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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 maggio 2024

Cassazione n. 15158/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.429/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA V.PIEMONTE 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di CATANIA n. 555/2020depositata il 04/03/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione,notificato il 7 dicembre 2020, articolato in tre motivi ed illustrato da memoria, contro la Banca di Credito cooperativo della Contea di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], associazione agricola società cooperativa in liquidazione volontaria, per la cassazione della sentenza n. 555 del 2020, emessa il 4 marzo 2020 dalla Corte d’appello di Catania.

2. -Resiste con controricorso illustrato da memoria la debitrice [OSCURATO:PERSONA].

La terza pignorata Banca di Credito cooperativo di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte.

3. - Questa la vicenda processuale, per quanto ancora di rilievo in questa sede: - prima dell ’ entrata in vigore della riforma del 2012, la ricorrente effettuava un pignoramento presso terzi nei confronti della propria debitrice [OSCURATO:PERSONA] pignorando tutte le somme ad essa dovute dalla Banca di Credito cooperativo della Contea di [OSCURATO:PERSONA], la quale dapprima comunicava di essere debitrice solamente di 487 euro e poi, a rettifica, comunicava di detenere in effetti un libretto di deposito nominativo con un saldo creditore “apparente” alla data della dichiarazione di 80.000 euro, ma che il libretto di deposito nominativo risultava essere costituito in pegno a fronte di un credito di firma di pari importo concesso alla debitrice dalla stessa Banca di Credito cooperativo; - si procedeva all ’ accertamento dell ’ obbligo del terzo; -con sentenza n. 6 del 2015 il Tribunale di Ragusa, sul presupposto della esistenza di un timbro postale sull’atto di costituzione in pegno, ritenuto idoneo ad attribuire data certa al documento, rigettava la domanda della creditrice.

4. - La sentenza veniva impugnata davanti alla Corte d ’ appello di Catania,che rigettava l’appello, affermando che: - la causa aveva ad oggetto un pegno di titoli di credito; - il credito di [OSCURATO:PERSONA] era rappresentato non da un libretto nominativo di deposito ma da un certificato di deposito nominativo; - trattandosi di pegno di titoli di credito, non poteva trovare applicazione la norma dettata dall’articolo 2800 c.c., che ai fini della opponibilità del pegno di crediti ai terzi richiede la notificazione al debitore dell’atto di costituzione del pegno ovvero la sua accettazione a mezzo di scrittura avente data certa; -che comunque la notificazione al debitore serviva non per la validità dell’atto di costituzione di pegno ma per la opponibilità della prelazione.

Ciò premesso, riteneva accertato che le parti avessero sottoscritto un contratto di pegno opponibile alla procedente e ne traeva la conseguenza che la [OSCURATO:PERSONA], debitrice pignorata, non avesse più la titolarità né la legittimazione in merito alle somme di cui all’oggetto pignorato, che la ricorrente definisce libretto nominativo di deposito e la sentenza definisce certificato di deposito nominativo.

5. - La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio ed il collegio ha riservato all’esito di essa il deposito della motivazione nei successivi 60 giorni. [OSCURATO:PERSONA] È superflua l’illustrazione dei motivi di gravame, palesandosi la inammissibilità del ricorsoper tardività.

La sentenza impugnata ha deciso infatti una opposizione esecutiva o, comunque, una causa di cognizione correlata al processo esecutivo: detta qualificazione non è contestata; al riguardo, il combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 sottrae espressamente alla sospensione feriale dei termini le «opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva, a detta categoria riconducendosi pure i giudizi di accertamento dell’obbligo del terzo (Cass. ord. 12/11/2014, n. 24047; Cass. ord. 06/06/2008, n. 15010); l’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass.20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass.08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr., da ultimo, Cass. 10/11/2023, n. 31363; Cass. 06/07/2023, n. 19175; Cass. 26/06/2023, n. 18178; Cass. 22/06/2023, n. 17990; Cass.09/03/2023, n.7082; Cass. 07/03/2023, n. 6779; Cass.16/11/2022, n. 33747; Cass. 27/06/2022, n. 20594; in passato, Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass.10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass.04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass.25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892; Cass.05/12/2014, n. 25827).

Orbene, avverso la sentenza qui impugnata, pubblicata il 4 marzo 2020, indicata come non notificata, il ricorso per cassazione risulta notificato il giorno 7 dicembre 2020, irrimediabilmente scaduto il termine (c.d. lungo) di sei mesi per la proposizione dell’impugnazione stabilito dall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. pur tenendo conto della sospensione ex lege dei termini processuali, causa emergenza da COVID-19, dal 9 marzo all’11 maggio 2020, dettata dall’art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020.

Deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.

M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenutedalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 7.700,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.429/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA V.PIEMONTE 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di CATANIA n. 555/2020depositata il 04/03/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione,notificato il 7 dicembre 2020, articolato in tre motivi ed illustrato da memoria, contro la Banca di Credito cooperativo della Contea di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], associazione agricola società cooperativa in liquidazione volontaria, per la cassazione della sentenza n. 555 del 2020, emessa il 4 marzo 2020 dalla Corte d’appello di Catania. 2. -Resiste con controricorso illustrato da memoria la debitrice [OSCURATO:PERSONA]. La terza pignorata Banca di Credito cooperativo di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte. 3. - Questa la vicenda processuale, per quanto ancora di rilievo in questa sede: - prima dell ’ entrata in vigore della riforma del 2012, la ricorrente effettuava un pignoramento presso terzi nei confronti della propria debitrice [OSCURATO:PERSONA] pignorando tutte le somme ad essa dovute dalla Banca di Credito cooperativo della Contea di [OSCURATO:PERSONA], la quale dapprima comunicava di essere debitrice solamente di 487 euro e poi, a rettifica, comunicava di detenere in effetti un libretto di deposito nominativo con un saldo creditore “apparente” alla data della dichiarazione di 80.000 euro, ma che il libretto di deposito nominativo risultava essere costituito in pegno a fronte di un credito di firma di pari importo concesso alla debitrice dalla stessa Banca di Credito cooperativo; - si procedeva all ’ accertamento dell ’ obbligo del terzo; -con sentenza n. 6 del 2015 il Tribunale di Ragusa, sul presupposto della esistenza di un timbro postale sull’atto di costituzione in pegno, ritenuto idoneo ad attribuire data certa al documento, rigettava la domanda della creditrice. 4. - La sentenza veniva impugnata davanti alla Corte d ’ appello di Catania,che rigettava l’appello, affermando che: - la causa aveva ad oggetto un pegno di titoli di credito; - il credito di [OSCURATO:PERSONA] era rappresentato non da un libretto nominativo di deposito ma da un certificato di deposito nominativo; - trattandosi di pegno di titoli di credito, non poteva trovare applicazione la norma dettata dall’articolo 2800 c.c., che ai fini della opponibilità del pegno di crediti ai terzi richiede la notificazione al debitore dell’atto di costituzione del pegno ovvero la sua accettazione a mezzo di scrittura avente data certa; -che comunque la notificazione al debitore serviva non per la validità dell’atto di costituzione di pegno ma per la opponibilità della prelazione. Ciò premesso, riteneva accertato che le parti avessero sottoscritto un contratto di pegno opponibile alla procedente e ne traeva la conseguenza che la [OSCURATO:PERSONA], debitrice pignorata, non avesse più la titolarità né la legittimazione in merito alle somme di cui all’oggetto pignorato, che la ricorrente definisce libretto nominativo di deposito e la sentenza definisce certificato di deposito nominativo. 5. - La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio ed il collegio ha riservato all’esito di essa il deposito della motivazione nei successivi 60 giorni. [OSCURATO:PERSONA] È superflua l’illustrazione dei motivi di gravame, palesandosi la inammissibilità del ricorsoper tardività. La sentenza impugnata ha deciso infatti una opposizione esecutiva o, comunque, una causa di cognizione correlata al processo esecutivo: detta qualificazione non è contestata; al riguardo, il combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 sottrae espressamente alla sospensione feriale dei termini le «opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva, a detta categoria riconducendosi pure i giudizi di accertamento dell’obbligo del terzo (Cass. ord. 12/11/2014, n. 24047; Cass. ord. 06/06/2008, n. 15010); l’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass.20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass.08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr., da ultimo, Cass. 10/11/2023, n. 31363; Cass. 06/07/2023, n. 19175; Cass. 26/06/2023, n. 18178; Cass. 22/06/2023, n. 17990; Cass.09/03/2023, n.7082; Cass. 07/03/2023, n. 6779; Cass.16/11/2022, n. 33747; Cass. 27/06/2022, n. 20594; in passato, Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass.10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass.04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass.25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892; Cass.05/12/2014, n. 25827). Orbene, avverso la sentenza qui impugnata, pubblicata il 4 marzo 2020, indicata come non notificata, il ricorso per cassazione risulta notificato il giorno 7 dicembre 2020, irrimediabilmente scaduto il termine (c.d. lungo) di sei mesi per la proposizione dell’impugnazione stabilito dall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. pur tenendo conto della sospensione ex lege dei termini processuali, causa emergenza da COVID-19, dal 9 marzo all’11 maggio 2020, dettata dall’art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020. Deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenutedalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 7.700,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo uni
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