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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24879/2026

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riesame di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’inammissibilità del ricorsoLetta la memoria del difensore del ricorrente che ha insistito per l’accoglimentodei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 5 febbraio 2026, il Tribunale di Torino, sezione per ilriesame, confermava la misura cautelare personale della custodia in carcereapplicata ad [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta ascrittogli, per avere concorsocon gli amministratori di fatto della fallita [OSCURATO:SOCIETA] nella distrazionedi una partita di pentolame vario (oltre 27.000 pezzi), del complessivo valore dialmeno euro 800.000.L’indagine complessiva della [OSCURATO:PERSONA] di finanza da cui era scaturita laricordata imputazione aveva consentito di appurare che i coindagati DavideCamporiondo e [OSCURATO:PERSONA] (considerati amministratori di fatto della fallita) –nell’ambito di una più vasta attività di presunta consulenza aziendale in realtàvolta alla spoliazione di imprese in crisi – si erano rivolti al [OSCURATO:PERSONA] per consumare ladistrazione di una partita di pentolame, del rimarchevole valore sopra indicato,ricoverandola ed occultandola in magazzini a questi riconducibili.[OSCURATO:PERSONA] di finanza aveva potuto appurare, anche con l’accesso del 4 giugno2024, la completa cessazione dell’attività della [OSCURATO:SOCIETA] (una storicaimpresa della città di Verbania), il licenziamento di tutto il personale e lascomparsa del magazzino.Era anche emerso che i precedenti proprietari delle quote della srl avevanoceduto le medesime nel novembre 2023 - quando la società mostrava segni ditensione finanziaria ma era ancora in grado di garantire la continuità aziendale –a soggetti indicati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che agiva sotto il falso nome di DavideKoster, il suo nome ed il cognome della moglie) che ne avevano però assuntol’amministrazione di fatto (peraltro al solo scopo di spogliarla di tutti i beni, comeera puntualmente avvenuto).In tale contesto, si individuava il consapevole contributo del [OSCURATO:PERSONA] nelladistrazione materiale della partita in oggetto (già nell’ordinanza genetica si eraesclusa la sussistenza dei gravi indizi di reità dell’indagato rispetto all’ipotesiassociativa e ad un’ulteriore ipotesi distrattiva).Quanto alle esigenze di cautela, Il Tribunale osservava che [OSCURATO:PERSONA] era gravatoda numerosi e gravi precedenti penali che ne dimostravano la rilevante pericolositàsociale, tale da non consentire neppure gli arresti domiciliari, anche considerandoil fatto che parte dell’azione complessiva era avvenuta mentre il medesimo sitrovava, appunto, in detenzione domiciliare.2.

Propone ricorso l’indagato, a mezzo dei propri difensori Avv.ti AngeloColucci e [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione per avere il Gip ritenutoche l’indagato avesse consumato il fatto addebitatogli come extraneus concorrentecon gli autori del reato proprio e non come amministratore di fatto della società,come era stato indicato dalla pubblica accusa nella sua richiesta di misura.E, ciò nonostante, il Gip non aveva adeguatamente motivato sul ritenutoconcorso non individuando l’amministratore di fatto della società fallita alla cuicondotta l’indagato avrebbe contribuito nel realizzare la distrazione néargomentando sulla consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] circa la qualifica, sempre di fatto,del presunto concorrente.[OSCURATO:PERSONA] aveva, poi, quanto al pentolame sottratto, ritenuto equivalenti lecondotte di distrazione o di occultamento, che, tuttavia, anche ontologicamente,equivalenti non potevano essere.

Peraltro, il giudice aveva anche escluso sial’ipotesi associativa sia un’ulteriore ipotesi di bancarotta patrimoniale, cosìsmentendo buona parte della complessiva accusa.Tutte censure che erano state riproposte nella richesta di riesame ma allequali il Tribunale aveva dato risposta solo meramente apparente, limitandosi arichiamare quanto già dedotto dal Gip.2.2.

Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio dimotivazione nei quali il Tribunale era incorso circa la prova della consapevolezzada parte dell’indagato dell’intento distrattivo perseguito dagli amministratori difatto della società.Né si era adeguatamente motivato il diniego dell’invocata riqualificazione dellacondotta nel delitto di ricettazione fallimentare in assenza della prova dellaconoscenza, da parte dell’indagato, dello stato di decozione della società.2.3.

Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in riferimento allaritenuta sussistenza dell’esigenza di cautela di cui alla lettera c) dell’art. 274 cod.proc. pen.Si era considerato che, al momento della consumazione del fatto, l’indagatoera in detenzione domiciliare per altra causa ed aveva inoltre patito precedenticondanne.

E tuttavia la condotta sarebbe stata consumata il 7 novembre 2024quando l’indagato non era ristretto in detenzione domiciliare che era, infatti,iniziata nel settembre 2025 (pur se i corrispondenti arresti domiciliari erano iniziatiil 5 novembre 2024).2.4.

Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione allamancata sostituzione della misura con altra meno afflittiva.Si era ritenuto l’indagato responsabile quale concorrente esterno di una soladelle ipotesi distrattive ascrittegli e si era sostituita la misura adottata nei confrontidegli altri indagati con gli arresti domiciliari, nonostante avessero rivestito un ruolomaggiore nella complessiva vicenda, di amministratori di fatto della fallita.3.

Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria scritta con la quale ha chiesta ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.4.

Il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], inviava memoria di replicaalle argomentazioni del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non merita accoglimento.1.

Il primo ed il secondo motivo, spesi sulla sussistenza del requisito dei graviindizi di colpevolezza, sono infondati.Deve, innanzitutto, ricordarsi che:- in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorsoper cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale delriesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Cortesuprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura delgiudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbiadato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravitàdel quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01);- in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio dimotivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenzadei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione allapeculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verificadelle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dellerisultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).Così delineato il perimetro del presente grado di legittimità va considerato cheanche che il provvedimento del Tribunale del riesame contiene espressi rimandialla motivazione dell’ordinanza genetica sia in tema di gravi indizi di colpevolezza,sia in ordine alle esigenze di cautela e che, pertanto, in risposta ai motivi di ricorso,deve considerarsi la complessiva argomentazione deducibile dall’integrazione deidue provvedimenti.1.2.

La condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA] è così ricostruibile.Nell’intento di recuperare i beni distratti dalla [OSCURATO:SOCIETA] daicoindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] di finanza procedeva allaperquisizione di un capannone sito in Erba in via Milano n. 9 rinvenendovi, eponendoli in sequestro, 173 cassoni e 6 pallet, contenenti pentolame varioproveniente dalla fallita.Il capannone era nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA] ed era in uso al [OSCURATO:PERSONA].Il capannone era stato individuato solo grazie al pedinamento, da parte degliinquirenti, del [OSCURATO:PERSONA] medesimo.

Questi, nell’immediatezza, aveva cercato di negarela riconducibilità del capannone a se stesso, ma, infine, aveva consegnato le chiaviagli operanti.La merce in questione sarebbe stata venduta al [OSCURATO:PERSONA] da Koster (chesarebbero le false generalità di [OSCURATO:PERSONA]) ma solo parte del pagamento dovutoera avvenuto e solo grazie all’interposizione fittizia di una ditta riconducibile ad unterzo soggetto.In ogni caso non si era rinvenuto alcun atto di vendita di tale merce e solo deidocumenti contabili (dalle fatture) era emerso che l’acquirente della medesimasarebbe stato una ditta ancora diversa da quella effettiva, quest’ultimariconducibile al [OSCURATO:PERSONA].Se ne doveva pertanto dedurre che:- [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato la merce almeno da uno degli amministratori di fattodella fallita, il [OSCURATO:PERSONA];- era talmente consapevole della illiceità del passaggio visto che parte delcorrispettivo era stato versato interponendo fittiziamente un’altra ditta;- aveva concorso nella condotta distrattiva sia, appunto, distraendo la merce(acquistandola senza versare un congruo corrispettivo), sia occultandola nelcapannone a lui riconducibile.1.3.

Infondata è anche la doglianza circa il fatto che, nell’ordinanza genetica,il prevenuto fosse stato considerato un concorrente estraneo e non unamministratore di fatto, come indicato dal pm nella sua richiesta cautelare, siaperché tale ruolo era, in realtà, già considerato nella stessa imputazioneprovvisoria (ove [OSCURATO:PERSONA] viene indicato sia come amministratore di fatto della fallitasia come il soggetto che aveva messo a disposizione dei coindagati un propriocapannone), sia perché, per costante giurisprudenza di legittimità, il diverso ruoloricoperto, ferma rimanendo la condotta, non immuta l’accusa (da ultimo Sez. 5,n. 25506 del 26/03/2025, Cattaneo, Rv. 288211 – 01, secondo cui non viola ilprincipio di correlazione tra accusa e sentenza - e, tanto più, fra richiesta dellapubblica e provvedimento cautelare - la condanna dell'imputato quale concorrenteesterno nel reato di bancarotta preferenziale (e, non diversamente, per ladistrattiva), anziché quale amministratore di fatto nel reato, originariamentecontestato, di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, posto che talemodifica, non comportando una trasformazione essenziale del fatto addebitato,non lede i diritti di difesa (così anche in termini Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014,dep. 2015, Runca, Rv. 264073 – 01).2.

Il terzo ed il quanto motivo, spesi sulla sussistenza delle esigenze di cautelae sulla scelta della misura cautelare massima, sono parimenti infondate.Anche in riferimento alle esigenze di cautela ed alla scelta della misuramassima, infatti, il Tribunale per il riesame aveva reso una motivazione priva dimanifesti vizi logici.Aveva considerato che il prevenuto – diversamente da quanto si era potutoosservare in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (altro coindagato sottopostoa cautela personale, nei confronti dei quali la misura originaria era stata sostituitacon quella gradata, degli arresti domiciliari) – nonostante il ruolo minore eratuttavia gravato da precedenti condanne, per reati gravissimi (un delittoassociativo per traffico di stupefacenti, una condotta di usura, dei reati fiscali) edera già stato posto agli arresti domiciliari in altro processo per riciclaggio edautoriciclaggio dal novembre 2024 al 20 agosto 2025, trovandosi poi, nell’attualità,in detenzione domiciliare per ulteriori reati fiscali.Tutti precedenti che ne illustravano la rilevante pericolosità sociale e l’altaprobabilità di recidivanza, tali da imporre la misura cautelare massima, essendosigià dimostrati inidonei gli arresti domiciliari.3.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, in Roma il 28 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
riesame di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’inammissibilità del ricorsoLetta la memoria del difensore del ricorrente che ha insistito per l’accoglimentodei motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 5 febbraio 2026, il Tribunale di Torino, sezione per ilriesame, confermava la misura cautelare personale della custodia in carcereapplicata ad [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta ascrittogli, per avere concorsocon gli amministratori di fatto della fallita [OSCURATO:SOCIETA] nella distrazionedi una partita di pentolame vario (oltre 27.000 pezzi), del complessivo valore dialmeno euro 800.000.L’indagine complessiva della [OSCURATO:PERSONA] di finanza da cui era scaturita laricordata imputazione aveva consentito di appurare che i coindagati DavideCamporiondo e [OSCURATO:PERSONA] (considerati amministratori di fatto della fallita) –nell’ambito di una più vasta attività di presunta consulenza aziendale in realtàvolta alla spoliazione di imprese in crisi – si erano rivolti al [OSCURATO:PERSONA] per consumare ladistrazione di una partita di pentolame, del rimarchevole valore sopra indicato,ricoverandola ed occultandola in magazzini a questi riconducibili.[OSCURATO:PERSONA] di finanza aveva potuto appurare, anche con l’accesso del 4 giugno2024, la completa cessazione dell’attività della [OSCURATO:SOCIETA] (una storicaimpresa della città di Verbania), il licenziamento di tutto il personale e lascomparsa del magazzino.Era anche emerso che i precedenti proprietari delle quote della srl avevanoceduto le medesime nel novembre 2023 - quando la società mostrava segni ditensione finanziaria ma era ancora in grado di garantire la continuità aziendale –a soggetti indicati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che agiva sotto il falso nome di DavideKoster, il suo nome ed il cognome della moglie) che ne avevano però assuntol’amministrazione di fatto (peraltro al solo scopo di spogliarla di tutti i beni, comeera puntualmente avvenuto).In tale contesto, si individuava il consapevole contributo del [OSCURATO:PERSONA] nelladistrazione materiale della partita in oggetto (già nell’ordinanza genetica si eraesclusa la sussistenza dei gravi indizi di reità dell’indagato rispetto all’ipotesiassociativa e ad un’ulteriore ipotesi distrattiva).Quanto alle esigenze di cautela, Il Tribunale osservava che [OSCURATO:PERSONA] era gravatoda numerosi e gravi precedenti penali che ne dimostravano la rilevante pericolositàsociale, tale da non consentire neppure gli arresti domiciliari, anche considerandoil fatto che parte dell’azione complessiva era avvenuta mentre il medesimo sitrovava, appunto, in detenzione domiciliare.2. Propone ricorso l’indagato, a mezzo dei propri difensori Avv.ti AngeloColucci e [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in quattro motivi.2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione per avere il Gip ritenutoche l’indagato avesse consumato il fatto addebitatogli come extraneus concorrentecon gli autori del reato proprio e non come amministratore di fatto della società,come era stato indicato dalla pubblica accusa nella sua richiesta di misura.E, ciò nonostante, il Gip non aveva adeguatamente motivato sul ritenutoconcorso non individuando l’amministratore di fatto della società fallita alla cuicondotta l’indagato avrebbe contribuito nel realizzare la distrazione néargomentando sulla consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] circa la qualifica, sempre di fatto,del presunto concorrente.[OSCURATO:PERSONA] aveva, poi, quanto al pentolame sottratto, ritenuto equivalenti lecondotte di distrazione o di occultamento, che, tuttavia, anche ontologicamente,equivalenti non potevano essere. Peraltro, il giudice aveva anche escluso sial’ipotesi associativa sia un’ulteriore ipotesi di bancarotta patrimoniale, cosìsmentendo buona parte della complessiva accusa.Tutte censure che erano state riproposte nella richesta di riesame ma allequali il Tribunale aveva dato risposta solo meramente apparente, limitandosi arichiamare quanto già dedotto dal Gip.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio dimotivazione nei quali il Tribunale era incorso circa la prova della consapevolezzada parte dell’indagato dell’intento distrattivo perseguito dagli amministratori difatto della società.Né si era adeguatamente motivato il diniego dell’invocata riqualificazione dellacondotta nel delitto di ricettazione fallimentare in assenza della prova dellaconoscenza, da parte dell’indagato, dello stato di decozione della società.2.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in riferimento allaritenuta sussistenza dell’esigenza di cautela di cui alla lettera c) dell’art. 274 cod.proc. pen.Si era considerato che, al momento della consumazione del fatto, l’indagatoera in detenzione domiciliare per altra causa ed aveva inoltre patito precedenticondanne. E tuttavia la condotta sarebbe stata consumata il 7 novembre 2024quando l’indagato non era ristretto in detenzione domiciliare che era, infatti,iniziata nel settembre 2025 (pur se i corrispondenti arresti domiciliari erano iniziatiil 5 novembre 2024).2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione allamancata sostituzione della misura con altra meno afflittiva.Si era ritenuto l’indagato responsabile quale concorrente esterno di una soladelle ipotesi distrattive ascrittegli e si era sostituita la misura adottata nei confrontidegli altri indagati con gli arresti domiciliari, nonostante avessero rivestito un ruolomaggiore nella complessiva vicenda, di amministratori di fatto della fallita.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria scritta con la quale ha chiesta ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.4. Il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], inviava memoria di replicaalle argomentazioni del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non merita accoglimento.1. Il primo ed il secondo motivo, spesi sulla sussistenza del requisito dei graviindizi di colpevolezza, sono infondati.Deve, innanzitutto, ricordarsi che:- in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorsoper cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale delriesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Cortesuprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura delgiudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbiadato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravitàdel quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01);- in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio dimotivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenzadei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione allapeculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verificadelle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dellerisultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).Così delineato il perimetro del presente grado di legittimità va considerato cheanche che il provvedimento del Tribunale del riesame contiene espressi rimandialla motivazione dell’ordinanza genetica sia in tema di gravi indizi di colpevolezza,sia in ordine alle esigenze di cautela e che, pertanto, in risposta ai motivi di ricorso,deve considerarsi la complessiva argomentazione deducibile dall’integrazione deidue provvedimenti.1.2. La condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA] è così ricostruibile.Nell’intento di recuperare i beni distratti dalla [OSCURATO:SOCIETA] daicoindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] di finanza procedeva allaperquisizione di un capannone sito in Erba in via Milano n. 9 rinvenendovi, eponendoli in sequestro, 173 cassoni e 6 pallet, contenenti pentolame varioproveniente dalla fallita.Il capannone era nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA] ed era in uso al [OSCURATO:PERSONA].Il capannone era stato individuato solo grazie al pedinamento, da parte degliinquirenti, del [OSCURATO:PERSONA] medesimo. Questi, nell’immediatezza, aveva cercato di negarela riconducibilità del capannone a se stesso, ma, infine, aveva consegnato le chiaviagli operanti.La merce in questione sarebbe stata venduta al [OSCURATO:PERSONA] da Koster (chesarebbero le false generalità di [OSCURATO:PERSONA]) ma solo parte del pagamento dovutoera avvenuto e solo grazie all’interposizione fittizia di una ditta riconducibile ad unterzo soggetto.In ogni caso non si era rinvenuto alcun atto di vendita di tale merce e solo deidocumenti contabili (dalle fatture) era emerso che l’acquirente della medesimasarebbe stato una ditta ancora diversa da quella effettiva, quest’ultimariconducibile al [OSCURATO:PERSONA].Se ne doveva pertanto dedurre che:- [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato la merce almeno da uno degli amministratori di fattodella fallita, il [OSCURATO:PERSONA];- era talmente consapevole della illiceità del passaggio visto che parte delcorrispettivo era stato versato interponendo fittiziamente un’altra ditta;- aveva concorso nella condotta distrattiva sia, appunto, distraendo la merce(acquistandola senza versare un congruo corrispettivo), sia occultandola nelcapannone a lui riconducibile.1.3. Infondata è anche la doglianza circa il fatto che, nell’ordinanza genetica,il prevenuto fosse stato considerato un concorrente estraneo e non unamministratore di fatto, come indicato dal pm nella sua richiesta cautelare, siaperché tale ruolo era, in realtà, già considerato nella stessa imputazioneprovvisoria (ove [OSCURATO:PERSONA] viene indicato sia come amministratore di fatto della fallitasia come il soggetto che aveva messo a disposizione dei coindagati un propriocapannone), sia perché, per costante giurisprudenza di legittimità, il diverso ruoloricoperto, ferma rimanendo la condotta, non immuta l’accusa (da ultimo Sez. 5,n. 25506 del 26/03/2025, Cattaneo, Rv. 288211 – 01, secondo cui non viola ilprincipio di correlazione tra accusa e sentenza - e, tanto più, fra richiesta dellapubblica e provvedimento cautelare - la condanna dell'imputato quale concorrenteesterno nel reato di bancarotta preferenziale (e, non diversamente, per ladistrattiva), anziché quale amministratore di fatto nel reato, originariamentecontestato, di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, posto che talemodifica, non comportando una trasformazione essenziale del fatto addebitato,non lede i diritti di difesa (così anche in termini Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014,dep. 2015, Runca, Rv. 264073 – 01).2. Il terzo ed il quanto motivo, spesi sulla sussistenza delle esigenze di cautelae sulla scelta della misura cautelare massima, sono parimenti infondate.Anche in riferimento alle esigenze di cautela ed alla scelta della misuramassima, infatti, il Tribunale per il riesame aveva reso una motivazione priva dimanifesti vizi logici.Aveva considerato che il prevenuto – diversamente da quanto si era potutoosservare in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (altro coindagato sottopostoa cautela personale, nei confronti dei quali la misura originaria era stata sostituitacon quella gradata, degli arresti domiciliari) – nonostante il ruolo minore eratuttavia gravato da precedenti condanne, per reati gravissimi (un delittoassociativo per traffico di stupefacenti, una condotta di usura, dei reati fiscali) edera già stato posto agli arresti domiciliari in altro processo per riciclaggio edautoriciclaggio dal novembre 2024 al 20 agosto 2025, trovandosi poi, nell’attualità,in detenzione domiciliare per ulteriori reati fiscali.Tutti precedenti che ne illustravano la rilevante pericolosità sociale e l’altaprobabilità di recidivanza, tali da imporre la misura cautelare massima, essendosigià dimostrati inidonei gli arresti domiciliari.3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, in Roma il 28 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA]
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