Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39146/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio; udito il difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglirnento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 giugno 2013, Il Tribunale di Pisa condannava [OSCURATO:PERSONA] per vari episodi di usura e - per quanto qui d'interesse - disponeva la confisca, a norma dell'art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla legge n 356 del 1992, delle quote della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. (a lui appartenenti per il 90% e, per il resto, intestate ai suoi figli Paolo ed Ornella, nella misura del 5 °/o ciascuno), di numerosi immobili, tra i quali tutti quelli intestati alla medesima società, nonché delle disponibilità liquide di costui, per la porzione eccedente la somma di 3.346.000 euro.

2. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 23 settembre 2014, revocava la confisca degli immobili diversi da quelli intestati alla società, confermandola per questi ultimi, per le quote sociali e per le somme liquide.

3. Adita dall'imputato, la Corte di cassazione - Seconda sezione penale, con sentenza n. 6812 del 2017, riteneva fondato il motivo di ricorso che denunciava la violazione del citato art. 12-sexies e la contraddittorietà della motivazione con la quale era stata giustificata la confisca di quei beni, in ragione del fatto che la revoca della stessa misura per i restanti cespiti era stata disposta per la ritenuta capacità economica adeguata del [OSCURATO:PERSONA].

Osservava la Corte, in motivazione: «Non è dato comprendere quale sia la parte della consulenza tecnica di parte che sia stata ritenuta convincente e che abbia fondato la revoca della confisca disposta in primo grado; non si comprende in che cosa le considerazioni esposte in sede di consulenza di parte superino le valutazioni, peraltro dettagliate, contenute nella sentenza di primo grado; non è dato comprendere come mai si sia espressa una piena adesione alle valutazioni effettuate in primo grado per quanto riguarda la disponibilità del denaro contante e sia stato ritenuta poco convincente la prospettazione in ordine al denaro utilizzato per gli acquisti relativi a i beni immobili precedentemente confiscati.

Tale evidente contraddizione logica nell'ambito della motivazione non spiega sia la revoca della confisca (profilo in questa sede non sindacabile...), sia la specificazione dei beni oggetto di confisca».

Perciò - sempre in motivazione - concludeva per «l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla confisca delle quote societarie»; e quindi, in dispositivo, per «l'annullamento della sentenza impugnata in ordine (...) alla disposta confisca».

4. Nelle more del giudizio di rinvio, [OSCURATO:PERSONA] decedeva e la sua difesa, alla prima udienza, chiedeva emettersi sentenza di non doversi procedere, con la conseguente revoca della confisca, essendo venuto meno il rapporto processuale con l'unico soggetto sottoposto a giudizio.

La Corte d'appello, però, respingeva tale richiesta e disponeva la citazione in giudizio degli eredi del [OSCURATO:PERSONA], e cioè la sua vedova ed i loro figli, in applicazione analogica - come poi dirà in sentenza - dell'art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen..

Disattese, quindi, anche la successiva eccezione di nullità della loro citazione e la richiesta di riapertura dell'istruttoria, formulate dalla difesa degli stessi, la Corte d'appello, con sentenza del 13 maggio 2021, confermava la confisca delle quote della società, degli immobili intestati alla stessa e delle ridette liquidità.

I punti qualificanti della decisione possono così sintetizzarsi: a) l'art. 12-sexies, cit., stabilisce che, in presenza dei relativi presupposti, la confisca è «sempre» disposta, pure, cioè, a sèguito di estinzione del reato, ed è applicabile anche agli eredi del condannato, i quali non rientrano nella categoria dei terzi estranei ai quali la cosa appartiene; b) gli effetti della sentenza di condanna destinati a cessare con la morte dell'imputato sono solo quelli di natura personale, non anche quelli di natura reale; c) al momento del decesso dell'imputato, la condanna per i reati di usura, in relazione ai quali la confisca è stata disposta, era già divenuta irrevocabile, avendo la Corte di cassazione annullato solo con riferimento ad un diverso reato (nello specifico, si trattava di un'estorsione); d) l'imputato, con l'atto d'appello, non aveva impugnato la statuizione di confisca dei residui beni di che trattasi, ma solo di quelli per i quali la misura è stata poi effettivamente revocata dalla prima sentenza d'appello; l'illogicità di quest'ultima, sì come rilevata dalla relativa sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, era dunque soltanto apparente, risultando tale decisione, in realtà, il prodotto della corretta applicazione del principio devolutivo; e) di conseguenza, il vincolo sulle quote della società, sugli immobili intestati alla stessa e sulle liquidità non poteva che essere confermato, essendo la relativa statuizione divenuta irrevocabile prima del decesso dell'imputato; f) in rito, infine, in conseguenza della citazione in giudizio degli eredi, non si era realizzata alcuna violazione del loro diritto di difesa né, dunque, si era verificata la lamentata nullità di tale atto, la quale si compie, semmai, quando la parte che vi abbia diritto non venga citata in giudizio, ma non qualora - come invece sosteneva la difesa - venga chiamato in causa colui che non avrebbe diritto di prendervi parte.

5. Con unico atto comune del loro difensore e procuratore speciale, impugnano quest'ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente loro marito e padre.

Il ricorso articola tre motivi.

5.1. Il primo consiste nella violazione degli artt. 69 e 529, cod. proc. pen., e, per l'effetto, del successivo art. 178, lett. b), per non avere la sentenza immediatamente dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per morte dell'imputato, ed aver proseguito il giudizio per l'accertamento dei presupposti applicativi della confisca.

Questi, in sintesi, i passaggi qualificanti.

5.1.1. L'annullamento della sentenza d'appello da parte della Corte di cassazione ha investito l'intero capo riguardante la confisca, con la conseguenza che la relativa statuizione, all'atto del decesso dell'imputato, non aveva assunto autorità di cosa giudicata e, pertanto, il giudice di rinvio non avrebbe potuto far altro che dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale, essendo cessato il rapporto processuale con l'imputato.

L'estinzione di quest'ultimo non può essere limitata, in fase di rinvio, dall'eventuale giudicato "interno", su una parte, cioè, del thema decidendum.

I precedenti citati dalla Corte territoriale a sostegno dell'applicabilità della confisca ex art. 12-sexies, cit., agli eredi non sono conferenti, poiché riguardano tutti l'ipotesi di statuizione accessoria ad una sentenza di condanna irrevocabile, e quindi titoli ablativi definitivi.

Del resto, di tanto dà riscontro la stessa sentenza impugnata, che ha concluso per la "conferma" della confisca, la quale però, se effettivamente già divenuta definitiva, non avrebbe avuto alcun bisogno di essere confermata.

5.1.2. Gli eredi dell'imputato sono stati erroneamente chiamati in giudizio, non potendo trovare applicazione l'art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen..

Tale disposizione riguarda i terzi estranei al processo e titolari di diritti reali sui beni di cui l'imputato abbia la disponibilità.

Nel caso di specie, invece, non solo non c'era più un imputato che avesse la disponibilità dei beni sequestrati, ma, non essendo ancora divenuta irrevocabile la confisca, sui beni ad essa sottoposti gli eredi avevano un diritto proprio, acquisito iure hereditatis, e dunque non potevano neppure considerarsi terzi.

Ne è derivato - conclude la difesa - che una norma pensata per allargare il contraddittorio è stata erroneamente applicata dai giudici di rinvio per sostituire i soggetti sottoposti a processo.

5.1.3. L'assunto per cui la statuizione di annullamento, da parte della Corte di cassazione, del capo della sentenza d'appello relativo alla confisca deve intendersi limitata ai beni interessati dai motivi di tale gravame (con esclusione, perciò, di quelli tutt'ora sottoposti a vincolo) viola l'art. 627, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che impongono al giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza rescindente su ogni questione di diritto con essa decisa, senza nemmeno poter rilevare eventuali nullità assolute od inammissibilità verificatesi in precedenza e non rilevate dal giudice di legittimità.

Ragione per cui la sentenza impugnata non avrebbe potuto sindacare, come invece ha fatto, la correttezza o meno della decisione della Corte di cassazione e, dunque, l'ampiezza del relativo dictum sul punto.

5.2. Il secondo motivo di ricorso riguarda la nullità della citazione in appello dei ricorrenti, a norma dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del loro diritto di difesa, in quanto né l'atto di citazione né gli altri atti loro notificati indicavano il capo d'imputazione, i beni sottoposti a vincolo o gli estremi del provvedimento ablativo e le relative ragioni.

Negando, poi, la riapertura dell'istruttoria, onde consentire a costoro di articolare le difese necessarie a far valere la legittimità del loro titolo proprietario su quei beni, la «facoltà in più per interloquire» - che, secondo la sentenza, sarebbe stata loro riconosciuta - in realtà è rimasta puramente formale.

5.3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 240-bis, cod. pen., e comunque l'apparenza della motivazione sul punto relativo alla sproporzione tra il valore dei beni assoggettati a confisca e le disponibilità reddituali del [OSCURATO:PERSONA].

Su questo profilo, la sentenza impugnata avrebbe sostanzialmente omesso di pronunciarsi, essendosi limitata a confermare il vincolo, sul presupposto della già intervenuta irrevocabilità della relativa statuizione all'atto del decesso dell'imputato.

Risultano, perciò, completamente pretermesse le questioni sollevate dagli interessati con il loro originario ricorso per Cassazione e che avevano condotto quest'ultima ad annullare con rinvio la prima decisione d'appello, rilevando la «evidente contraddizione logica.., della motivazione» in tema di confisca, in relazione ai diversi beni già in sequestro.

Rimane dunque inspiegato, in particolare, il motivo per cui, in relazione alla società "[OSCURATO:PERSONA]" ed agli altri beni tutt'ora vincolati, non siano state ritenute rilevanti le circostanze sulla base delle quali era stata invece revocata la confisca sugli altri beni, ovvero la congrua disponibilità di liquidità da parte del [OSCURATO:PERSONA] e l'impossibilità di accertare l'effettiva consistenza dei suoi redditi: e, tutto questo, a maggior ragione perché risulta comprovato che la provvista per l'acquisto di tale società era stata da costui ottenuta attraverso una disnnissione di titoli legittimamente detenuti.

6. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento della decisione impugnata, in accoglinnento del primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze. [OSCURATO:PERSONA]

1. È fondato il primo motivo di ricorso, nella parte in cui deduce la violazione delle disposizioni dell'art. 627, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che delimitano l'àmbito di cognizione ed i poteri del giudice di rinvio a sèguito di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione.

2. La prima di tali norme prevede che «il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa».

La seconda, che «non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari».

Queste disposizioni sono univocamente interpretate nel senso della non sindacabilità, da parte del giudice del rinvio, delle statuizioni contenute nella sentenza di legittimità rescindente, finanche nell'ipotesi in cui quest'ultima sia viziata da errore materiale o di fatto, potendo detto vizio essere fatto valere soltanto attraverso lo specifico rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis, cod. proc. pen. (tra molte: Sez. 1, Sentenza n. 12320 del 12/07/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270054; Sez. 6, n. 53415 del 22/10/2014, Scuotto, Rv. 261836; Sez. 1, n. 1595 del 16/12/2014, dep. 2015, Borrelli, Rv. 261979).

Si tratta di lettura normativa che, peraltro, ha ricevuto l'avallo anche del Giudice delle leggi, secondo cui evitare la perpetuazione dei giudizi costituisce un interesse fondamentale dell'ordinamento, sicché un controllo del giudice del rinvio circa la sussistenza o meno di vizi in procedendo nella fase del giudizio svoltasi dinanzi alla Corte di cassazione è incompatibile con la logica che ispira il sistema delle impugnazioni ordinarie (C.

Cost., ord. del 17/11/2000, n. 501).

Il principio della definitività delle sentenze della Corte di Cassazione - preclusivo, salvo i rimedi straordinari, dell'ulteriore riesame di ogni questione di rito o di merito - è espressivo, infatti, dell'esigenza di certezza circa i rapporti giuridici controversi, costituzionalmente protetta in quanto direttamente collegabile alla effettività del diritto alla tutela giurisdizionale.

Da tale inoppugnabilità consegue, allora, che il vincolo derivante al giudice di rinvio dall'affermazione del principio di diritto contenuto nella sentenza di cassazione non può essere rimosso, in assenza della formale caducazione della sentenza medesima, a seguito di un inammissibile controllo da parte dello stesso giudice di rinvio sulla sussistenza o meno di vizi in procedendo nella fase del giudizio di legittimità (così C. Cost., sentenza, n. 224 del 1996).

3. Venendo, allora, al caso specifico, deve tenersi per vera - non foss'altro perché non contestata neppure dalla difesa ricorrente - l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la statuizione di confisca delle quote della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., degli immobili ad essa intestati e delle disponibilità liquide del [OSCURATO:PERSONA] superiori a 3.346.000 euro, resa in primo grado dal Tribunale di Pisa, non avesse formato oggetto dell'appello proposto dall'imputato.

Ciò non di meno, la Corte di cassazione, successivamente adita dal ricorso dell'imputato avverso la sentenza d'appello, ancorché verosimilmente errando, non ha operato una distinzione nel proprio giudizio sulla confisca in ragione dei diversi reati cui la misura si riferiva (tenendo distinti, cioè, il vincolo disposto in relazione al delitto di estorsione ed ai relativi beni, contestato dall'imputato con l'atto d'appello, e quello correlato al delitto di usura, invece non attinto da tale gravame).

La sentenza rescindente, infatti, evidenziando anzi la palese contraddizione logica delle differenti statuizioni riguardanti il complesso dei beni dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'«annullamento della sentenza impugnata in ordine (...) alla disposta confisca», senza cioè operare alcuna precisazione né distinzione, e quindi con una statuizione relativa a tutti i beni che erano oggetto di tale misura (per la verità, in un passaggio della motivazione, la sentenza rescindente si esprime nel senso dell'«annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla confisca delle quote societarie», ma, in altro passo successivo e nel dispositivo, tale distinzione scompare, talché deve concludersi per la sua non rispondenza all'effettiva volontà della Corte).

4. In applicazione dei princìpi di diritto dianzi ricordati, una siffatta statuizione quand'anche errata, perché assunta in violazione del generale principio devolutivo dell'appello, di cui all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. - non poteva dunque essere emendata, od anche soltanto rimessa in discussione, dal giudice del rinvio, come invece ha fatto la Corte di appello di Firenze con la sentenza oggetto di ricorso, escludendone l'applicazione per i beni riferibili al delitto di usura.

La conseguenza è che, per effetto dell'annullamento con rinvio sì come disposto dalla Corte di cassazione, la statuizione di confisca anche di quei beni, a differenza di quanto ritenuto dal giudice del rinvio, non era divenuta irrevocabile e non aveva perciò ancora acquisito l'intangibilità della cosa giudicata.

Il sopraggiunto decesso dell'imputato, quindi, avrebbe imposto al giudice della cognizione l'immediata declaratoria di estinzione del reato, a norma degli artt. 150, cod. pen., 69 e 129, cod. proc. pen., senza la possibilità di proseguire il processo anche al solo fine di accertare l'esistenza o meno dei presupposti per la confisca.

La morte dell'imputato, infatti, fa venir meno uno dei soggetti necessari alla persistenza del rapporto processuale, sicché resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa decisione l'esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, del quale pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità (così, tra le più recenti: Sez. 3, n. 33429 del 04/03/2021, UBI Banca, Rv. 282477; Sez. 1, n. 35845 del 16/05/2019, Zaccagnini, Rv. 276617).

Non avrebbe potuto trovare applicazione, infatti, in un'ipotesi come quella in rassegna, nemmeno il disposto dell'art. 578-bis, cod. proc. pen., che consente al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi sulla confisca per sproporzione, ed eventualmente disporla, previo accertamento incidentale della responsabilità dell'imputato, anche in caso di sopravvenuta estinzione del reato.

Tale potere- dovere, infatti, è da tale norma espressamente riconosciuto al giudice solamente in alcune ipotesi di estinzione del reato, ovvero per prescrizione o per amnistia, ma non anche per il caso della morte dell'imputato (così Sez. 3, n. 33429/2021, cit.), per l'evidente ragione che, a seguito ella stessa, ed a differenza degli altri casi ivi previsti, viene meno già il presupposto della disponibilità della res da parte dell'imputato.

5. L'accoglimento dell'esposto motivo di ricorso rende superflue le ulteriori doglianze difensive, determinandone l'assorbimento: sicché, sulle stesse, non v'è necessità di soffermarsi.

6. La sentenza impugnata, dunque, dev'essere annullata senza rinvio, da ciò conseguendo la revoca della confisca ancora in atto e la restituzione agli aventi diritto dei beni staggiti (art. 323, comma 1, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, revoca la confisca e dispone la restituzione ag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio; udito il difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglirnento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 giugno 2013, Il Tribunale di Pisa condannava [OSCURATO:PERSONA] per vari episodi di usura e - per quanto qui d'interesse - disponeva la confisca, a norma dell'art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla legge n 356 del 1992, delle quote della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. (a lui appartenenti per il 90% e, per il resto, intestate ai suoi figli Paolo ed Ornella, nella misura del 5 °/o ciascuno), di numerosi immobili, tra i quali tutti quelli intestati alla medesima società, nonché delle disponibilità liquide di costui, per la porzione eccedente la somma di 3.346.000 euro. 2. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 23 settembre 2014, revocava la confisca degli immobili diversi da quelli intestati alla società, confermandola per questi ultimi, per le quote sociali e per le somme liquide. 3. Adita dall'imputato, la Corte di cassazione - Seconda sezione penale, con sentenza n. 6812 del 2017, riteneva fondato il motivo di ricorso che denunciava la violazione del citato art. 12-sexies e la contraddittorietà della motivazione con la quale era stata giustificata la confisca di quei beni, in ragione del fatto che la revoca della stessa misura per i restanti cespiti era stata disposta per la ritenuta capacità economica adeguata del [OSCURATO:PERSONA]. Osservava la Corte, in motivazione: «Non è dato comprendere quale sia la parte della consulenza tecnica di parte che sia stata ritenuta convincente e che abbia fondato la revoca della confisca disposta in primo grado; non si comprende in che cosa le considerazioni esposte in sede di consulenza di parte superino le valutazioni, peraltro dettagliate, contenute nella sentenza di primo grado; non è dato comprendere come mai si sia espressa una piena adesione alle valutazioni effettuate in primo grado per quanto riguarda la disponibilità del denaro contante e sia stato ritenuta poco convincente la prospettazione in ordine al denaro utilizzato per gli acquisti relativi a i beni immobili precedentemente confiscati. Tale evidente contraddizione logica nell'ambito della motivazione non spiega sia la revoca della confisca (profilo in questa sede non sindacabile...), sia la specificazione dei beni oggetto di confisca». Perciò - sempre in motivazione - concludeva per «l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla confisca delle quote societarie»; e quindi, in dispositivo, per «l'annullamento della sentenza impugnata in ordine (...) alla disposta confisca». 4. Nelle more del giudizio di rinvio, [OSCURATO:PERSONA] decedeva e la sua difesa, alla prima udienza, chiedeva emettersi sentenza di non doversi procedere, con la conseguente revoca della confisca, essendo venuto meno il rapporto processuale con l'unico soggetto sottoposto a giudizio. La Corte d'appello, però, respingeva tale richiesta e disponeva la citazione in giudizio degli eredi del [OSCURATO:PERSONA], e cioè la sua vedova ed i loro figli, in applicazione analogica - come poi dirà in sentenza - dell'art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen.. Disattese, quindi, anche la successiva eccezione di nullità della loro citazione e la richiesta di riapertura dell'istruttoria, formulate dalla difesa degli stessi, la Corte d'appello, con sentenza del 13 maggio 2021, confermava la confisca delle quote della società, degli immobili intestati alla stessa e delle ridette liquidità. I punti qualificanti della decisione possono così sintetizzarsi: a) l'art. 12-sexies, cit., stabilisce che, in presenza dei relativi presupposti, la confisca è «sempre» disposta, pure, cioè, a sèguito di estinzione del reato, ed è applicabile anche agli eredi del condannato, i quali non rientrano nella categoria dei terzi estranei ai quali la cosa appartiene; b) gli effetti della sentenza di condanna destinati a cessare con la morte dell'imputato sono solo quelli di natura personale, non anche quelli di natura reale; c) al momento del decesso dell'imputato, la condanna per i reati di usura, in relazione ai quali la confisca è stata disposta, era già divenuta irrevocabile, avendo la Corte di cassazione annullato solo con riferimento ad un diverso reato (nello specifico, si trattava di un'estorsione); d) l'imputato, con l'atto d'appello, non aveva impugnato la statuizione di confisca dei residui beni di che trattasi, ma solo di quelli per i quali la misura è stata poi effettivamente revocata dalla prima sentenza d'appello; l'illogicità di quest'ultima, sì come rilevata dalla relativa sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, era dunque soltanto apparente, risultando tale decisione, in realtà, il prodotto della corretta applicazione del principio devolutivo; e) di conseguenza, il vincolo sulle quote della società, sugli immobili intestati alla stessa e sulle liquidità non poteva che essere confermato, essendo la relativa statuizione divenuta irrevocabile prima del decesso dell'imputato; f) in rito, infine, in conseguenza della citazione in giudizio degli eredi, non si era realizzata alcuna violazione del loro diritto di difesa né, dunque, si era verificata la lamentata nullità di tale atto, la quale si compie, semmai, quando la parte che vi abbia diritto non venga citata in giudizio, ma non qualora - come invece sosteneva la difesa - venga chiamato in causa colui che non avrebbe diritto di prendervi parte. 5. Con unico atto comune del loro difensore e procuratore speciale, impugnano quest'ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente loro marito e padre. Il ricorso articola tre motivi. 5.1. Il primo consiste nella violazione degli artt. 69 e 529, cod. proc. pen., e, per l'effetto, del successivo art. 178, lett. b), per non avere la sentenza immediatamente dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per morte dell'imputato, ed aver proseguito il giudizio per l'accertamento dei presupposti applicativi della confisca. Questi, in sintesi, i passaggi qualificanti. 5.1.1. L'annullamento della sentenza d'appello da parte della Corte di cassazione ha investito l'intero capo riguardante la confisca, con la conseguenza che la relativa statuizione, all'atto del decesso dell'imputato, non aveva assunto autorità di cosa giudicata e, pertanto, il giudice di rinvio non avrebbe potuto far altro che dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale, essendo cessato il rapporto processuale con l'imputato. L'estinzione di quest'ultimo non può essere limitata, in fase di rinvio, dall'eventuale giudicato "interno", su una parte, cioè, del thema decidendum. I precedenti citati dalla Corte territoriale a sostegno dell'applicabilità della confisca ex art. 12-sexies, cit., agli eredi non sono conferenti, poiché riguardano tutti l'ipotesi di statuizione accessoria ad una sentenza di condanna irrevocabile, e quindi titoli ablativi definitivi. Del resto, di tanto dà riscontro la stessa sentenza impugnata, che ha concluso per la "conferma" della confisca, la quale però, se effettivamente già divenuta definitiva, non avrebbe avuto alcun bisogno di essere confermata. 5.1.2. Gli eredi dell'imputato sono stati erroneamente chiamati in giudizio, non potendo trovare applicazione l'art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen.. Tale disposizione riguarda i terzi estranei al processo e titolari di diritti reali sui beni di cui l'imputato abbia la disponibilità. Nel caso di specie, invece, non solo non c'era più un imputato che avesse la disponibilità dei beni sequestrati, ma, non essendo ancora divenuta irrevocabile la confisca, sui beni ad essa sottoposti gli eredi avevano un diritto proprio, acquisito iure hereditatis, e dunque non potevano neppure considerarsi terzi. Ne è derivato - conclude la difesa - che una norma pensata per allargare il contraddittorio è stata erroneamente applicata dai giudici di rinvio per sostituire i soggetti sottoposti a processo. 5.1.3. L'assunto per cui la statuizione di annullamento, da parte della Corte di cassazione, del capo della sentenza d'appello relativo alla confisca deve intendersi limitata ai beni interessati dai motivi di tale gravame (con esclusione, perciò, di quelli tutt'ora sottoposti a vincolo) viola l'art. 627, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che impongono al giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza rescindente su ogni questione di diritto con essa decisa, senza nemmeno poter rilevare eventuali nullità assolute od inammissibilità verificatesi in precedenza e non rilevate dal giudice di legittimità. Ragione per cui la sentenza impugnata non avrebbe potuto sindacare, come invece ha fatto, la correttezza o meno della decisione della Corte di cassazione e, dunque, l'ampiezza del relativo dictum sul punto. 5.2. Il secondo motivo di ricorso riguarda la nullità della citazione in appello dei ricorrenti, a norma dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per violazione del loro diritto di difesa, in quanto né l'atto di citazione né gli altri atti loro notificati indicavano il capo d'imputazione, i beni sottoposti a vincolo o gli estremi del provvedimento ablativo e le relative ragioni. Negando, poi, la riapertura dell'istruttoria, onde consentire a costoro di articolare le difese necessarie a far valere la legittimità del loro titolo proprietario su quei beni, la «facoltà in più per interloquire» - che, secondo la sentenza, sarebbe stata loro riconosciuta - in realtà è rimasta puramente formale. 5.3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 240-bis, cod. pen., e comunque l'apparenza della motivazione sul punto relativo alla sproporzione tra il valore dei beni assoggettati a confisca e le disponibilità reddituali del [OSCURATO:PERSONA]. Su questo profilo, la sentenza impugnata avrebbe sostanzialmente omesso di pronunciarsi, essendosi limitata a confermare il vincolo, sul presupposto della già intervenuta irrevocabilità della relativa statuizione all'atto del decesso dell'imputato. Risultano, perciò, completamente pretermesse le questioni sollevate dagli interessati con il loro originario ricorso per Cassazione e che avevano condotto quest'ultima ad annullare con rinvio la prima decisione d'appello, rilevando la «evidente contraddizione logica.., della motivazione» in tema di confisca, in relazione ai diversi beni già in sequestro. Rimane dunque inspiegato, in particolare, il motivo per cui, in relazione alla società "[OSCURATO:PERSONA]" ed agli altri beni tutt'ora vincolati, non siano state ritenute rilevanti le circostanze sulla base delle quali era stata invece revocata la confisca sugli altri beni, ovvero la congrua disponibilità di liquidità da parte del [OSCURATO:PERSONA] e l'impossibilità di accertare l'effettiva consistenza dei suoi redditi: e, tutto questo, a maggior ragione perché risulta comprovato che la provvista per l'acquisto di tale società era stata da costui ottenuta attraverso una disnnissione di titoli legittimamente detenuti. 6. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento della decisione impugnata, in accoglinnento del primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato il primo motivo di ricorso, nella parte in cui deduce la violazione delle disposizioni dell'art. 627, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che delimitano l'àmbito di cognizione ed i poteri del giudice di rinvio a sèguito di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione. 2. La prima di tali norme prevede che «il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa». La seconda, che «non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari». Queste disposizioni sono univocamente interpretate nel senso della non sindacabilità, da parte del giudice del rinvio, delle statuizioni contenute nella sentenza di legittimità rescindente, finanche nell'ipotesi in cui quest'ultima sia viziata da errore materiale o di fatto, potendo detto vizio essere fatto valere soltanto attraverso lo specifico rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis, cod. proc. pen. (tra molte: Sez. 1, Sentenza n. 12320 del 12/07/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270054; Sez. 6, n. 53415 del 22/10/2014, Scuotto, Rv. 261836; Sez. 1, n. 1595 del 16/12/2014, dep. 2015, Borrelli, Rv. 261979). Si tratta di lettura normativa che, peraltro, ha ricevuto l'avallo anche del Giudice delle leggi, secondo cui evitare la perpetuazione dei giudizi costituisce un interesse fondamentale dell'ordinamento, sicché un controllo del giudice del rinvio circa la sussistenza o meno di vizi in procedendo nella fase del giudizio svoltasi dinanzi alla Corte di cassazione è incompatibile con la logica che ispira il sistema delle impugnazioni ordinarie (C. Cost., ord. del 17/11/2000, n. 501). Il principio della definitività delle sentenze della Corte di Cassazione - preclusivo, salvo i rimedi straordinari, dell'ulteriore riesame di ogni questione di rito o di merito - è espressivo, infatti, dell'esigenza di certezza circa i rapporti giuridici controversi, costituzionalmente protetta in quanto direttamente collegabile alla effettività del diritto alla tutela giurisdizionale. Da tale inoppugnabilità consegue, allora, che il vincolo derivante al giudice di rinvio dall'affermazione del principio di diritto contenuto nella sentenza di cassazione non può essere rimosso, in assenza della formale caducazione della sentenza medesima, a seguito di un inammissibile controllo da parte dello stesso giudice di rinvio sulla sussistenza o meno di vizi in procedendo nella fase del giudizio di legittimità (così C. Cost., sentenza, n. 224 del 1996). 3. Venendo, allora, al caso specifico, deve tenersi per vera - non foss'altro perché non contestata neppure dalla difesa ricorrente - l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la statuizione di confisca delle quote della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., degli immobili ad essa intestati e delle disponibilità liquide del [OSCURATO:PERSONA] superiori a 3.346.000 euro, resa in primo grado dal Tribunale di Pisa, non avesse formato oggetto dell'appello proposto dall'imputato. Ciò non di meno, la Corte di cassazione, successivamente adita dal ricorso dell'imputato avverso la sentenza d'appello, ancorché verosimilmente errando, non ha operato una distinzione nel proprio giudizio sulla confisca in ragione dei diversi reati cui la misura si riferiva (tenendo distinti, cioè, il vincolo disposto in relazione al delitto di estorsione ed ai relativi beni, contestato dall'imputato con l'atto d'appello, e quello correlato al delitto di usura, invece non attinto da tale gravame). La sentenza rescindente, infatti, evidenziando anzi la palese contraddizione logica delle differenti statuizioni riguardanti il complesso dei beni dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'«annullamento della sentenza impugnata in ordine (...) alla disposta confisca», senza cioè operare alcuna precisazione né distinzione, e quindi con una statuizione relativa a tutti i beni che erano oggetto di tale misura (per la verità, in un passaggio della motivazione, la sentenza rescindente si esprime nel senso dell'«annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla confisca delle quote societarie», ma, in altro passo successivo e nel dispositivo, tale distinzione scompare, talché deve concludersi per la sua non rispondenza all'effettiva volontà della Corte). 4. In applicazione dei princìpi di diritto dianzi ricordati, una siffatta statuizione quand'anche errata, perché assunta in violazione del generale principio devolutivo dell'appello, di cui all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. - non poteva dunque essere emendata, od anche soltanto rimessa in discussione, dal giudice del rinvio, come invece ha fatto la Corte di appello di Firenze con la sentenza oggetto di ricorso, escludendone l'applicazione per i beni riferibili al delitto di usura. La conseguenza è che, per effetto dell'annullamento con rinvio sì come disposto dalla Corte di cassazione, la statuizione di confisca anche di quei beni, a differenza di quanto ritenuto dal giudice del rinvio, non era divenuta irrevocabile e non aveva perciò ancora acquisito l'intangibilità della cosa giudicata. Il sopraggiunto decesso dell'imputato, quindi, avrebbe imposto al giudice della cognizione l'immediata declaratoria di estinzione del reato, a norma degli artt. 150, cod. pen., 69 e 129, cod. proc. pen., senza la possibilità di proseguire il processo anche al solo fine di accertare l'esistenza o meno dei presupposti per la confisca. La morte dell'imputato, infatti, fa venir meno uno dei soggetti necessari alla persistenza del rapporto processuale, sicché resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa decisione l'esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, del quale pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità (così, tra le più recenti: Sez. 3, n. 33429 del 04/03/2021, UBI Banca, Rv. 282477; Sez. 1, n. 35845 del 16/05/2019, Zaccagnini, Rv. 276617). Non avrebbe potuto trovare applicazione, infatti, in un'ipotesi come quella in rassegna, nemmeno il disposto dell'art. 578-bis, cod. proc. pen., che consente al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi sulla confisca per sproporzione, ed eventualmente disporla, previo accertamento incidentale della responsabilità dell'imputato, anche in caso di sopravvenuta estinzione del reato. Tale potere- dovere, infatti, è da tale norma espressamente riconosciuto al giudice solamente in alcune ipotesi di estinzione del reato, ovvero per prescrizione o per amnistia, ma non anche per il caso della morte dell'imputato (così Sez. 3, n. 33429/2021, cit.), per l'evidente ragione che, a seguito ella stessa, ed a differenza degli altri casi ivi previsti, viene meno già il presupposto della disponibilità della res da parte dell'imputato. 5. L'accoglimento dell'esposto motivo di ricorso rende superflue le ulteriori doglianze difensive, determinandone l'assorbimento: sicché, sulle stesse, non v'è necessità di soffermarsi. 6. La sentenza impugnata, dunque, dev'essere annullata senza rinvio, da ciò conseguendo la revoca della confisca ancora in atto e la restituzione agli aventi diritto dei beni staggiti (art. 323, comma 1, cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, revoca la confisca e dispone la restituzione ag
Sentenza Cassazione n. 39146/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris