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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 45469/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., -oltre a essere generico e aspecifico, in quanto privo di reali censure alla sentenza impugnata- è manifestamente infondato, atteso che, diversamente da quanto genericamente obiettato dal ricorrente, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti a pagina 4 (par. 2) della sentenza impugnata, dove la censura veniva puntualmente disattesk dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che i danni arrecati ai veicoli parcheggiati per strada non sono irrisori e che la ripetuta condotta non consente di ritenere il fatto di particolare tenuità; che, per tale ragione lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., -oltre a essere generico e aspecifico, in quanto privo di reali censure alla sentenza impugnata- è manifestamente infondato, atteso che, diversamente da quanto genericamente obiettato dal ricorrente, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti a pagina 4 (par. 2) della sentenza impugnata, dove la censura veniva puntualmente disattesk dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che i danni arrecati ai veicoli parcheggiati per strada non sono irrisori e che la ripetuta condotta non consente di ritenere il fatto di particolare tenuità; che, per tale ragione lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 45469/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris