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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 42394/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (W [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per sostituzione di persona, contraffazione del codice fiscale e contraffazione di una carta di identità valida per l'espatrio;; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando una illogicità della motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 497 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile in quanto si sostanzia in una generica e immotivata negazione di responsabilità, senza alcuna considerazione delle puntuali argomentazioni contenute in sentenza, ove è stato spiegato - con motivazione perfettamente logica e, perciò, incensurabile in questa sede - che l'imputato aveva avuto bisogno di esibire un documento di identità (quello di [OSCURATO:PERSONA]) per acquistare l'autovettura e intestarsi un contratto assicurativo e che, pertanto, era l'autore, quantomeno morale, della contraffazione.

Fatti sui il ricorrente nulla deduce; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] P [OSCURATO:PERSONA] ste sore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (W [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per sostituzione di persona, contraffazione del codice fiscale e contraffazione di una carta di identità valida per l'espatrio;; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando una illogicità della motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 497 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile in quanto si sostanzia in una generica e immotivata negazione di responsabilità, senza alcuna considerazione delle puntuali argomentazioni contenute in sentenza, ove è stato spiegato - con motivazione perfettamente logica e, perciò, incensurabile in questa sede - che l'imputato aveva avuto bisogno di esibire un documento di identità (quello di [OSCURATO:PERSONA]) per acquistare l'autovettura e intestarsi un contratto assicurativo e che, pertanto, era l'autore, quantomeno morale, della contraffazione. Fatti sui il ricorrente nulla deduce; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] P [OSCURATO:PERSONA] ste sore [OSCURATO:PERSONA]