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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20054/2022

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Mt) il 21 maggio 1965; avverso la ordinanza n. 219/2021 del Tribunale di Potenza del 4 giugno 2021; letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentita, altresì, per il ricorrente, l'avv.ssa Livia LAURIA, del foro di Matera, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Potenza, con una ampia ordinanza pronunziata in data 4 giugno 2021, ha respinto la richiesta di riesame che era stata proposta, tramite i propri difensori fiduciari, da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con il quale, in data 28 aprile 2021, il Gip del Tribunale di Potenza aveva applicato al medesimo, indagato per una serie di reati, anche associativi, connessi al traffico delle sostanze stupefacenti nonché, fra l'altro, per la violazione dell'art. 512-bis cod. pen., commessi in concorso con diverse altre persone, la misura cautelare della custodia in carcere.

Il Tribunale di Potenza, nel rigettare la richiesta di riesame in questione, facendo leva sulfuna cospicua massa di intercettazioni ambientali e telefoniche, ha rilevato che a carico del [OSCURATO:PERSONA] - per altro già ristretto in carcere in quanto destinatario dì una sentenza penale di condanna ad oltre 11 anni di reclusione per fatti anch'essi connessi ai reati in materia di stupefacenti, divenuta oramai definitiva -vi erano elementi indiziari tali da far ritenere che lo stesso, pur dalla condizione di recluso, svolgesse funzioni di direzione di una organizzazione criminale, inserita nel sistema del traffico anche internazionale di narcotici, operante principalmente in Calabria, Basilicata e Puglia.

Sulla base degli elementi di investigazione acquisiti il Tribunale ha ritenuto che vi fossero i gravi indizi di colpevolezza in ordine a taluni dei reati per i quali il [OSCURATO:PERSONA] è oggetto di indagini, in particolare per tre di essi, sia pure esclusa l'aggravante della disponibilità di armi riferita alla associazione per delinquere di cui all'art. 74 del dPR n. 309 del 1990, osservando, altresì, quanto alle esigenze cautelari che le stesse, anche* tenuto conto dalla presunzione relativa connessa alla imputazione di carattere associativo, avevano ad oggetto/. in particolarg il pericolo di reiterazione di reati della medesima specie di quelli per cui si procede, evidenziato dalla gravità dei fatti in provvisoria contestazione, dalla posizione di preminenza che il [OSCURATO:PERSONA] aveva nell'ambito della organizzazione criminale in questione, dal fatto che il pur presente stato di detenzione per altra causa non fosse stato un efficace deterrente alla perpetrazione di altri reati, elementi tutti questi che, uniti alla storia penale dell'indagato, già gravato da diversi precedenti, determinano un quadro di allarmante pericolo in merito alla reiterazione dei reati in provvisoria contestazione.

Quanto alla adeguatezza della sola misura custodiale, depongono in tale senso, oltre che la di già rilevata presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., anche i succitati elementi comprovanti l'estrema pericolosità sociale dell'indagato.Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], tramite la propria di difesa tecnica, deducendo a tal fine 4 motivi di impugnazione.

Il primo di essi concerne la inadeguatezza dell'impianto investigativo a comprovare la sussistenza degli elementi gravemente indiziari a carico dell'indagato; questi, infatti, è in istato di carcerazione per avere preso parte ad un sodalizio criminale, denominato "degli zingari", mentre viene ora accusato di fare parte di un'altra associazione, senza che siano stati chiariti i rapporti fra quest'ultima e la precedente; per altro, aggiunge il ricorrente, i rapporti con l'associazione di cui si parla nella ordinanza impugnata sono del tutto episodici e di scarso significato indiziante.

Il secondo motivo di ricorso attiene, in particolare, alla carenza di motivazione in ordine alla confutazione delle argomentazioni che il ricorrente ha opposto ai rilievi sulla base dei quali si è ritenuta dimostrata la sua vicinanza sia con tale [OSCURATO:PERSONA] sia con [OSCURATO:PERSONA]) in particolare/ in relazione a questo, la sua vicinanza consisterebbe nell'essere il socio occulto della sua attività imprenditoriale e nell'avere concorso con quest'ultimo in un episodio di estorsione in danno di tale [OSCURATO:PERSONA].

Il terzo motivo ha a specifico oggetto la confutazione della adeguatezza degli elementi dimostrativi del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] sia socio occulto del [OSCURATO:PERSONA], non essendo emerso alcun elemento che possa, con sufficiente affidabilità, dimostrare sia la esistenza di dazioni di danaro da parte del primo al secondo sia l'interessamento del [OSCURATO:PERSONA] nelle gestione imprenditoriale della attività agricola svolta dal [OSCURATO:PERSONA].

Il quarto motivo attiene alla violazione di legge ed al vizio di motivazion5in quanto le esigenze cautelari non possono essere desunte dalla gravità del reato per cui sì procede; peraltro, il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che dallo stato di detenzione il ricorrente non avrebbe comunque potuto proseguire l'attività criminosa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è inammissibile e per tale lo stesso deve essere dichiarato.

Con riferimento al primo motivo di ricorso ,sii osserva che la circostanza che in passato il [OSCURATO:PERSONA] fosse soggetto legato al gruppo criminale denominato "degli zingari" non risulta essere in obbiettivo contrasto che, in un secondo momento, lo stesso non abbia inteso costituire una gruppo autonomo che, senza essere necessariamente avverso al precedente sodalizio, ne fosse indipendente; nulla è indicato nel ricorso che possa fare pensare ad una manifesta illogicità sul punto della ordinanza impugnata; quanto agli elementi che, invece, militano per la affermazione della direzione dal parte del [OSCURATO:PERSONA] di un gruppo criminale che vedeva il coindagato [OSCURATO:PERSONA] come principale braccio esecutivo durante la cattività del [OSCURATO:PERSONA], essi, sono stati segnalati nella ordinanza impugnata e riguardano le numerose intercettazioni luce delle quali risulta l'esistenza di stretti legami operativi fra il [OSCURATO:PERSONA] e l'Arone, preoccupandosi quest'ultimo di sostenere finanziariamente, insieme all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], anche lui convolto nelle attività del [OSCURATO:PERSONA], il primo durante la sua carcerazione e ricevendo da questo, nel medesimo periodo, delle indicazioni e rassicurazioni per il tramite di un congiunto del [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la illegittimità della ordinanza impugnata per avere il Tribunale del riesame desunto elementi a riprova della esistenza di legami illeciti fra il [OSCURATO:PERSONA] ed i predetti Arone e [OSCURATO:PERSONA] dalla narrazione che è stata fatta da quest'ultimo ad un suo conoscente della vicenda che aveva visto coinvolto, assieme al [OSCURATO:PERSONA] ed all'Arone, anche il [OSCURATO:PERSONA] in un'estorsione di danno di tale Tucci, si osserva che, in considerazione della presente fase cautelare, la necessità di rinvenire puntuali riscontri alle dichiarazioni rese da un correo può ritenersi soddisfatta in presenza di elementi esterni, anche solo di natura logica, tali da rendere verosimile il contenuto di tali dichiarazioni (Corte di cassazione, Sezione II penale, 30 marzo 2017, n. 16183); nel caso di specie tale riscontro è dato dalle dichiarazioni rese dal Tucci, evocate nella ordinanza ora impugnata (cfr., infatti, pag. 25 della medesima), il cui contenuto evidenzia il ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda.

Con riferimento al terzo motivo di impugnazione, con il quale è censurata la ritenuta rilevanza penale, in quanto integrante la violazione dell'art. 512-bis cod. pen., dei rapporti intercorsi fra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], si osserva che il ricorrente per un verso si è limitato a contestare la valenza indiziaria dei rilievi articolati in fatto dal giudice del riesame, in tal modo compiendo una operazione inammissibile di fronte a questa Corte di legittimità, atteso che le sue doglianze investivano essenzialmente l'interpretazione di profili di fatto non deducibili di fronte a questo giudice ei per altro verso/ha lamentato il fatto che il Tribunale lucano non abbia considerato la carenza dell'elemento soggettivo del reato a lui attribuito.Le doglianze formulate al riguardo dal ricorrente appaiono, tuttavia, non ammissibili in quanto le stesse ruotano attorno alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non potesse prevedere, allorchè sarebbe iniziata la sua collaborazione con il [OSCURATO:PERSONA], che egli poteva essere assoggettato a misura di prevenzione di carattere patrimoniale; l'argomento è privo di pregio, posto che esso non si confronta con la possibilità che il dolo specifico sia subentrato nel corso del tempo e, comunque, è fondato sulla petizione di principio che il [OSCURATO:PERSONA], il quale - è bene ricordarlo - è soggetto pregiudicato ed in regime di espiazione di pena per delitti pregressi, non potesse dubitare del fatto che i suoi beni, in quanto di dubbia provenienza, potessero essere assoggettati a misura di prevenzione.

Quanto all'ultimo motivo di impugnazione, riguardante la violazione di legge ed il vizio di motivazione relativo alla esistenza delle esigenze cautelari atte a sostenere la adozione della misura a carico dell'indagato, rileva il Collegio che nel caso del [OSCURATO:PERSONA] militano a suo sfavore, rendendo in tale senso del tutto congruo il giudizio operato sul punto dal Tribunale di Potenza, oltre al dato, già di per sé esauriente in assenza di fattori idonei a contrastare la presunzione relativa da esso scaturente ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., della esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 74 del dPR n. 309 del 1990, peraltro, caratterizzato dalla posizione direttiva assunta dall'indagato nella compagine di cui alla provvisoria contestazione„ anche la storia criminale del [OSCURATO:PERSONA], soggetto decisamente refrattario al rispetto dei vincoli imposti dalla normativa penale, e la sua estrema spregiudicatezza, tale da indurlo a proseguire nell'attività delittuosa pur nel tempo in cui lo stesso era ristretto, per altra causa, all'interno del sistema penitenziario.

Fattori tutti i precedenti / che/come correttamente evidenziato dal giudice del riesame cautelare, segnalano, a prescindere nel suo caso dal dato temporale, la sua costante disponibilità, presentandosene l'occasione, ad infrangere i dettami dei precetti penali e, conseguentemente, l'attualità delle esigenze cautelari legate al pericolo della recidivanza.

Alla dichiarazione di inammissibilità della impugnazione, fa seguito, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché la comunicazione, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., della presente decisione alle Autorità ivi indicate. • PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Mt) il 21 maggio 1965; avverso la ordinanza n. 219/2021 del Tribunale di Potenza del 4 giugno 2021; letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentita, altresì, per il ricorrente, l'avv.ssa Livia LAURIA, del foro di Matera, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Potenza, con una ampia ordinanza pronunziata in data 4 giugno 2021, ha respinto la richiesta di riesame che era stata proposta, tramite i propri difensori fiduciari, da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con il quale, in data 28 aprile 2021, il Gip del Tribunale di Potenza aveva applicato al medesimo, indagato per una serie di reati, anche associativi, connessi al traffico delle sostanze stupefacenti nonché, fra l'altro, per la violazione dell'art. 512-bis cod. pen., commessi in concorso con diverse altre persone, la misura cautelare della custodia in carcere. Il Tribunale di Potenza, nel rigettare la richiesta di riesame in questione, facendo leva sulfuna cospicua massa di intercettazioni ambientali e telefoniche, ha rilevato che a carico del [OSCURATO:PERSONA] - per altro già ristretto in carcere in quanto destinatario dì una sentenza penale di condanna ad oltre 11 anni di reclusione per fatti anch'essi connessi ai reati in materia di stupefacenti, divenuta oramai definitiva -vi erano elementi indiziari tali da far ritenere che lo stesso, pur dalla condizione di recluso, svolgesse funzioni di direzione di una organizzazione criminale, inserita nel sistema del traffico anche internazionale di narcotici, operante principalmente in Calabria, Basilicata e Puglia. Sulla base degli elementi di investigazione acquisiti il Tribunale ha ritenuto che vi fossero i gravi indizi di colpevolezza in ordine a taluni dei reati per i quali il [OSCURATO:PERSONA] è oggetto di indagini, in particolare per tre di essi, sia pure esclusa l'aggravante della disponibilità di armi riferita alla associazione per delinquere di cui all'art. 74 del dPR n. 309 del 1990, osservando, altresì, quanto alle esigenze cautelari che le stesse, anche* tenuto conto dalla presunzione relativa connessa alla imputazione di carattere associativo, avevano ad oggetto/. in particolarg il pericolo di reiterazione di reati della medesima specie di quelli per cui si procede, evidenziato dalla gravità dei fatti in provvisoria contestazione, dalla posizione di preminenza che il [OSCURATO:PERSONA] aveva nell'ambito della organizzazione criminale in questione, dal fatto che il pur presente stato di detenzione per altra causa non fosse stato un efficace deterrente alla perpetrazione di altri reati, elementi tutti questi che, uniti alla storia penale dell'indagato, già gravato da diversi precedenti, determinano un quadro di allarmante pericolo in merito alla reiterazione dei reati in provvisoria contestazione. Quanto alla adeguatezza della sola misura custodiale, depongono in tale senso, oltre che la di già rilevata presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., anche i succitati elementi comprovanti l'estrema pericolosità sociale dell'indagato.Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], tramite la propria di difesa tecnica, deducendo a tal fine 4 motivi di impugnazione. Il primo di essi concerne la inadeguatezza dell'impianto investigativo a comprovare la sussistenza degli elementi gravemente indiziari a carico dell'indagato; questi, infatti, è in istato di carcerazione per avere preso parte ad un sodalizio criminale, denominato "degli zingari", mentre viene ora accusato di fare parte di un'altra associazione, senza che siano stati chiariti i rapporti fra quest'ultima e la precedente; per altro, aggiunge il ricorrente, i rapporti con l'associazione di cui si parla nella ordinanza impugnata sono del tutto episodici e di scarso significato indiziante. Il secondo motivo di ricorso attiene, in particolare, alla carenza di motivazione in ordine alla confutazione delle argomentazioni che il ricorrente ha opposto ai rilievi sulla base dei quali si è ritenuta dimostrata la sua vicinanza sia con tale [OSCURATO:PERSONA] sia con [OSCURATO:PERSONA]) in particolare/ in relazione a questo, la sua vicinanza consisterebbe nell'essere il socio occulto della sua attività imprenditoriale e nell'avere concorso con quest'ultimo in un episodio di estorsione in danno di tale [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo ha a specifico oggetto la confutazione della adeguatezza degli elementi dimostrativi del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] sia socio occulto del [OSCURATO:PERSONA], non essendo emerso alcun elemento che possa, con sufficiente affidabilità, dimostrare sia la esistenza di dazioni di danaro da parte del primo al secondo sia l'interessamento del [OSCURATO:PERSONA] nelle gestione imprenditoriale della attività agricola svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Il quarto motivo attiene alla violazione di legge ed al vizio di motivazion5in quanto le esigenze cautelari non possono essere desunte dalla gravità del reato per cui sì procede; peraltro, il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che dallo stato di detenzione il ricorrente non avrebbe comunque potuto proseguire l'attività criminosa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è inammissibile e per tale lo stesso deve essere dichiarato. Con riferimento al primo motivo di ricorso ,sii osserva che la circostanza che in passato il [OSCURATO:PERSONA] fosse soggetto legato al gruppo criminale denominato "degli zingari" non risulta essere in obbiettivo contrasto che, in un secondo momento, lo stesso non abbia inteso costituire una gruppo autonomo che, senza essere necessariamente avverso al precedente sodalizio, ne fosse indipendente; nulla è indicato nel ricorso che possa fare pensare ad una manifesta illogicità sul punto della ordinanza impugnata; quanto agli elementi che, invece, militano per la affermazione della direzione dal parte del [OSCURATO:PERSONA] di un gruppo criminale che vedeva il coindagato [OSCURATO:PERSONA] come principale braccio esecutivo durante la cattività del [OSCURATO:PERSONA], essi, sono stati segnalati nella ordinanza impugnata e riguardano le numerose intercettazioni luce delle quali risulta l'esistenza di stretti legami operativi fra il [OSCURATO:PERSONA] e l'Arone, preoccupandosi quest'ultimo di sostenere finanziariamente, insieme all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], anche lui convolto nelle attività del [OSCURATO:PERSONA], il primo durante la sua carcerazione e ricevendo da questo, nel medesimo periodo, delle indicazioni e rassicurazioni per il tramite di un congiunto del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la illegittimità della ordinanza impugnata per avere il Tribunale del riesame desunto elementi a riprova della esistenza di legami illeciti fra il [OSCURATO:PERSONA] ed i predetti Arone e [OSCURATO:PERSONA] dalla narrazione che è stata fatta da quest'ultimo ad un suo conoscente della vicenda che aveva visto coinvolto, assieme al [OSCURATO:PERSONA] ed all'Arone, anche il [OSCURATO:PERSONA] in un'estorsione di danno di tale Tucci, si osserva che, in considerazione della presente fase cautelare, la necessità di rinvenire puntuali riscontri alle dichiarazioni rese da un correo può ritenersi soddisfatta in presenza di elementi esterni, anche solo di natura logica, tali da rendere verosimile il contenuto di tali dichiarazioni (Corte di cassazione, Sezione II penale, 30 marzo 2017, n. 16183); nel caso di specie tale riscontro è dato dalle dichiarazioni rese dal Tucci, evocate nella ordinanza ora impugnata (cfr., infatti, pag. 25 della medesima), il cui contenuto evidenzia il ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda. Con riferimento al terzo motivo di impugnazione, con il quale è censurata la ritenuta rilevanza penale, in quanto integrante la violazione dell'art. 512-bis cod. pen., dei rapporti intercorsi fra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], si osserva che il ricorrente per un verso si è limitato a contestare la valenza indiziaria dei rilievi articolati in fatto dal giudice del riesame, in tal modo compiendo una operazione inammissibile di fronte a questa Corte di legittimità, atteso che le sue doglianze investivano essenzialmente l'interpretazione di profili di fatto non deducibili di fronte a questo giudice ei per altro verso/ha lamentato il fatto che il Tribunale lucano non abbia considerato la carenza dell'elemento soggettivo del reato a lui attribuito.Le doglianze formulate al riguardo dal ricorrente appaiono, tuttavia, non ammissibili in quanto le stesse ruotano attorno alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non potesse prevedere, allorchè sarebbe iniziata la sua collaborazione con il [OSCURATO:PERSONA], che egli poteva essere assoggettato a misura di prevenzione di carattere patrimoniale; l'argomento è privo di pregio, posto che esso non si confronta con la possibilità che il dolo specifico sia subentrato nel corso del tempo e, comunque, è fondato sulla petizione di principio che il [OSCURATO:PERSONA], il quale - è bene ricordarlo - è soggetto pregiudicato ed in regime di espiazione di pena per delitti pregressi, non potesse dubitare del fatto che i suoi beni, in quanto di dubbia provenienza, potessero essere assoggettati a misura di prevenzione. Quanto all'ultimo motivo di impugnazione, riguardante la violazione di legge ed il vizio di motivazione relativo alla esistenza delle esigenze cautelari atte a sostenere la adozione della misura a carico dell'indagato, rileva il Collegio che nel caso del [OSCURATO:PERSONA] militano a suo sfavore, rendendo in tale senso del tutto congruo il giudizio operato sul punto dal Tribunale di Potenza, oltre al dato, già di per sé esauriente in assenza di fattori idonei a contrastare la presunzione relativa da esso scaturente ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., della esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 74 del dPR n. 309 del 1990, peraltro, caratterizzato dalla posizione direttiva assunta dall'indagato nella compagine di cui alla provvisoria contestazione„ anche la storia criminale del [OSCURATO:PERSONA], soggetto decisamente refrattario al rispetto dei vincoli imposti dalla normativa penale, e la sua estrema spregiudicatezza, tale da indurlo a proseguire nell'attività delittuosa pur nel tempo in cui lo stesso era ristretto, per altra causa, all'interno del sistema penitenziario. Fattori tutti i precedenti / che/come correttamente evidenziato dal giudice del riesame cautelare, segnalano, a prescindere nel suo caso dal dato temporale, la sua costante disponibilità, presentandosene l'occasione, ad infrangere i dettami dei precetti penali e, conseguentemente, l'attualità delle esigenze cautelari legate al pericolo della recidivanza. Alla dichiarazione di inammissibilità della impugnazione, fa seguito, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché la comunicazione, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., della presente decisione alle Autorità ivi indicate. • PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 9
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