CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18973/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato quella del Tribunale di Lecce e lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa per il reato di furto aggravato (artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen.); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con i-iferimento al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62 bis cod. pen., rispetto alle contestate aggravanti - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazlone della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare ii proprio sindacato. La Corte di, appello ha offerto una motivazione valida in relazione ai giudizio di equivalenza tra le attenuanti e le contestate aggravanti spiegando che lo stesso non è dovuto da un automatismo legale, bensì è oggetto di valutazione discrezionale del Giudice in primo grado (si veda pag. 1 della sentenza impugnata). Inoltre la Corte di appello chiarisce come l'eguivaienza sia da confermarsi affinché la pena risulti congrua, in quanto adeguata alla personalità dell'imputata e alla gravità del fatto, conmotivazione in linea con il principio per il quale le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara in P.Q.MIl Consiglie-r'e estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] r DEP Z. 2026 OF rtl»120tiO it4 2