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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 28279/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28263/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D’AOSTA, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, viale Mazzini 134 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio di quest’ultima elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 56 int. 2 -controricorrente – avverso la sentenza n. 150/2021 della Corte d’Appello di Torino, depositata il 3.5.2021, NRG 383/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Torino, confermando la sentenza del Tribunale di Aosta ha riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al ricalcolo della retribuzione del periodo di precariato, in ragione dell’anzianità di servizio ed in modo da eliminare l’indebita sperequazione altrimenti esistente rispetto ai docenti di ruolo;

2. la Regione Val d’Aosta ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, resistito da controricorso della Venneri;

3. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

4. entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. il collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per la definizione in questa sede, stante il rilievo nomofilattivo delle questioni controverse; P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla quarta sezione, area pubblico impiego, per la trattazione in pubblica udienza.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28263/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D’AOSTA, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, viale Mazzini 134 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio di quest’ultima elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 56 int. 2 -controricorrente – avverso la sentenza n. 150/2021 della Corte d’Appello di Torino, depositata il 3.5.2021, NRG 383/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Torino, confermando la sentenza del Tribunale di Aosta ha riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al ricalcolo della retribuzione del periodo di precariato, in ragione dell’anzianità di servizio ed in modo da eliminare l’indebita sperequazione altrimenti esistente rispetto ai docenti di ruolo; 2. la Regione Val d’Aosta ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, resistito da controricorso della Venneri; 3. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 4. entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per la definizione in questa sede, stante il rilievo nomofilattivo delle questioni controverse; P.Q.M. La Corte rimette la causa alla quarta sezione, area pubblico impiego, per la trattazione in pubblica udienza.
Decreto Cassazione n. 28279/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris