Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 ottobre 2024

Cassazione n. 45890/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota della Corte di appello e del difensore con allegato il certificato di morte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 3 aprile 2024, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ivrea il 19 giugno 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 575, 577, comma primo n. 1, 582, 585 in rei 577, comma primo, n. 1 697 cod. pen. e 23, comma 1, nn. 2 e 3 L 110 del 1975.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa con riferimento alla dichiarazione di responsabilità del reato di tentato omicidio.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.3.

In data 11 ottobre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. In data 26 ottobre 2024, inviato sia dalla Cancelleria ,della Corte di Appello che dal difensore, è pervenuto il certificato di morte del ricorrente.

5. La morte dell'imputato determina l'estinzione dei reati e la sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio per tale ragione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso il 29 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota della Corte di appello e del difensore con allegato il certificato di morte del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 3 aprile 2024, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ivrea il 19 giugno 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 575, 577, comma primo n. 1, 582, 585 in rei 577, comma primo, n. 1 697 cod. pen. e 23, comma 1, nn. 2 e 3 L 110 del 1975. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa con riferimento alla dichiarazione di responsabilità del reato di tentato omicidio. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.3. In data 11 ottobre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 26 ottobre 2024, inviato sia dalla Cancelleria ,della Corte di Appello che dal difensore, è pervenuto il certificato di morte del ricorrente. 5. La morte dell'imputato determina l'estinzione dei reati e la sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio per tale ragione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 29 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45890/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris