CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 18077/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6376/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentatie difesi da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], EU- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocatoELISABETTA [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma presso lo studio dell’avvocatoVITTORIO CAPPUC- CILLI, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e ALESSANDRACALABRÒ; 2di 4 – 6376 /20 20 – S2 – CC 09/05/2023 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrenti- avverso la sentenzadella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 488 6/201 9 depositata il06/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2015 [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’accertamento che il vano sovrastante l’ultimo piano abitabile di un edificio condominiale non era parte comune, bensì pertinenza esclusiva del suo apparta- mento. In primo grado la domanda veniva rigettata. Il rigetto è stato confermato in secondo grado. Ricorre in cassazione parte attrice con cinque motivi, illustrati da memoria. Resistono con due distinti controricorsi, rispettivamente illu- strati da memoria, i signori Galimberti, Meconcelli e Ottolina (erede di [OSCURATO:PERSONA]), da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA], dall’altro. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia accertato che il vano è parte comune dell’edificio (si deduce violazione dell’art. 1117 c.c.). Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello abbia rilevato che la planimetria (allegato B)è documento di- rimente per accertare che il vano è parte comune dell’edificio (si de- duce violazione degli artt. 817, 1350, e 2653 c.c.).Con il terzo motivo si censura cheil carattere condominiale del vano si sia desunto dal l’ in- terpretazione dell’art. 2 delregolamento condominiale (si deduce vio- lazione dell’art. 1362 c.c.). Con il quarto motivo si censura ex art. 1362 c.c.l’impiego probatorio che la Corte di appello ha fatto dell’allegato B, 3di 4 – 6376 /20 20 – S2 – CC 09/05/2023 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sotto profilo distinto dal secondo motivo. Con il quinto motivo si cen- sura ex art. 96 c.p.c. la condanna per lite temeraria. 2. –I cinque motivi di ricorso possono essere esaminati contestual- mente. Di ogni motivo è da dichiarare l’inammissibilità. I motivi di ricorso sono accomunati dal tratto di sovrapporre l’ap- prezzamento ad opera della parte ricorrente della situazione di fatto rilevante all’apprezzamento che il giudice di merito ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di legittimità. In par- ticolare, la struttura dell’argomentazione del primo motivo è la se- guente: poiché il giudice di merito ha accertato il fatto X e tale accer- tamento è erroneo (cioè non corrisponde alla realtà delle cose), allora è stata violata la norma giuridica Y. Tale struttura scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito.Quanto al secondo motivo, fuori luogo sono irichiami all’art. 817 cc (pertinenze) e al regime della trascrizione (l’atto del 1998 è quello di acquisto della parte ricorrentedall’originario proprietario) . Le doglianze di violazione di norme di ermeneutica contrattuale (terzo e quarto motivo) non sono circostanziate,ma si limitano a sollecitare un’interpretazione alterna- tiva a quella del giudice di merito.Quanto al quinto motivo, l'accerta- mento della responsabilità aggravatarientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile, se adeguatamente motivatocome nel caso di specie (cfr. Cass. 7222/2022). In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soc- combenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo 4di 4 – 6376 /20 20 – S2 – CC 09/05/2023 ( 23 ) – [OSCURATO:PERSONA]. unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna delle particontroricorrenti , che liquida in € 3.800 , 00 oltre a € 200 ,00 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte