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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 luglio 1991

Cassazione n. 16963/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/07/1991

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/03/1986 avverso la sentenza del 14/09/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 8 marzo 2022 del Tribunale di Torino che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale si duole della mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso anche [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e sostenendo che la sentenza non è stata motivata e che l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. è costituzionalmente illegittimo laddove esclude che l'imputato possa proporre personalmente il ricorso per cassazione.

A tale ultimo proposito, deduce che tale disposizione normativa contrasta con l'art. 111, settimo comma, Cost., che prevede che avverso le sentenze è sempre ammesso ricorso in cassazione, e con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 3, lett. c), CEDU e all'art. 48, secondo comma, della Carta di Nizza, che sono volti a garantire una difesa effettiva.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto l'imputato ha rinunciato ai motivi di gravame concordando la misura della pena con il Pubblico ministero e la pena determinata dalla Corte di appello corrisponde a quella concordata tra le parti.

In tema di patteggiamento in appello come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

L'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente è manifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, atteso che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/07/1991 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/03/1986 avverso la sentenza del 14/09/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 8 marzo 2022 del Tribunale di Torino che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale si duole della mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso anche [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e sostenendo che la sentenza non è stata motivata e che l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. è costituzionalmente illegittimo laddove esclude che l'imputato possa proporre personalmente il ricorso per cassazione. A tale ultimo proposito, deduce che tale disposizione normativa contrasta con l'art. 111, settimo comma, Cost., che prevede che avverso le sentenze è sempre ammesso ricorso in cassazione, e con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 3, lett. c), CEDU e all'art. 48, secondo comma, della Carta di Nizza, che sono volti a garantire una difesa effettiva. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto l'imputato ha rinunciato ai motivi di gravame concordando la misura della pena con il Pubblico ministero e la pena determinata dalla Corte di appello corrisponde a quella concordata tra le parti. In tema di patteggiamento in appello come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522). 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. L'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente è manifestamente infondata, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, atteso che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cass
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