CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32073/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che - in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina in composizione monocratica, riconosciuta la continuazione tra i fatti-reato di cui al relativo processo e quelli relativi alla sentenza n. 1906/2022 del medesimo Tribunale e conseguentemente rideterminata la pena complessivamente inflitta - ha confermato la responsabilità dell'imputato per i reati di furto di cui agli artt. 624, 625, nn. 4 e 7, 99, comma 4, cod. pen. (capi 1, 2, 3 e 6), artt. 624, 61, n. 5, 99, comma 4, cod. pen. (capo 4) e artt. 624, 625, n. 2, 61, n. 5, 99, comma 4, cod. pen. (capo 5); Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'individuazione del ricorrente quale autore dei reati, è reiterativo e manifestamente infondato poiché il giudice di merito, con motivazione esente da vizi, ha escluso la sussistenza di dubbi in merito alla corretta identificazione dell'imputato quale autore dei reati, chiaramente immortalato durante il compimento delle azioni furtive dagli impianti di videosorveglianza presenti sui vari siti colpiti; Ritenuto che il secondo motivo, che denunzia difetto di condizione di procedibilità per i reati di cui ai capi 3) e 6), è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. È infatti pacifico che i querelanti Ferrara e Calderone, in qualità, rispettivamente, di responsabile e di dipendente, erano titolari della detenzione qualificata dei beni e, pertanto, legittimati a sporgere querela per conto delle società proprietarie di riferimento; Rilevato che il terzo motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto, come sopra ribadito, non sussiste alcun difetto di condizione di procedibilità relativamente al reato di cui al capo 3), e non è, altresì, consentito dalla legge in sede di legittimità perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); 1Considerato che il quarto ed ultimo motivo di ricorso, che contesta l'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il danno derivante da reato, per essere ritenuto tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena ex art. 62, n. 4) cod. pen., deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 27 AGr 2026 L'ASSISTENTE G [OSCURATO:PERSONA] Don.ssa Katia n re 2