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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31857/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] MIR_IAN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] CIA1v1PI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 luglio 2021 la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del tribunale di Caltanissetta ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, agli stessi ascritto al capo b), confermando la condanna per il reato di cui al capo vvl) (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver in concorso tra loro ceduto a due acquirenti un quantitativo non modico di sostanza stupefacente del tipo eroina e hashish), e rideterminato per ciascuno di essi la pena in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche per [OSCURATO:PERSONA], ritenute equivalenti alla recidiva.

Ha inoltre confermato la condanna nei confronti [OSCURATO:PERSONA] Mirjan e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai distinti episodi di cessione di stupefacente del tipo cocaina loro rispettivamente contestati (reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi ee) e cc)) e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva per il [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta in anni quattro di reclusione ed euro 400 di multa per [OSCURATO:PERSONA] Mirjan e mesi 10 di reclusione ed euro 1000 di multa per [OSCURATO:PERSONA].

2. Di seguito una sintetica ricostruzione degli episodi delittuosi ritenuti accertati con la sentenza impugnata.

I fatti contestati agli imputati e la realizzazione delle condotte si colloca nell'ambito della operazione "Kamarina drugs II", riguardante un gruppo di soggetti dediti, in concorso tra loro, all'acquisto, detenzione e trasformazione in dosi, occultamento di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, principalmente cocaina, da smerciare nei territori del gelese.

L"esito delle indagini ha consentito di accertare che alcuni dei soggetti indagati trafficavano droga con la "stidda" gelese entrando a tal fine in contatto con [OSCURATO:PERSONA].

Attraverso attività di videosorveglianza e intercettazioni telefonic:he e ambientali è stato individuato un primo luogo in cui veniva occultato lo stupefacente da [OSCURATO:PERSONA] e documentate le cessioni di droga, con conseguente arresto mirato in flagranza dei soggetti acquirenti.

All'interno dei rapporti con la criminalità gelese, per come ricostruito nella sentenza impugnata, si colloca anche l'episodio a cessione di cocaina in favore di [OSCURATO:PERSONA] che vede protagonista [OSCURATO:PERSONA], nel dicembre 2016, emergente dalle intercettazioni telefoniche che documentano l'incontro tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA] e da captazioni ambientali delle conversazioni tra il Maggio e lo [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo riferisce dell'incontro avuto con "Luciano" che gli aveva consegnato una buona qualità di cocaina.

Nell'ambito delle indagini è stato, poi, posto in sequestro 1 kg di cocaina e ricostruiti, a mezzo operazioni di captazione e di osservazione mediante videosorveglianza, i rapporti tra il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] e quello gelese con i fornitori "torinesi" [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Le indagini consentivano di individuare il "covo" per la consegna dello stupefacente in Via dei mille, nel quale i tre si incontravano in più occasioni con [OSCURATO:PERSONA], recando con sé una valigetta che veniva trasferita dall'abitazione all'albergo ove alloggiavano.

Tale ruolo emergeva dalle attività di polizia giudiziaria, attraverso intercettazioni telefoniche tra i soggetti (in più occasioni [OSCURATO:PERSONA] contatta [OSCURATO:PERSONA] e gli preannuncia la sua prossima presenza in Sicilia), videoriprese dell'ingresso dello stabile di via dei Mille, all'interno del quale veniva sequestrato in data 8 novembre 2016 un ingente quantitativo di stupefacente (50 kg. di hashish e quasi 1 kg di cocaina) e riscontrata la contemporanea presenza nelle stesse ore del giorno 8 novembre e nei giorni precedenti di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], intercettazioni ambientali a bordo dell'autovettura conseguenti al sequestro dello stupefacente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui due commentavano di "avere grossi problemi".

La Corte di appello ha escluso la configurabilità della condotta associativa, contestata al capo b) della rubrica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma ha condiviso espressamente la ricostruzione operata dal giudice di primo grado circa la sussistenza della fattispecie di concorso nel traffico di stupefacente del tipo cocaina, correttamente qualificata nel reato di cui agli artt. 110 cod. pen., e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Tutti gli imputati di cui in epigrafe, ritualmente assistiti dai loro difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte distrettuale.

Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Mirian formula un unico motivo di ricorso denunciando la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ed il vizio motivazionale, in quanto dalle intercettazioni richiamate (tre conversazioni, in data 6 e 7 maggio 2016) non emergerebbero riscontri circa lo scambio di stupefacente avvenuto il giorno 7 maggio 2016, né vi sarebbe connessione o automatismo tra l'episodio ascritto al ricorrente e l'operazione di polizia giudiziaria "Kamarina drugs II".

3.2. La difesa [OSCURATO:PERSONA] Marco formula due motivi di ricorso.

3.2.1. Con il primo motivo deduce il vizio motivatorio e la violazione dell'ad 192 c.p.p. in relazione all'episodio di cui al capo vvl, rilevando la labilità indiziaria in ordine alla disponibilità ed alla frequentazione dello stabile di Via dei Mille, non ricavabile dai dialoghi intercettati.

3.2.2. Con il secondo motivo deduce l'errata applicazione dell'art. 99 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e del suo impatto sulla dosimetria della pena.

3.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Omar deduce con un unico motivo di ricorso la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 192 c.p.p.

Contesta in particolare la ricostruzione operata dalla Corte d'appello che individua il [OSCURATO:PERSONA] tra i soggetti fornitori della sostanza stupefacente sequestrata all'interno del covo di Via dei Mille in data 8 novembre 2016, ritenendo labili e non decisive le intercettazioni telefoniche e le registrazioni delle telecamere installate sulle mura perimetrali dello stabile.

Evidenzia ìche il quadro indiziario riportato nella sentenza impugnata non soddisfi il requisito della gravità, precisione e concordanza, operando la Corte di appello un salto logico, collegando in modo immotivato la presenza in Gela del [OSCURATO:PERSONA] alla sua partecipazione all'operazione illecita.

3.4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Michele deduce, con un unico motivo di ricorso, il manifesto travisamento della prova, la violazione del principio di specificità, manifesta contraddittorietà della motivazione e motivazione solo apparente.

Contesta, in particolare, la riconducibilità della valigia trasportata dal [OSCURATO:PERSONA] all'interno dello stabile di Via dei Mille con l'ingente quantitativo di droga sequestrata in occasione dell'irruzione della polizia giudiziaria.

Denuncia in proposito che la Corte ha desunto in modo apodittico che il contenuto della valigia trasportata dall'imputato fosse compatibile con il valore ponderale dello stupefacente sequestrato, richiamando il diverso atteggiamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] all'ingresso e all'uscita dallo stabile (lo sforzo nel sollevare la valigia e la sua assenza nell'impugnarla all'uscita).

La Corte avrebbe manifestamente travisato il filmato che riprende i due distinti momenti, trattandosi di una valigia di tipo trolley, in cui l'impugnatura e lo spostamento sono agevoli e non dipendono dal peso del contenuto.

3.5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Luciano articola un unico motivo di ricorso nel quale denuncia la violazione di legge perché la sentenza è inficiata da carenza di motivazione, rilevando in particolare che le intercettazioni ambientali che coinvolgono il [OSCURATO:PERSONA] non fanno alcun riferimento a presunte cessioni di sostanza stupefacente, nè possono supportare da sole la condanna dell'imputato in assenza di ulteriori riscontri. [OSCURATO:PERSONA]

4. I ricorsi sono inammissibili perché diretti, con argomentazioni in parte generiche e in parte manifestamente infondate, ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di ' merito, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).

Va ricordato, in punto di diritto, che la rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39138 del 10/09/2019; Sez. 2, n. 37298 del 28/06/2019); b) per il disposto dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato„ nel senso che esso deve essere "interno" all'atto-sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perchè in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto .della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, à che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 2, n. 11992 del 10/04/2020; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 - dep. 2017, Rv. 271635); c) il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico- argomentativa della decisione.

Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che 16 sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

5. Fatta tale premessa, deve essere dichiarato innanzitutto inammissibile, perché erroneamente strutturato, oltre che manifestamente infondato e sprovvisto di reale specificità delle ragioni che lo sorreggono, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in cui la difesa deduce come violazione di legge la carenza di motivazione della sentenza.

Si contesta, in particolare, l'interpretazione dei tre colloqui intercettati riferibili all'episodio di cessione contestato al [OSCURATO:PERSONA] e la insufficienza del dato indiziario da essi emergente, privi di riscontri oggettivi.

Giova richiamare sul punto il consolidato indirizzo di questa Corte, da ultimo espresso da Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282337 - 01 (in senso conforme, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/201:3, Rv. 257784), secondo cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.

Inoltre, deve ricordarsi che, nell'attribuire significato ai contenuti delle intercettazioni, siano esse conversazioni telefoniche ovvero sms, il giudice del merito deve dare mostra dei criteri adottati per attribuire un significato piuttosto che un altro.

Tale iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza mentre è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n.1532 del 09/09/2020).

Infine, Il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Rv. 267650) Nel caso di specie, la Corte di merito, con motivazione immune da vizi logici ed in sé coerente, ha riferito il contenuto del colloquio captato il 6 dicembre 2016 a bordo della autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA], che interloquiva con [OSCURATO:PERSONA], alla descrizione dell'incontro intervenuto il giorno precedente tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e "Luciano" circa la consegna dello stupefacente del tipo cocaina, con un linguaggio per nulla criptico (un altro pezzettino... sembra neve).

6. Per le medesime ragioni è inammissibile anche il ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] Mirian.

La Corte di merito, con motivazione immune da vizi logici, ha ricostruito la vicenda oggetto di contestazione attraverso gli esiti dell'attività di videosorveglianza prodotta dall'impianto installato presso la villetta sita a [OSCURATO:PERSONA], individuato come luogo in cui Ajdimi occultava lo stupefacente, e i riscontri derivanti da due sequestri di sostanza stupefacente del tipo cocaina per complessivi 17 grammi.

Le immagini delle telecamere consentivano, inoltre, di documentare numerose cessioni di droga a soggetti acquirenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), poi colti poi in possesso della cocaina acquistata dalla [OSCURATO:PERSONA] e arrestati in flagranza.

Ulteriore riscontro era dato dalle conversazioni telefoniche, richiamate in ricorso, in cui [OSCURATO:PERSONA] programmava un incontro con [OSCURATO:PERSONA] in Gela.

In tal senso, la Corte ha collocato i fatti contestati ad [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della operazione complessiva kamarina drugs e dei rapporti emersi tra soggetti operanti nel ragusano e il gruppo gelese.

Con tale tessuto motivatorio la difesa dell'imputato non si confronta, limitandosi genericamente a contestare l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni delle conversazioni del 6 e 7 maggio 2016 circa l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], richiamandole in modo parcellizzato ed atomistico al di fuori delle attività di riscontro relative alla attività di cessione della cocaina.

7. Inammissibili, alla luce delle precedenti considerazioni, sono, infine i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posizioni suscettibili di trattazione unitaria, coincidendo in sostanza i motivi di ricorso proposti in relazione alla ricostruzione dell'episodio loro contestato in concorso di cui al capo vvl) della imputazione.

Deve ancora una volta richiamarsi l'articolata ricostruzione della Corte di merito circa gli incontri tra gli imputati, la loro presenza e frequentazione dello stabile di Via dei Mille, luogo nel quale poi verrà rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina e hashish, mediante puntuale richiamo al contenuto delle intercettazioni ed alla osservazione attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'edificio.

Il tessuto motivazionale della sentenza impugnata, nel disegnare la sequenza degli accadimenti, sopra sinteticamente descritta, indicando di volta in volta in modo puntuale i riscontri, non presenta interruzioni o salti logici.

Si è in proposito affermato che, in tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04).

Inoltre, sempre in tema di ricorso per cassazione, la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 4/12/2020, G., Rv. 280589 - 02).

Con la compiuta ricostruzione della vicenda operata in sentenza con si confrontano i motivi di ricorso della difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (quanto al primo motivo), risolvendosi in doglianze generiche e meramente confutative volte a fornire una inammissibile, diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti.

Inammissibile è, infine, il secondo motivo articolato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] Marco in ordine alla ritenuta recidiva ed alla conseguente dosimetria della pena.

Giova ricordare che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (ex plurimis, Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, Antignano, Rv. 284425 - 01).

Inoltre, in tema di commisurazione della pena, l'esclusione della recidiva non è incompatibile con il diniego della concessione delle attenuanti generiche nella misura massima possibile a causa dei precedenti penali dell'imputato, in quanto i predetti precedenti rilevano sia ai fini della commisurazione della pena, sia al fine della valutazione della persistente pericolosità dell'imputato (ex plurimis, Sez. 3, n. 45528 del 15/03/2018, P., Rv. 273963 - 01).

Si tratta, in ogni caso, di una valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito, insindacabile nel giudizio di legittimità, ove rispettosa dei parametri logico-giuridici sopra richiamati.

8. A tali principi si è attenuta la Corte di appello con la sentenza impugnata, in cui ha giustificato l'applicazione della aggravante della recidiva qualificata contestata al ricorrente, con motivazione compiuta e immune da vizi logici, in ragione della "accresciuta pericolosità sociale derivante dalla progressiva specializzazione nel campo del narcotraffico" e "dalla notevole capacità operativa" dell'imputato, desunta dal fatto contestato, riguardante una "fornitura effettuata dalla parte opposta del territorio nazionale".

9. Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in tremila euro ciascuno, in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] MIR_IAN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] CIA1v1PI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 luglio 2021 la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del tribunale di Caltanissetta ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, agli stessi ascritto al capo b), confermando la condanna per il reato di cui al capo vvl) (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver in concorso tra loro ceduto a due acquirenti un quantitativo non modico di sostanza stupefacente del tipo eroina e hashish), e rideterminato per ciascuno di essi la pena in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche per [OSCURATO:PERSONA], ritenute equivalenti alla recidiva. Ha inoltre confermato la condanna nei confronti [OSCURATO:PERSONA] Mirjan e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai distinti episodi di cessione di stupefacente del tipo cocaina loro rispettivamente contestati (reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi ee) e cc)) e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva per il [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta in anni quattro di reclusione ed euro 400 di multa per [OSCURATO:PERSONA] Mirjan e mesi 10 di reclusione ed euro 1000 di multa per [OSCURATO:PERSONA]. 2. Di seguito una sintetica ricostruzione degli episodi delittuosi ritenuti accertati con la sentenza impugnata. I fatti contestati agli imputati e la realizzazione delle condotte si colloca nell'ambito della operazione "Kamarina drugs II", riguardante un gruppo di soggetti dediti, in concorso tra loro, all'acquisto, detenzione e trasformazione in dosi, occultamento di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, principalmente cocaina, da smerciare nei territori del gelese. L"esito delle indagini ha consentito di accertare che alcuni dei soggetti indagati trafficavano droga con la "stidda" gelese entrando a tal fine in contatto con [OSCURATO:PERSONA]. Attraverso attività di videosorveglianza e intercettazioni telefonic:he e ambientali è stato individuato un primo luogo in cui veniva occultato lo stupefacente da [OSCURATO:PERSONA] e documentate le cessioni di droga, con conseguente arresto mirato in flagranza dei soggetti acquirenti. All'interno dei rapporti con la criminalità gelese, per come ricostruito nella sentenza impugnata, si colloca anche l'episodio a cessione di cocaina in favore di [OSCURATO:PERSONA] che vede protagonista [OSCURATO:PERSONA], nel dicembre 2016, emergente dalle intercettazioni telefoniche che documentano l'incontro tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA] e da captazioni ambientali delle conversazioni tra il Maggio e lo [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo riferisce dell'incontro avuto con "Luciano" che gli aveva consegnato una buona qualità di cocaina. Nell'ambito delle indagini è stato, poi, posto in sequestro 1 kg di cocaina e ricostruiti, a mezzo operazioni di captazione e di osservazione mediante videosorveglianza, i rapporti tra il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] e quello gelese con i fornitori "torinesi" [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le indagini consentivano di individuare il "covo" per la consegna dello stupefacente in Via dei mille, nel quale i tre si incontravano in più occasioni con [OSCURATO:PERSONA], recando con sé una valigetta che veniva trasferita dall'abitazione all'albergo ove alloggiavano. Tale ruolo emergeva dalle attività di polizia giudiziaria, attraverso intercettazioni telefoniche tra i soggetti (in più occasioni [OSCURATO:PERSONA] contatta [OSCURATO:PERSONA] e gli preannuncia la sua prossima presenza in Sicilia), videoriprese dell'ingresso dello stabile di via dei Mille, all'interno del quale veniva sequestrato in data 8 novembre 2016 un ingente quantitativo di stupefacente (50 kg. di hashish e quasi 1 kg di cocaina) e riscontrata la contemporanea presenza nelle stesse ore del giorno 8 novembre e nei giorni precedenti di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], intercettazioni ambientali a bordo dell'autovettura conseguenti al sequestro dello stupefacente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui due commentavano di "avere grossi problemi". La Corte di appello ha escluso la configurabilità della condotta associativa, contestata al capo b) della rubrica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma ha condiviso espressamente la ricostruzione operata dal giudice di primo grado circa la sussistenza della fattispecie di concorso nel traffico di stupefacente del tipo cocaina, correttamente qualificata nel reato di cui agli artt. 110 cod. pen., e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Tutti gli imputati di cui in epigrafe, ritualmente assistiti dai loro difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte distrettuale. Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Mirian formula un unico motivo di ricorso denunciando la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ed il vizio motivazionale, in quanto dalle intercettazioni richiamate (tre conversazioni, in data 6 e 7 maggio 2016) non emergerebbero riscontri circa lo scambio di stupefacente avvenuto il giorno 7 maggio 2016, né vi sarebbe connessione o automatismo tra l'episodio ascritto al ricorrente e l'operazione di polizia giudiziaria "Kamarina drugs II". 3.2. La difesa [OSCURATO:PERSONA] Marco formula due motivi di ricorso. 3.2.1. Con il primo motivo deduce il vizio motivatorio e la violazione dell'ad 192 c.p.p. in relazione all'episodio di cui al capo vvl, rilevando la labilità indiziaria in ordine alla disponibilità ed alla frequentazione dello stabile di Via dei Mille, non ricavabile dai dialoghi intercettati. 3.2.2. Con il secondo motivo deduce l'errata applicazione dell'art. 99 cod. pen. e il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e del suo impatto sulla dosimetria della pena. 3.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Omar deduce con un unico motivo di ricorso la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 192 c.p.p. Contesta in particolare la ricostruzione operata dalla Corte d'appello che individua il [OSCURATO:PERSONA] tra i soggetti fornitori della sostanza stupefacente sequestrata all'interno del covo di Via dei Mille in data 8 novembre 2016, ritenendo labili e non decisive le intercettazioni telefoniche e le registrazioni delle telecamere installate sulle mura perimetrali dello stabile. Evidenzia ìche il quadro indiziario riportato nella sentenza impugnata non soddisfi il requisito della gravità, precisione e concordanza, operando la Corte di appello un salto logico, collegando in modo immotivato la presenza in Gela del [OSCURATO:PERSONA] alla sua partecipazione all'operazione illecita. 3.4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Michele deduce, con un unico motivo di ricorso, il manifesto travisamento della prova, la violazione del principio di specificità, manifesta contraddittorietà della motivazione e motivazione solo apparente. Contesta, in particolare, la riconducibilità della valigia trasportata dal [OSCURATO:PERSONA] all'interno dello stabile di Via dei Mille con l'ingente quantitativo di droga sequestrata in occasione dell'irruzione della polizia giudiziaria. Denuncia in proposito che la Corte ha desunto in modo apodittico che il contenuto della valigia trasportata dall'imputato fosse compatibile con il valore ponderale dello stupefacente sequestrato, richiamando il diverso atteggiamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] all'ingresso e all'uscita dallo stabile (lo sforzo nel sollevare la valigia e la sua assenza nell'impugnarla all'uscita). La Corte avrebbe manifestamente travisato il filmato che riprende i due distinti momenti, trattandosi di una valigia di tipo trolley, in cui l'impugnatura e lo spostamento sono agevoli e non dipendono dal peso del contenuto. 3.5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Luciano articola un unico motivo di ricorso nel quale denuncia la violazione di legge perché la sentenza è inficiata da carenza di motivazione, rilevando in particolare che le intercettazioni ambientali che coinvolgono il [OSCURATO:PERSONA] non fanno alcun riferimento a presunte cessioni di sostanza stupefacente, nè possono supportare da sole la condanna dell'imputato in assenza di ulteriori riscontri. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi sono inammissibili perché diretti, con argomentazioni in parte generiche e in parte manifestamente infondate, ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di ' merito, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). Va ricordato, in punto di diritto, che la rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39138 del 10/09/2019; Sez. 2, n. 37298 del 28/06/2019); b) per il disposto dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato„ nel senso che esso deve essere "interno" all'atto-sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perchè in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto .della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, à che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 2, n. 11992 del 10/04/2020; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 - dep. 2017, Rv. 271635); c) il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico- argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che 16 sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 5. Fatta tale premessa, deve essere dichiarato innanzitutto inammissibile, perché erroneamente strutturato, oltre che manifestamente infondato e sprovvisto di reale specificità delle ragioni che lo sorreggono, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in cui la difesa deduce come violazione di legge la carenza di motivazione della sentenza. Si contesta, in particolare, l'interpretazione dei tre colloqui intercettati riferibili all'episodio di cessione contestato al [OSCURATO:PERSONA] e la insufficienza del dato indiziario da essi emergente, privi di riscontri oggettivi. Giova richiamare sul punto il consolidato indirizzo di questa Corte, da ultimo espresso da Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282337 - 01 (in senso conforme, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/201:3, Rv. 257784), secondo cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. Inoltre, deve ricordarsi che, nell'attribuire significato ai contenuti delle intercettazioni, siano esse conversazioni telefoniche ovvero sms, il giudice del merito deve dare mostra dei criteri adottati per attribuire un significato piuttosto che un altro. Tale iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza mentre è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n.1532 del 09/09/2020). Infine, Il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Rv. 267650) Nel caso di specie, la Corte di merito, con motivazione immune da vizi logici ed in sé coerente, ha riferito il contenuto del colloquio captato il 6 dicembre 2016 a bordo della autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA], che interloquiva con [OSCURATO:PERSONA], alla descrizione dell'incontro intervenuto il giorno precedente tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e "Luciano" circa la consegna dello stupefacente del tipo cocaina, con un linguaggio per nulla criptico (un altro pezzettino... sembra neve). 6. Per le medesime ragioni è inammissibile anche il ricorso proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] Mirian. La Corte di merito, con motivazione immune da vizi logici, ha ricostruito la vicenda oggetto di contestazione attraverso gli esiti dell'attività di videosorveglianza prodotta dall'impianto installato presso la villetta sita a [OSCURATO:PERSONA], individuato come luogo in cui Ajdimi occultava lo stupefacente, e i riscontri derivanti da due sequestri di sostanza stupefacente del tipo cocaina per complessivi 17 grammi. Le immagini delle telecamere consentivano, inoltre, di documentare numerose cessioni di droga a soggetti acquirenti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), poi colti poi in possesso della cocaina acquistata dalla [OSCURATO:PERSONA] e arrestati in flagranza. Ulteriore riscontro era dato dalle conversazioni telefoniche, richiamate in ricorso, in cui [OSCURATO:PERSONA] programmava un incontro con [OSCURATO:PERSONA] in Gela. In tal senso, la Corte ha collocato i fatti contestati ad [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della operazione complessiva kamarina drugs e dei rapporti emersi tra soggetti operanti nel ragusano e il gruppo gelese. Con tale tessuto motivatorio la difesa dell'imputato non si confronta, limitandosi genericamente a contestare l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni delle conversazioni del 6 e 7 maggio 2016 circa l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], richiamandole in modo parcellizzato ed atomistico al di fuori delle attività di riscontro relative alla attività di cessione della cocaina. 7. Inammissibili, alla luce delle precedenti considerazioni, sono, infine i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posizioni suscettibili di trattazione unitaria, coincidendo in sostanza i motivi di ricorso proposti in relazione alla ricostruzione dell'episodio loro contestato in concorso di cui al capo vvl) della imputazione. Deve ancora una volta richiamarsi l'articolata ricostruzione della Corte di merito circa gli incontri tra gli imputati, la loro presenza e frequentazione dello stabile di Via dei Mille, luogo nel quale poi verrà rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina e hashish, mediante puntuale richiamo al contenuto delle intercettazioni ed alla osservazione attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'edificio. Il tessuto motivazionale della sentenza impugnata, nel disegnare la sequenza degli accadimenti, sopra sinteticamente descritta, indicando di volta in volta in modo puntuale i riscontri, non presenta interruzioni o salti logici. Si è in proposito affermato che, in tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04). Inoltre, sempre in tema di ricorso per cassazione, la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 4/12/2020, G., Rv. 280589 - 02). Con la compiuta ricostruzione della vicenda operata in sentenza con si confrontano i motivi di ricorso della difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (quanto al primo motivo), risolvendosi in doglianze generiche e meramente confutative volte a fornire una inammissibile, diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti. Inammissibile è, infine, il secondo motivo articolato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] Marco in ordine alla ritenuta recidiva ed alla conseguente dosimetria della pena. Giova ricordare che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (ex plurimis, Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, Antignano, Rv. 284425 - 01). Inoltre, in tema di commisurazione della pena, l'esclusione della recidiva non è incompatibile con il diniego della concessione delle attenuanti generiche nella misura massima possibile a causa dei precedenti penali dell'imputato, in quanto i predetti precedenti rilevano sia ai fini della commisurazione della pena, sia al fine della valutazione della persistente pericolosità dell'imputato (ex plurimis, Sez. 3, n. 45528 del 15/03/2018, P., Rv. 273963 - 01). Si tratta, in ogni caso, di una valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito, insindacabile nel giudizio di legittimità, ove rispettosa dei parametri logico-giuridici sopra richiamati. 8. A tali principi si è attenuta la Corte di appello con la sentenza impugnata, in cui ha giustificato l'applicazione della aggravante della recidiva qualificata contestata al ricorrente, con motivazione compiuta e immune da vizi logici, in ragione della "accresciuta pericolosità sociale derivante dalla progressiva specializzazione nel campo del narcotraffico" e "dalla notevole capacità operativa" dell'imputato, desunta dal fatto contestato, riguardante una "fornitura effettuata dalla parte opposta del territorio nazionale". 9. Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in tremila euro ciascuno, in favore della cassa dell
Sentenza Cassazione n. 31857/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris