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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 44979/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione DEGLAUDI Caterina ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Ivrea, con la quale l'imputata è stata condannata per il reato di furto in abitazione, riconosciute le generiche prevalenti sulla contestata recidiva (in Cuceglio, 13/6/2016); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., poiché il motivo non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]residente [OSCURATO:PERSONA] D E [OSCURATO:PERSONA] I '" \ 2 5 NOV

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione DEGLAUDI Caterina ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Ivrea, con la quale l'imputata è stata condannata per il reato di furto in abitazione, riconosciute le generiche prevalenti sulla contestata recidiva (in Cuceglio, 13/6/2016); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., poiché il motivo non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]residente [OSCURATO:PERSONA] D E [OSCURATO:PERSONA] I '" \ 2 5 NOV
Sentenza Cassazione n. 44979/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris