissibilità del ricorso per cassazione in tale ipotesi). La sentenza impugnata ha rigettato la domanda di risarcimento del danno riferito all’area di parcheggio non solo per le ragioni criticate dalla ricorrente ma anche, testualmente a pag. 29, perché [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non aveva allegato il danno patrimoniale subito per effetto del mancato godimento di una porzione dell’area in questione, dal momento che lo spiazzo continuava aessere suscettibile di utilizzo da parte della società proprietaria e, pertanto , non era configurabile una perdita di disponibilità dello stesso. Il motivo di ricorso non attinge in alcun modo questa statuizione, di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata dalla Corte territoriale di rigetto della domanda di risarcimento del danno, con la conseguente inammissibilità del motivo. 5.Con il quinto motivo di impugnazione, rubricato “ nullità dell’impugnata ordinanza ex art. 360 comma 1 n.3-errata valutazione dei fatti di causa”, la ricorrente lamenta che la sentenza abbiaaccolto il secondo motivo di appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , rigettando la domanda di pagamento dell’importo di euro 12.295,29 per l’esecuzione dei paramassi posti a protezione anche degli impianti [OSCURATO:PERSONA] , che era stata accolta dal giudice di primo grado ai sensi dell’art. 15 2041 cod. civ..La ricorrente evidenzia che la circostanza che la collocazione dei paramassi fosse opera necessaria per [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non incide sul dato che l’opera fossenecessaria anche per [OSCURATO:SOCIETA].; quindi dichiara che il criterio individuato dalla Corte d’Appello, secondo cui la spesa andava sostenuta dal proprietario che per primo l’aveva eseguita, sia illegittimo ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.. 5.1.Il motivo deve essere rigettato, in quanto la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale l’azione generale di arricchimento presuppone che l’arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto siano provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di causa giustificatrice, potendo il medesimo arricchimento consistere anche in un risparmio di spesa, purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall’arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica( Cass., sez. 3, 21-6-2018 n. 16305; Cass.,sez. 1, 4 - 9 - 2013 n. 20226). La sentenza impugnata ha accertato in fatto, in modo non censurato dalla ricorrente, che la posa delle reti era obbligatoria per [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.,in quanto aveva edificato immobili nella “zona rossa” a elevato pericolo di frane; a fronte di questo dato la sentenza ha ritenuto correttamente sussistente la causa giustificante l’esborso economico sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] idence s.a.s. e , per questa ragione , ha escluso i presupposti per applicare l’art. 2041 cod. civ..6. In conclusione deve essere accolto il primo motivo di ricorso, restano assorbiti il secondo e il terzo motivo, deve essere dichiarato inammissibile il quarto motivo e rigettato il quinto; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che si uniform erà al principio di diritto sopra enunciato, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazioneex art. 385, co. , 3 cod. proc. civ. . P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivodi ricorso, assorbiti il secon