Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13792/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Pordenone in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990.

Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità dei testi Zatti e Perez, dei quali erano state valorizzate le dichiarazioni predibattimentali in aperta contraddizione con quanto invece dichiarato in dibattimento.

Lamenta inoltre vizio di motivazione relativamente alla applicazione della recidiva.

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

E' noto, infatti, che il giudizio di attendibilità dei testi è un giudizio di merito, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull' "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4 - n. 10153 del 11/02/2020 Rv. 278609 - 01, Sez. 1 - n. 16523 del 04/12/2020, Rv. 281385 - 01; Sez. 6 - n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 02 ).

Orbene, posto che si tratta di giudizio celebrato con rito abbreviato ove non vi è questione circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali, va altresì ribadito che le dichiarazioni predibattimentali possono costituire fonte probatoria esclusiva e determinante dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, laddove la loro attendibilità intrinseca sia confermata attraverso il rigoroso vaglio delle garanzie procedurali emergenti dalla progressione processuale, senza la necessità di reperire i riscontri esterni di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen (Sez. 2 - n. 41751 del 04/07/2018 Rv. 274489 - 01; Sez. 5 - n. 12045 del 16/12/2020 Rv. 281137 - 02).

Tanto premesso, la Corte territoriale, nell'esprimere il giudizio di attendibilità dei testi, ha richiamato la massima di esperienza, del tutto plausibile, secondo cui i due acquirenti che avevano dichiarato di aver stabilmente acquistato la droga dall'imputato erano stati condizionati dalla presenza del predetto imputato in dibattimento, mentre di fronte alla polizia giudiziaria non avevano subito alcuncondizionamento, aggiungendo che, non essendo a conoscenza del motivo inerente alla convocazione dai Carabinieri, le loro dichiarazioni in quella sede erano state spontanee.

Inoltre, la Corte territoriale richiama diffusamente ( pagg.9-15) le ragioni per le quali risultava maggiormente credibile la versione dei fatti resa di fronte alla Polizia giudiziaria, tra le quali la fitta corrispondenza telefonica, attraverso sms, con i quali venivano richiesti all'imputato incontri, finalizzati - sempre secondo le ammissioni dei testi - a farsi recapitare la sostanza stupefacente.

3. Quanto alla recidiva riconosciuta in capo all'imputato, deve rilevarsi La Corte territoriale ha assolto in misura ampia, congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464).

In particolare, i giudici di merito hanno fatto esaustivo ed argomentato riferimento al fatto che l'imputato, al momento della commissione del reato per cui si procede, risultava gravato da plurimi precedenti, anche specifici, ed aveva continuato a perpetrare la medesima condotta, senza che le condanne riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo: gli ulteriori episodi di spaccio, dunque, dimostrano ampiamente come il ricorrente fosse dedito alla commissione di reati, dimostrando una spiccata capacità criminale.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Pordenone in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di attendibilità dei testi Zatti e Perez, dei quali erano state valorizzate le dichiarazioni predibattimentali in aperta contraddizione con quanto invece dichiarato in dibattimento. Lamenta inoltre vizio di motivazione relativamente alla applicazione della recidiva. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). E' noto, infatti, che il giudizio di attendibilità dei testi è un giudizio di merito, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull' "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4 - n. 10153 del 11/02/2020 Rv. 278609 - 01, Sez. 1 - n. 16523 del 04/12/2020, Rv. 281385 - 01; Sez. 6 - n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 - 02 ). Orbene, posto che si tratta di giudizio celebrato con rito abbreviato ove non vi è questione circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali, va altresì ribadito che le dichiarazioni predibattimentali possono costituire fonte probatoria esclusiva e determinante dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, laddove la loro attendibilità intrinseca sia confermata attraverso il rigoroso vaglio delle garanzie procedurali emergenti dalla progressione processuale, senza la necessità di reperire i riscontri esterni di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen (Sez. 2 - n. 41751 del 04/07/2018 Rv. 274489 - 01; Sez. 5 - n. 12045 del 16/12/2020 Rv. 281137 - 02). Tanto premesso, la Corte territoriale, nell'esprimere il giudizio di attendibilità dei testi, ha richiamato la massima di esperienza, del tutto plausibile, secondo cui i due acquirenti che avevano dichiarato di aver stabilmente acquistato la droga dall'imputato erano stati condizionati dalla presenza del predetto imputato in dibattimento, mentre di fronte alla polizia giudiziaria non avevano subito alcuncondizionamento, aggiungendo che, non essendo a conoscenza del motivo inerente alla convocazione dai Carabinieri, le loro dichiarazioni in quella sede erano state spontanee. Inoltre, la Corte territoriale richiama diffusamente ( pagg.9-15) le ragioni per le quali risultava maggiormente credibile la versione dei fatti resa di fronte alla Polizia giudiziaria, tra le quali la fitta corrispondenza telefonica, attraverso sms, con i quali venivano richiesti all'imputato incontri, finalizzati - sempre secondo le ammissioni dei testi - a farsi recapitare la sostanza stupefacente. 3. Quanto alla recidiva riconosciuta in capo all'imputato, deve rilevarsi La Corte territoriale ha assolto in misura ampia, congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto esaustivo ed argomentato riferimento al fatto che l'imputato, al momento della commissione del reato per cui si procede, risultava gravato da plurimi precedenti, anche specifici, ed aveva continuato a perpetrare la medesima condotta, senza che le condanne riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo: gli ulteriori episodi di spaccio, dunque, dimostrano ampiamente come il ricorrente fosse dedito alla commissione di reati, dimostrando una spiccata capacità criminale. 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 13792/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris