CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17454/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1872 del 22 aprile 2021, La Corte d'appello di Firenze ha confermato, riformando parzialmente, la sentenza di condanna emessa dal Gip in funzione di Gup del Tribunale di Lucca, all'esito di un giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritenuti colpevoli di tentato omicidio in concorso di cui agli artt. 110, 112 n.1, 56, 575 cod. pen. irrogando loro rispettivamente la pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione, partendo dalla pena base di anni 7 di reclusione, diminuita per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen. - ritenuta prevalente sulla contestata aggravante di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen. - ad anni 5, mesi sei di reclusione, ulteriormente ridotta per il rito ad anni 3, mesi otto di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni 5 e pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, confermando la provvisionale pari a 50.000 euro liquidata in primo grado. 1.1. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i loro difensori, chiedendone l'annullamento rispettivamente con due e quattro motivi. 2. Con il primo motivo di ricorso riferibile al Baha, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione rispetto all'affermazione di penale responsabilità. Si deduce sul punto che, dalle risultanze processuali, non sia emerso in modo chiaro la dinamica degli eventi e quale sia stato il gruppo (trattasi di una colluttazione tra più persone contrapposte di nazionalità rumena ed albanese) attaccante l'altro. Non esistono riprese video che ritraggano direttamente lo scontro e l'unico testimone, è stato coinvolto comunque nella colluttazione. Si lamenta che la responsabilità del Baha sia stata desunta dal soccorso prestato ad un connazionale rimasto ferito da un colpo di cacciavite alla gamba e dall'aver procurato e condotto l'autovettura con gli albanesi al luogo d'incontro stabilito con i rumeni. Si aggiunge che il bastone riposto nel baule dell'auto non è stato estratto per l'impossibilità di aprire detto bagagliaio. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso riferibile al Baha, ci si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., della violazione della legge penale e la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione rispetto al giudizio di bilanciamento delle circostanze. In particolare, il giudice d'appello, nel ritenere prevalente l'attenuante di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen. sulla contestata aggravante di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen., ha effettuato la diminuzione nella misura di un quinto anziché un terzo. Sarebbe contraddittori, secondo la difesa, limitare l'applicazione dell'attenuante sul fatto costitutivo dell'aggravante ovvero "sulla presenza di un così numeroso gruppo di persone" ... "in totale undici persone e almeno sette di esse direttamente coinvolte" di cui tre i rumeni aggrediti, nonché sui motivi considerati dal giudice "irrilevanti", dopo che in primo grado era stata esclusa l'aggravante contestata dei futili motivi; si contesta, infine, anche l'ulteriore motivazione addotta in sentenza - per limitare detta riduzione per l'attenuante riconosciuta - ovvero il ruolo attribuito dal giudice al Baha quale "palo" che non ha preso parte allo scontro fisico e si è limitato a soccorrere un compagno ferito a terra.3. Con il primo motivo di ricorso riferibile al Meta, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione rispetto al contestato concorso di persone nel reato. La difesa, nel ricostruire le fasi degli avvenimenti, assume che il Meta non debba rispondere del reato per il quale è stato condannato - in sintesi - poiché, a differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata, la sua posizione non è sovrapponibile al Baha, che i contatti avuti con i Cepa (correi giudicati separatamente) non sarebbero attribuibili con certezza a lui e comunque, in assenza della verifica del contenuto delle comunicazioni, rimarrebbero comunque irrilevanti. Si aggiunge che nessuno lo accusa di aver partecipato allo scontro fisico, anzi, dalle registrazioni video avanza ed indietreggia senza mai raggiungere il luogo ove si colluttava, infine, non è chiarito in sentenza quale sia stato il proprio apporto causale, tenuto conto che già in primo grado era stato assolto dall'accusa di detenzione delle armi improprie portate sul luogo del delitto. 3.1. Con il secondo motivo di ricorso riferibile al Meta, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione rispetto al concorso nel reato e all'elemento soggettivo di cui all'art. 43 cod. pen. Nell'atto di appello si era già contestata la sussistenza dell'elemento soggettivo a cui il giudice di secondo grado non ha fornito specifica risposta in sentenza, parificando la posizione del Meta a quella del Baha quale componente del gruppo chiamato dai Cepa per aiutarli nell'aggressione. Già la sentenza di primo grado, però, attesta che il Meta non "fosse a conoscenza delle ragioni dell'aggressione" 3.2. Con il terzo motivo di ricorso riferibile al Meta, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione rispetto alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 -bis cod. pen. motivata nella sentenza impugnata per "le omissioni sulla dinamica e loro posizione durante lo scontro ... la conoscenza sulla presenza di armi e sul motivo della spedizione punitiva". Le circostanze indicate non sono attribuibili al Meta poiché i movimenti del Meta sono ripresi dalle telecamere, la circostanza della pregressa conoscenza del trasporto di armi era già stata esclusa dal giudice di primo grado unitamente alle ragioni dell'aggressione. Analogamente anche le altre motivazioni addotte sul punto dalla Corte d'appello quali "la gravità del fatto ed il grado di violenza esercitata e la sostanziale mancanza di resipiscenza degli imputati" non sarebbero attribuibili al Meta, qualificato quale "palo" passivo nell'aggressione e avendo egli già in udienza chiesto scusa per quanto successo anche non avendo fatto nulla, ma essendo stato lì si è sentito in colpa per quanto accaduto. Questa ultima circostanza sarebbe completamente omessa dalla valutazione del giudice in sentenza. 3.3. Con il quarto motivo di ricorso riferibile al Meta, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione rispetto alla ritenuta insufficiente riduzione della pena, in un quinto anziché un terzo, nonostante la riconosciuta prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 116 sull'aggravante dell'art. 112 cod. pen. Essa sarebbe stata erroneamente determinata dalla presenza di numerose persone, dalla violenza dell'aggressione e dalla ripartizione dei ruoli tra i concorrenti. Il numero delle persone è di per sé l'elemento costitutivo dell'aggravante già considerata e, avendo già utilizzata tale motivazione per escludere le attenuanti generiche, non avrebbe potuto il giudice riutilizzarle per elidere parzialmente l'altra attenuante. 4. Il Procuratore generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5. Tutti i motivi di ricorso sono infondati. 6. Può trattarsi congiuntamente il primo motivo di entrambi i ricorsi degli imputati essendo relativo a dedotte violazioni di legge e vizio di motivazione relativi rispettivamente all'affermazione di penale responsabilità del Baha e al concorso di persone nel reato per il Meta. Va considerato, infatti, che dall'esame della sentenza impugnata, letta unitamente a quella di primo grado, detti motivi sono finalizzati a dare una diversa lettura della vicenda, senza confrontarsi con gli argomenti specifici addotti. Le violazioni di legge non sono specificamente illustrate risultando così generiche e, tenuto conto, che "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale" (Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019), non si ravvisano né violazioni di legge, né tantomeno il dedotto vizio di motivazione, considerato che la sentenza d'appello fornisce una ricostruzione del fatto specifica sulla condotta tenuta dagli imputati che risulta logica e priva di incongruenze, differenziando le posizioni degli attuali imputati (tanto da riconoscere loro la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. sulla contestata aggravante di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen.) rispetto agli altri appartenenti al gruppo giudicati separatamente e descrivendo l'apporto causale dei due come un "preciso sostegno, al tempo stesso materiale, logistico e psicologico", pertanto, va riaffermato il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale "in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (per tutte, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020). 7. Sull'infondatezza del secondo motivo di ricorso presentato dal Baha, da trattarsi unitamente al quarto presentato dal Meta stante l'identità di argomenti, relativi alla diminuzione della pena nella misura di un quinto anziché di un terzo, essendo stata ritenuta prevalente l'attenuante di cui all'art. 116 secondo comma, cod. pen. sulla contestata aggravante di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen., vanno qui ricordati alcuni principi giurisprudenziali di legittimità secondo i quali, sia pure in tema di attenuanti generiche, si afferma come "la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost." (Cass., Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021) e che "non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile, in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta" (Cass., Sez. 2, n. 37061 del 22/10/2020). Nel caso in esame detti principi risultano certamente applicabili sussistendo una motivazione specifica sul punto relativo al riconoscimento della prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen. ("così numeroso gruppo di persone diretto ad aggredire la persona offesa per motivi sostanzialmente irrilevanti, per la violenza dell'aggressione e per la ripartizione dei ruoli tra i concorrenti") non scalfita dalle argomentazioni addotte. 8. Sull'infondatezza del secondo motivo di ricorso nell'interesse del Meta, dedotto per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione rispetto al concorso nel reato e all'elemento soggettivo di cui all'art. 43 cod. pen. va richiamato il principio giurisprudenziale di legittimità secondo il quale "nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass., Sez. 6, n. 34532 del 22/6/2021). Nella sentenza impugnata, senza che sia possibile rilevare l'erronea applicazione della legge penale, come sostenuto, si dà conto del, sia pur diverso, apporto causale fornito dagli imputati, già sopra descritto, che presuppone la coscienza e volontà di partecipare all'azione del gruppo, sia pure con un ruolo marginale. 9. Il terzo motivo presentato dal Meta, risulta infondato rispetto alla dedotta violazione di legge, in realtà assolutamente generica, unitamente al vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. motivata per "le omissioni sulla dinamica e loro posizione durante lo scontro ... la conoscenza sulla presenza di armi e sul motivo della spedizione punitiva", nonché sulla gravità del fatto, il grado di violenza esercitata e la sostanziale resipiscenza degli imputati. Va, infatti, rilevato che pur non potendosi attribuire tutti detti elementi al Meta ovvero in misura maggiore al coimputato, la motivazione riporta anche come la giovane età e l'incensuratezza del Meta sia stati valutati come ambivalenti. Sul punto, il Collegio intende dare continuità ai seguenti principi giurisprudenziali di legittimità "in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Cass., Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017) e "al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020). 10. Da ciò deriva il rigetto dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta