CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 11925/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
21 ORDINANZA sul ricorso 7759/21,proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso la CANCELLERIA civile della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale in atti -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente- avverso decreto del Tribunale di Caltanissetta; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2022,dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Caltanissetta, con decreto (non in atti e di cui non è riportata la data neppure in ricorso), ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Pakistan, a seguito di diniego della competente [OSCURATO:PERSONA], cE riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie. Avverso il suddetto decreto, non indicato neppure in ricorso, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione (notificato il 17/3/21), affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all'udienza pubblica di discussione). Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.11 ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., di tutta una serie di norme e principi di diritto nella materia, dalla Convenzione di Ginevra del 1951, alla Cedu ed alla Costituzione italiana, in punto di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato senza una verifica della reale situazione socio-politica del Paese d'origine; b) con il secondo motivo, la «carenza di istruttoria e di motivazione». 2. Risulta depositato in data 7/12/202:L atto di rinuncia gli atti del giudizio, sottoscritto dalla parte e dal difensore. 3. Di conseguenza, si deve dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391, comma 1, cod. proc. civ. non provvedendosi sulle spese non essendovi stata costituzione avversaria. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: «in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - dei rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica» (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 1 3 APR 2022 1,1r &