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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24540/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso - con i quali si deduce il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo di ricettazione e la violazione di legge in punto di mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 712 cod. pen.- si risolvono nella reiterazione di profili di merito già dedotti in appello, senza operare una concreta critica argomentata avverso la sentenza impugnata (si veda pag. 3) che ha evidenziato come l'imputato non avesse fornito alcuna attendibile giustificazione in merito alla disponibilità dei dipinti e delle stampe di provenienza furtiva rinvenuti presso la sua abitazione, né avesse documentato l'acquisto degli stessi tramite leciti canali commerciali, così disattendendo, con corretti argomenti logici, le doglianze difensive, pedissequamente riproposte in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso - con i quali si deduce il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo di ricettazione e la violazione di legge in punto di mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 712 cod. pen.- si risolvono nella reiterazione di profili di merito già dedotti in appello, senza operare una concreta critica argomentata avverso la sentenza impugnata (si veda pag. 3) che ha evidenziato come l'imputato non avesse fornito alcuna attendibile giustificazione in merito alla disponibilità dei dipinti e delle stampe di provenienza furtiva rinvenuti presso la sua abitazione, né avesse documentato l'acquisto degli stessi tramite leciti canali commerciali, così disattendendo, con corretti argomenti logici, le doglianze difensive, pedissequamente riproposte in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2