Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33337/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 800/21 in data 18/02/2022 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata avanzata rituale richiesta di discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce confermava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ettorre, la pronuncia di condanna emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto in data 17/05/2021 in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, commi 1, 2 e 3 d.lvo 152/2006, 181 d.lvo 42/2004, 44 lett. c) d.P.R. 380/2001 e 640, secondo comma n. 1, 61 n. 2 cod. pen. (capo A).

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Ettorre, è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen.

La Corte territoriale, facendo confusione tra date e natura dei contratti, ritiene sussistere un preventivo accordo tra il ricorrente ed il padrone del fondo finalizzato ad un illecito smaltimento di rifiuti derivanti dagli scavi.

La Corte territoriale ritiene che l'ideazione della truffa contrattuale si esplichi anche nella fase successiva all'esecuzione del contratto qualora non venga rispettata l'esecuzione differita di essa.

Detta tesi, al di là di ogni altra considerazione, non tiene in considerazione ... il fatto che oggetto del contratto di appalto e/o affidamento era la ristrutturazione e la messa in sicurezza di un'area, non certamente il conferimento in discarica del materiale, che rappresentava e rappresenta una modalità ultima della fase di scarico del cantiere.

Maggiormente, nel caso di specie, la violazione al contratto è solo parziale, essendo la quasi totalità del terreno di scavo stato conferito in discarica, come facilmente ricavabile dalla quantità del terreno di scavo indicata sui formulari e la quantità di terreno rinvenuto dai verbalizzanti sul fondo.

Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.

In relazione all'episodio contestato al ricorrente del deposito di 70 mc di materiale nel fondo dell'Ignazzi, lo stesso aveva evidenziato la sua estraneità, visto che nessuno aveva visto scaricare il materiale.

La Corte territoriale sul motivo ha totalmente omesso di pronunciare.

3. Il ricorso è inammissibile in relazione ad entrambi i collegati motivi di doglianza: si è in presenza di sostanziali censure in fatto che mirano ad una ricostruzione alternativa della vicenda, non consentita in sede di legittimità.4.

Il ricorrente contesta la sussistenza del delitto di truffa aggravata in quanto la condotta incriminata sarebbe stata posta in essere successivamente alla conclusione del contratto, momento rilevante in ordine alla consumazione del reato ed in cui non sarebbe stato possibile ipotizzarne la sua realizzazione dal momento che parte del materiale di risulta sarebbe stato conferito in discarica.

Ritengono i giudici di secondo grado che indice inequivoco in ordine alla sussistenza di un preventivo accordo con l'Ignazzi per uno smaltimento illecito dei rifiuti derivanti dagli scavi conseguenti al contratto di manutenzione di fogna bianca e dei lavori di demolizione del ristorante "[OSCURATO:PERSONA]" è costituito dal fatto che il contratto relativo al primo affidamento è stato sottoscritto solo in data 03/08/2017 e l'affidamento di somma urgenza dei lavori relativi al ristorante risulta essere avvenuto solo il 07/09/2017, laddove la denuncia da parte del Putignano indica l'avvistamento del primo scarico illecito il 13/09/2017: da qui la prova dell'esistenza di un preventivo accordo tra il D'Ettorre e l'Ignazzi, coevo alla conclusione dei contratti del primo con la PA, essendo necessario un tempo non certo breve per individuare il partner in grado di trasportare ed accogliere i rifiuti nonché i diversi luoghi ove scaricarli; inoltre, si è ritenuta logica l'esistenza di siffatta circostanza alla stregua del ribasso praticato dall'azienda del D'Ettorre in relazione al primo contratto di appalto in esame.

E così è da ritenersi "non vero che il costo del conferimento in discarica fosse stabilito a corpo in quanto lo stesso risulta ricompreso nell'ambito del compenso complessivamente stabilito per la realizzazione dei lavori oggetto di appalto ... come oltremodo congruo rispetto a tale condotta illecita risulta l'avere in qualche caso smaltito regolarmente i rifiuti presso discariche autorizzate in previsione di possibili controlli.

Pertanto la finalità ... di maggior guadagno in relazione ad un risparmio di spesa rimane confermata".

