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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 42263/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/1C/1977 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIF,.

LIBERTA' di CATANIA . udita la relazione svoita dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusion del [OSCURATO:PERSONA].: [OSCURATO:PERSONA]) 1.11 Tribunale per il riesame di Catania, adIto ei sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 7 aprile - 16 maggio 2022 ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per la Aolazione dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n, 309, fatti ipotizzati come commessi ra aprile ed agosto 20202 (capo B dell'editto), avverso l'ordinanza Con !a quale il G.i.p. del Tribunale di Catania il 28 febbraio 2022 ha applicato la misura della cust3dia cautelare in carcere.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solc, complessivo, motivo, con cui denunzia promiscuamente vizio di motivazione, che sarebbe carente, e violazione di legge (art. 274, lett. c, cod. proc. pen.) con specifico riferimento al tema della ritenuta, da parte dei Giudici cl n merito, attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato. [OSCURATO:PERSONA]:e per il riesame, benché soli - citato sul put:to, avrebbe trase.:rato d considerare la !nsusssten -ta - intiene il incorrente - dei pericolo di recidiva, essendo gli episodi di ce.-,sione addebitati ad i-ntonino Sciuto pochi, risalenti alia pr!rna parte dell'anno 2020 e da collocarsi in un `...reve lasso i:emporale all'interno di, un periodo di difficoltà personale ec economiw, essendosi allontanato dalla moglie a causa di dissidi per Casferirsi alla via Ustica di Catania, 3ve gli inquirenti ritengono esi3tere una "piazza diaccio" di droga.

Si richiama il prece-.:ente di Sez. 2, n. 6S93 del 25/01/2022, Mungiguei-ca, Rv. 292767, secondo cui ,<In tema di presupposti poi- l'applicazione delle misuic2 caute/ari personali, il cequito dell'attual,tà del pericor, di I -eiterazione dEl reato nor va equip:-:rato alrimmLienza del per;colo di commissione di un ulteriore reato, ma co,-,tinuità oel "periculum libertatis" nella sua dimensione tempor-:11e, coe va apprezzata sub.,, base dello vicinanza ai fatti in si è manifestata la pgtemialità crimir ,21e dell'irr,tagato, ovvero della .oresenza di ek,menti indicativi recent:, idorei a oar conto della effettiv;tà del pericolo di conc,-etizzazione dei ri.c.dhi che la nisura cautelare è chiamata a realizzare'..

Difetterebbe, dunque, lo motivazione punto di sussistenza nelle esigenze cautelari, che vengono oesunte soltanto dalla gravità derreato ipotizzato e clle modalità con cui lo stesso e stato ,-,osto in essaz-e senza però che emerga «dimostrata in alcuo modo l'effettiva' esistenza idonee alla reiterazione del reato r,e1 rnmenuo attuai.» (così alla p. 3 dei r corso).

Si chiede, crxique, i'ann..ilarnnnto dell'oi .dinanza impugnata.3.11 P.G. della S.C. nella "requisitoria scritta del 14 settembre 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

2. L'impugnazione in realtà si limita a riproporre i medesimi argomenti già svolti innanzi al Tribunale per il riesame (p. 1 dell'ordinanza impugnata) e già disattesi dal Giudice di merito con motivazione che risulta congrua e logica.

Il Tribunale di Catania, infatti, prima, ha illustrato la gravità dei fatti accertati (presenza di una vera e propria "piazza di spaccio" alla via Ustica di Catania, ove ad aprile 2020 l'odierno ricorrente è stato videoripreso mentre cedeva droga agli acquirenti dopo averla ricevuta siccome lanciata da un complice dal balcone ovvero dopo averla ritirata dall'androne del n. 20 della strada in questione (p. 3) e, poi, ha spiegato perché ritiene sussistente il pericolo di recidiva: inserimento dell'indagato, con un ruolo di centrale importanza, in un contesto criminale allarmante da cui riceve fiducia, sussistenza di precedenti penali gravi ed allarmanti, anche per associazione mafiosa ed estorsione aggravata dalla mafiosità, sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, essere stato arrestato il 25 maggio 2020 e il 19 agosto 2020 nella flagrante detenzione di marijuana e di cocaina all'interno della sua abitazione, sita proprio in via Ustica, ove, nella seconda occasione, era in stato di detenzione agli arresti domiciliari (pp. 4-5 dell'ordinanza impugnata), circostanze che escludono l'affidabilità del soggetto e la possibilità si è ritenuto - di concessione degli arresti domiciliari, anche se aggravati dal c.d.

"braccialetto elettronico", tenuto conto del sicuro inserimento dell'indagato in un contesto criminale più ampio e della spregiudicatezza e della propensione criminale dimostrate (pp. 5-6 del provvedimento impugnato).

Il ricorso, come si è detto reiterativo, oltre che in parte costruito in fatto, non si confronta puntualmente con le riferite argómentazioni del Tribunale per il riesame: risolvendosi, dunque, i riferiti motivi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti nell'impugnazione e già puntualmente disattesi dal Giudice di merito, essi devono considerarsi non specifici ma solo apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., tra i numerosi precedenti in tal senso, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710). 3.Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/1C/1977 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIF,. LIBERTA' di CATANIA . udita la relazione svoita dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusion del [OSCURATO:PERSONA].: [OSCURATO:PERSONA]) 1.11 Tribunale per il riesame di Catania, adIto ei sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 7 aprile - 16 maggio 2022 ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per la Aolazione dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n, 309, fatti ipotizzati come commessi ra aprile ed agosto 20202 (capo B dell'editto), avverso l'ordinanza Con !a quale il G.i.p. del Tribunale di Catania il 28 febbraio 2022 ha applicato la misura della cust3dia cautelare in carcere. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solc, complessivo, motivo, con cui denunzia promiscuamente vizio di motivazione, che sarebbe carente, e violazione di legge (art. 274, lett. c, cod. proc. pen.) con specifico riferimento al tema della ritenuta, da parte dei Giudici cl n merito, attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato. [OSCURATO:PERSONA]:e per il riesame, benché soli - citato sul put:to, avrebbe trase.:rato d considerare la !nsusssten -ta - intiene il incorrente - dei pericolo di recidiva, essendo gli episodi di ce.-,sione addebitati ad i-ntonino Sciuto pochi, risalenti alia pr!rna parte dell'anno 2020 e da collocarsi in un `...reve lasso i:emporale all'interno di, un periodo di difficoltà personale ec economiw, essendosi allontanato dalla moglie a causa di dissidi per Casferirsi alla via Ustica di Catania, 3ve gli inquirenti ritengono esi3tere una "piazza diaccio" di droga. Si richiama il prece-.:ente di Sez. 2, n. 6S93 del 25/01/2022, Mungiguei-ca, Rv. 292767, secondo cui ,<In tema di presupposti poi- l'applicazione delle misuic2 caute/ari personali, il cequito dell'attual,tà del pericor, di I -eiterazione dEl reato nor va equip:-:rato alrimmLienza del per;colo di commissione di un ulteriore reato, ma co,-,tinuità oel "periculum libertatis" nella sua dimensione tempor-:11e, coe va apprezzata sub.,, base dello vicinanza ai fatti in si è manifestata la pgtemialità crimir ,21e dell'irr,tagato, ovvero della .oresenza di ek,menti indicativi recent:, idorei a oar conto della effettiv;tà del pericolo di conc,-etizzazione dei ri.c.dhi che la nisura cautelare è chiamata a realizzare'.. Difetterebbe, dunque, lo motivazione punto di sussistenza nelle esigenze cautelari, che vengono oesunte soltanto dalla gravità derreato ipotizzato e clle modalità con cui lo stesso e stato ,-,osto in essaz-e senza però che emerga «dimostrata in alcuo modo l'effettiva' esistenza idonee alla reiterazione del reato r,e1 rnmenuo attuai.» (così alla p. 3 dei r corso). Si chiede, crxique, i'ann..ilarnnnto dell'oi .dinanza impugnata.3.11 P.G. della S.C. nella "requisitoria scritta del 14 settembre 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. L'impugnazione in realtà si limita a riproporre i medesimi argomenti già svolti innanzi al Tribunale per il riesame (p. 1 dell'ordinanza impugnata) e già disattesi dal Giudice di merito con motivazione che risulta congrua e logica. Il Tribunale di Catania, infatti, prima, ha illustrato la gravità dei fatti accertati (presenza di una vera e propria "piazza di spaccio" alla via Ustica di Catania, ove ad aprile 2020 l'odierno ricorrente è stato videoripreso mentre cedeva droga agli acquirenti dopo averla ricevuta siccome lanciata da un complice dal balcone ovvero dopo averla ritirata dall'androne del n. 20 della strada in questione (p. 3) e, poi, ha spiegato perché ritiene sussistente il pericolo di recidiva: inserimento dell'indagato, con un ruolo di centrale importanza, in un contesto criminale allarmante da cui riceve fiducia, sussistenza di precedenti penali gravi ed allarmanti, anche per associazione mafiosa ed estorsione aggravata dalla mafiosità, sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, essere stato arrestato il 25 maggio 2020 e il 19 agosto 2020 nella flagrante detenzione di marijuana e di cocaina all'interno della sua abitazione, sita proprio in via Ustica, ove, nella seconda occasione, era in stato di detenzione agli arresti domiciliari (pp. 4-5 dell'ordinanza impugnata), circostanze che escludono l'affidabilità del soggetto e la possibilità si è ritenuto - di concessione degli arresti domiciliari, anche se aggravati dal c.d. "braccialetto elettronico", tenuto conto del sicuro inserimento dell'indagato in un contesto criminale più ampio e della spregiudicatezza e della propensione criminale dimostrate (pp. 5-6 del provvedimento impugnato). Il ricorso, come si è detto reiterativo, oltre che in parte costruito in fatto, non si confronta puntualmente con le riferite argómentazioni del Tribunale per il riesame: risolvendosi, dunque, i riferiti motivi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti nell'impugnazione e già puntualmente disattesi dal Giudice di merito, essi devono considerarsi non specifici ma solo apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., tra i numerosi precedenti in tal senso, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710). 3.Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comm
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