CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 23130/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 27660/2022proposto da: BRUSCHETTINI - S.R.L. domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e CorradoPapone -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. LTD, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avversol'ordinanza d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 619/2020 depositata il 31/05/2022; RG 27660/22Bruschettini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Genova, in accoglimento del ricorso dispiegato da [OSCURATO:PERSONA]. Ltd ai sensi del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile ratificato con l. 4 marzo 1994, n. 1999, ha riconosciuto efficacia interna a lla sentenza pronunciata dall'[OSCURATO:PERSONA] - Tribunale Commerciale internazionale (TCI), organo interno alla Corte Suprema del Popolo della Repubblica popolare cinese, con cui su istanza della Guangdong era stata pronunciata la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. a risarcire il danno patito dall'istante per il ritiro dal commercio di un farmaco di produzione [OSCURATO:SOCIETA] denominato "Lantingen", commercializzato in Cina dalla Guangdong , ritiro imposto dalle autorità sanitarie cinesi per ragioni di tutela della salutepubblica. Nel riconoscere l'efficacia della pronuncia in parola la Corte adita si è data inizialmente cura di confutare la fondatezza delle obiezioni opposte dalla [OSCURATO:SOCIETA] – che aveva eccepito l'insussistenza nella specie delle condizioni a tal fine richieste dall'art. 24 del Trattato ovvero che al ricorso non fossero stata allegati una copia autentica ed integrale della sentenza, un documento comprovante che la sentenza era passata in giudicato ed una traduzion e ufficiale della stessa e dei relativi documenti – osservando che l'autenticità della copia esibita era provata dalla dicitura figurante in calce alla medesima («"Questo documento è conforme all'originale dopo verifica", a fianco della quale compaiono i sigilli di tre funzionari dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento»), oltre che dalla legalizzazione operata dall'Autorità consolare italiana della firma del RG 27660/22Bruschettini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli funzionario ministeriale che aveva certificato «l'autenticità» del notaio certificatore a sua volta della conformità della copia all'originale e dei relativi sigilli; che la genuinità della traduzione constava dalla dichiarazione resa in sede di legalizzazione («la legalizzazione consolare contiene la dichiarazione che "la presente traduzione, non eseguita da questa [OSCURATO:PERSONA], corrisponde al suo originale in lingua cinese»); e che il passaggio in giudicato era argomentabile in considerazione del fatto che il TCI giudicava inappellabilmente in unico grado («il Tribunale Commerciale Internazionale che giudica in unico grado, le cui decisioni sono dotate di "efficacia giuridica" e ... quindi acquistano "forza di definitività" proprio in quanto non appellabili e non soggette ad altro mezzo di impugnazione, se non il riesame, che peraltro appare disciplinato come mezzo di impugnazione straordinario»). Né, poi, a contrasto del richiesto riconoscimento di efficacia era opponibile, a giudizio del decidente, il limite dell'ordine pubblico interno, pure in tal senso previsto dall'art. 21, lett. f), del Trattato, operando esso, di contro alle obiezioni fatte valere dalla [OSCURATO:SOCIETA] in punto al difetto di precostituzione del giudice e di indipendenza di esso nell'ordinamento interno cinese, nei limiti ben noti delle disposizioni poste a tutela del diritto di azione e del diritto di resistere in giudizio, sicché «ogni estensione del concetto di ordine pubblico processuale (tale da comprendere i fondamentali principi costituzionali) non appare compatibile con la nozione restrittiva elaborata dalla giurisprudenza». L'odierno ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] per la cassazione dell'ordinanza qui impugnata si vale di cinque motivi di ricorso, seguiti da memoria, resistiti dalla Guangdong con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 27660/22Bruschettini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 2. Il primo motivo di ricorso, mediante il quale si lamenta la violazione dell'art. 24. lett. a) del Trattato richiamato in narrativa, poiché la Corte d'Appello avrebbe riconosciutol'efficacia interna della sentenza di che trattasi, ancorché nella specie non fosse stata depositata, in allegato al relativo ricorso , una copia autentica della sentenza eseguenda, atteso che la copia esibita nella specie, essendo