Ricorre nella fattispecie il profitto ingiusto per una prestazione prevista e non posta in essere con correlativo danno per l'Ente pubblico, sia in termini di remunerazione non dovuta che di violazione del contratto, con produzione di danno ambientale.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 800/21 in data 18/02/2022 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata avanzata rituale richiesta di discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce confermava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ettorre, la pronuncia di condanna emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto in data 17/05/2021 in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, commi 1, 2 e 3 d.lvo 152/2006, 181 d.lvo 42/2004, 44 lett. c) d.P.R. 380/2001 e 640, secondo comma n. 1, 61 n. 2 cod. pen. (capo A). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Ettorre, è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen. La Corte territoriale, facendo confusione tra date e natura dei contratti, ritiene sussistere un preventivo accordo tra il ricorrente ed il padrone del fondo finalizzato ad un illecito smaltimento di rifiuti derivanti dagli scavi. La Corte territoriale ritiene che l'ideazione della truffa contrattuale si esplichi anche nella fase successiva all'esecuzione del contratto qualora non venga rispettata l'esecuzione differita di essa. Detta tesi, al di là di ogni altra considerazione, non tiene in considerazione ... il fatto che oggetto del contratto di appalto e/o affidamento era la ristrutturazione e la messa in sicurezza di un'area, non certamente il conferimento in discarica del materiale, che rappresentava e rappresenta una modalità ultima della fase di scarico del cantiere. Maggiormente, nel caso di specie, la violazione al contratto è solo parziale, essendo la quasi totalità del terreno di scavo stato conferito in discarica, come facilmente ricavabile dalla quantità del terreno di scavo indicata sui formulari e la quantità di terreno rinvenuto dai verbalizzanti sul fondo. Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. In relazione all'episodio contestato al ricorrente del deposito di 70 mc di materiale nel fondo dell'Ignazzi, lo stesso aveva evidenziato la sua estraneità, visto che nessuno aveva visto scaricare il materiale. La Corte territoriale sul motivo ha totalmente omesso di pronunciare. 3. Il ricorso è inammissibile in relazione ad entrambi i collegati motivi di doglianza: si è in presenza di sostanziali censure in fatto che mirano ad una ricostruzione alternativa della vicenda, non consentita in sede di legittimità.4. Il ricorrente contesta la sussistenza del delitto di truffa aggravata in quanto la condotta incriminata sarebbe stata posta in essere successivamente alla conclusione del contratto, momento rilevante in ordine alla consumazione del reato ed in cui non sarebbe stato possibile ipotizzarne la sua realizzazione dal momento che parte del materiale di risulta sarebbe stato conferito in discarica. Ritengono i giudici di secondo grado che indice inequivoco in ordine alla sussistenza di un preventivo accordo con l'Ignazzi per uno smaltimento illecito dei rifiuti derivanti dagli scavi conseguenti al contratto di manutenzione di fogna bianca e dei lavori di demolizione del ristorante "[OSCURATO:PERSONA]" è costituito dal fatto che il contratto relativo al primo affidamento è stato sottoscritto solo in data 03/08/2017 e l'affidamento di somma urgenza dei lavori relativi al ristorante risulta essere avvenuto solo il 07/09/2017, laddove la denuncia da parte del Putignano indica l'avvistamento del primo scarico illecito il 13/09/2017: da qui la prova dell'esistenza di un preventivo accordo tra il D'Ettorre e l'Ignazzi, coevo alla conclusione dei contratti del primo con la PA, essendo necessario un tempo non certo breve per individuare il partner in grado di trasportare ed accogliere i rifiuti nonché i diversi luoghi ove scaricarli; inoltre, si è ritenuta logica l'esistenza di siffatta circostanza alla stregua del ribasso praticato dall'azienda del D'Ettorre in relazione al primo contratto di appalto in esame. E così è da ritenersi "non vero che il costo del conferimento in discarica fosse stabilito a corpo in quanto lo stesso risulta ricompreso nell'ambito del compenso complessivamente stabilito per la realizzazione dei lavori oggetto di appalto ... come oltremodo congruo rispetto a tale condotta illecita risulta l'avere in qualche caso smaltito regolarmente i rifiuti presso discariche autorizzate in previsione di possibili controlli. Pertanto la finalità ... di maggior guadagno in relazione ad un risparmio di spesa rimane confermata". Ricorre nella fattispecie il profitto ingiusto per una prestazione prevista e non posta in essere con correlativo danno per l'Ente pubblico, sia in termini di remunerazione non dovuta che di violazione del contratto, con produzione di danno ambientale. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a
Sentenza Cassazione n. 33337/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris