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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49471/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 capoverso cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di due sentenze irrevocabili, lamentando che sono stati trascurati gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso e in particolare il medesimo contesto spazio- temporale - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, che: - le condotte illecite di cui Colletti si è reso autore, seppure violatrici della medesima fattispecie e realizzate in un ridotto arco temporale ( a distanza di dieci giorni l'una dall'altra) e tutte presso la Casa circondariale di Opera, non appaiono riconducibili ad un'unitaria e preordinata determinazione volitiva dell'imputato, quanto piuttosto a scelte di vita criminale, sintomatiche di pervicace recidiva; - dalle motivazioni delle sentenze di condanna emerge che il condannato ha posto in essere le varie condotte per ragioni contingenti dettate da un impulso momentaneo ed occasionale; - nel primo caso ha posto in essere le condotte di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale in concorso con almeno altre dieci persone, nell'ambito di una ribellione in carcere, danneggiando i beni della propria cella e della propria sezione e minacciando i pubblici ufficiali in servizio presso la predetta casa di reclusione; - nel secondo e nel terzo caso, invece, ha posto in essere, da solo, comportamenti violenti e minacciosi nei confronti degli agenti in servizio, immotivatamente e con il mero scopo di ostacolarne l'attività di servizio; - tale dato non può che suggerire l'impulsività ed estemporaneità della scelta di commettere i delitti in questione, non potendosi individuare alcun elemento di programmazione criminosa che comprenda tutti e tre i delitti e non ritenendosi in alcun modo verosimile che, al momento della commissione del primo delitto, Colletti si fosse già rappresentato la commissione dei successivi, quantomeno nello loro linee programmatiche.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 capoverso cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di due sentenze irrevocabili, lamentando che sono stati trascurati gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso e in particolare il medesimo contesto spazio- temporale - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, che: - le condotte illecite di cui Colletti si è reso autore, seppure violatrici della medesima fattispecie e realizzate in un ridotto arco temporale ( a distanza di dieci giorni l'una dall'altra) e tutte presso la Casa circondariale di Opera, non appaiono riconducibili ad un'unitaria e preordinata determinazione volitiva dell'imputato, quanto piuttosto a scelte di vita criminale, sintomatiche di pervicace recidiva; - dalle motivazioni delle sentenze di condanna emerge che il condannato ha posto in essere le varie condotte per ragioni contingenti dettate da un impulso momentaneo ed occasionale; - nel primo caso ha posto in essere le condotte di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale in concorso con almeno altre dieci persone, nell'ambito di una ribellione in carcere, danneggiando i beni della propria cella e della propria sezione e minacciando i pubblici ufficiali in servizio presso la predetta casa di reclusione; - nel secondo e nel terzo caso, invece, ha posto in essere, da solo, comportamenti violenti e minacciosi nei confronti degli agenti in servizio, immotivatamente e con il mero scopo di ostacolarne l'attività di servizio; - tale dato non può che suggerire l'impulsività ed estemporaneità della scelta di commettere i delitti in questione, non potendosi individuare alcun elemento di programmazione criminosa che comprenda tutti e tre i delitti e non ritenendosi in alcun modo verosimile che, al momento della commissione del primo delitto, Colletti si fosse già rappresentato la commissione dei successivi, quantomeno nello loro linee programmatiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 no
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