stata autenticata da un notaio, non poteva ritenersi tale, non risultando invero né essendo altrimenti desumibile che essa fosse stata rilasciata dal Ministero cinese quale conforme all'originale o che l'autenticità, non altrimenti dimostrata, potesse essere attestata dalla legalizzazione, è inammissibile poiché reitera le argomentazioni su cui il giudice del merito si è già pronunciato, sicchéda un lato omette di confrontarsi con le ragioni della decisione e, segnatame n t e , con il primo argomento valorizzato dal decidente (lett a punto i), dall'altro racchiude in sé un'indiretta sollecitazione alla rivalutazione dei profili meritalidella vicenda. Dandosi per vero cura di replicare all'analoga doglianza già sviluppata avanti a sè il giudice della delibazione ha, come si è visto, inteso rimarcare che l'autenticità del documento prodotto in allegato al ricorso trovava riscontro tanto nella dicitura «"Questo documento è conforme all'originale dopo verifica", a fianco della quale compaiono i sigilli di tre funzionari dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento», a cui faceva seguito l'ulteriore certificazione resa da notaio in conformità alle disposizioni della legge notarile del 2017, quanto nella legalizzazione operatane dall'Autorità consolare italiana, a conferma della provenienza del documento dall'autorità deputata a rilasciarne copia, in adesione ai fini propriidella legalizzazione che è volta a « verificare la suddetta corrispondenza della sentenza prodotta al documento originale». RG 27660/22Bruschettini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] a questi enunciati il motivo non esplicita alcuna osservazione critica e si limita ad esternare le medesime ragioni di opposizione già portate al vaglio del giudice della delibazione e da questo motivatamente ed argomentatamente disattese, sicché esso finisce per essere espressione unicamente di un dissenso di principio, privo di ogni riferibilità a quanto deliberato dal decidente e meramente rappresentativo della volontà della ricorrente di sollecitare la rivisitazione del sindacato meritale di prima istanza. 3. Il secondo motivo di ricorso, mediante il quale si lamenta la violazione dell'art. 24. lett. f) del Trattato, poiché la Corte d'Appello avrebbe riconosciuta l'efficacia interna della sentenza di che trattasi, ancorché nella specie non fosse stata depositata in allegato al ricorso relativo una traduzione ufficiale della sentenza eseguenda, atteso l'inidoneità in tal senso, da un lato, di quella prodotta in causa a cagione delle improprietà linguistiche e delle altre topiche che vi si registrano e,dall'altro, dell'attestazione resa al riguardo dall'Autorità consolare che non ha alcun potere in proposito, è,non diversamente dal primo, anch'esso inammissibile per le medesime ragioni di cui sopra. Anche riguardo alla doglianza in disamina – ricordando altresì che per la legalizzazione delle firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Statol'art. 33, comma 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prevede che "a gli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale" – si impone di osservare che essa è meramente reiterativa delle ragioni di opposizione che la ricorrente aveva già sottoposto al vaglio del giudice territoriale e non concreta – pur ad onta , è vero , di qualche RG 27660/22Bruschettini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli imprecisione lessicale che non compromette tuttavia la sostanza decisionale del provvedimento impugnato – alcuna critica provvista di quel contenuto di specificità che ne autorizzi lo scrutinio in questa sede, risolvendosi, ancora una volta, nel perorare unicamente una rinnovazione del giudizio di merito. 4. Il terzo motivo di ricorso, mediante il quale si lamenta la violazione dell'art. 24. lett. b) del Trattato, poiché la Corte d'Appello avrebbe riconosciuta l'efficacia interna della sentenza di che trattasi, ancorché nella specie non fosse stata depositata in allegato al relativo ricorso un documento comprovante l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza eseguenda, tanto che, onde pervenire all'accertamento della condizione in parola,il decidente aveva dovuto procedere all'esame e all'interpretazione della normativa cinese, è infondato. E', per intenderci, ben vera la circostanza riferita dal motivo, ma occorre rammentare che la norma di cui si denuncia la violazione impone la prova documentale del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede il riconoscimento interno"salvo che ciò non risulti dalla sentenza stessa " . Ora, alla luce di questo inciso, non può dubitarsi della correttezza del ragionamento decisorio atteso che, come riconosce lo stesso ricorrente a pag. 24 del ricorso, la Corte d'Appello non si è accontentata della mera dichiarazione di definitività risultante dalla sentenza – già di per sé, in difetto di specifiche obiezioni, ragionevolmente idonea a soddisfare la condizione in questione –, ma preso atto di ciò, ha voluto assicurare un più solido fondamento al proprio deliberato considerando, alla stregua delle informazioni ministeriali, che la sentenza era provvista dell'autorità propria del giudicato in ragione del fatto di essere stata pronunciata da un organo che nell'ordinamento processuale cinese giudica in unico grado inappellabilmente. In buona sostanza quella RG 27660/22Bruschettini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli che la ricorrente, denunciando la violazione della norma, lamenta come una disamina ed un'interpretazione della normativa cinese non è null'altro che un'attività di pura sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta, rispetto alla quale lo specifico rilievo operato circa l'inappellabilità delle decisioni pronunciate dal TCI costituisce un elemento che non traligna il disposto di legge, ma lo applica fedelmente alla propria ratio. 5. il quarto ed il quinto motivo di ricorso, mediante il quale si lamenta l'erroneità dell'impugnato pronunciamento per contrasto con l'ordine pubblico interno, rispettivamente, perché la sentenza eseguenda era stata pronunciata da un giudice speciale diverso dal giudice naturale avanti al quale la causa era stata inizialmente introdotta e, quindi, in violazione del principio costituzionale della precostituzione del giudice e perché quel giudice nell'ordinamento costituzionale cinese è soggetto alla supremazia assoluta ed insindacabile del partito unico di governo e, quindi , in viola zione del principio costituzionale dell'indipendenza del giudice, esaminabili congiuntamente in quanto sviluppanti censure omogen ee, sono entrambi inammissibili e come tali qui non scrutinabili. Ciò, innanzi tutto, per un evidente difetto di sussunzione , dal momento che, legge alla mano, la contrarietà all'ordine pubblico deve avere ad oggetto le disposizioni contenute nella sentenza eseguenda e non le regole ordinamentali che sovrintendono alla sua adozione; questo poi considerando il fatto pacifico che la [OSCURATO:SOCIETA] ebbe ad accettare la giurisdizione del giudice cinese ed il fatto che nel far valere il predetto limite, evidentemente ben consapevole del limite qui rilevato, la [OSCURATO:SOCIETA] avesse argomentato la contrarietà della condanna all'ordine pubblico per essere stata chiamata a rispondere di un fatto a cui non aveva luogo, non avendo essa negoziato la vendita dei farmaci con la Guangdong , ma con un RG 27660/22Bruschettini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli intermediario, sicché si era fatta applicazione in suo danno di un principio di responsabilità oggettiva, argomento che la Corte d'Appello aveva tuttavia rintuzzato richiamando i principi della responsabilità del produttore e dei danni punitivi, rilievi questi ultimi non replicati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Né, d'altro canto , in pari chiave preclusiva pu ò tacitarsi la considerazione che, non diversamente di quanto si è già rilevato con riferimento ai primi due motivi di ricorso, il motivo non si confronta con le ragioni della decisione, dato che non forma oggetto di contestazionespecifica l'affermazione secondo cui il limite dell'ordine pubblico processuale è riferibile ai diritti di agire e difendersi e non si estende ai principi costituzionali qui richiamati. Rispetto a quanto al riguardo affermato dal giudice della delibazione che, onde ricusare le obiezioni sul punto sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA], ha fatto appello a storici enunciati di questa Corte – rinverditi nelle loro linee fondanti anche più di recente (cfr. Cass., Sez. I, 7/03/2023, n. 6723 ) – in ragione dei quali l'ordine pubblico processuale si sostanzia nella garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio e non anche nelle modalità in cui tali diritti si rendono esercitabili nella singola fattispecie, le doglianze di cui si fa interprete il motivo, malgrado la loro interna articolazione, restano ai margini di questa affermazione e non ne aggrediscono il nucleo essenziale, con ciò appunto esponendosi al rilievo in parola per evidente difetto di specificità. 6. Il ricorso va dunque respinto. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. RG 27660/22Bruschettini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 20.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Ro