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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2025

Cassazione n. 16657/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26206/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G. OBERDAN 119, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA] CATANIA, elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che le rappresenta e difende -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE - i ntimata - Avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA n.2640/2021 depositata i l 19/03/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia (hinc: CTR), con la sentenza n. 2640/2021 depositata in data 19/03/2021, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 5883/2014 con cui la Commissione tributaria provinciale di Catania aveva accolto il ricorso proposto dai contribuenti contro la cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2004.

2. I contribuenti hanno proposto ricorso in cassazione con cinque motivi.

3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare occorre dare atto che i ricorrenti, in data 27/03/2025, hanno depositato una memoria in cui hanno affermato: «- che nelle more del procedimento di che trattasi, gli istanti, avendone facoltà, hanno deciso di avvalersi per la cartella di pagamento n. 2932021012206135 della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ex art. 1 commi 231- 252della Legge 197/2022 (provvedimento di definizione agevolata doc. 2) procedendo al pagamento delle somme dovute alle scadenze previste dal citato provvedimento (doc. 3 pagamenti). -Che la cartella di pagamento n. 2932021012206135 oggetto della richiamata rottamazione, come già detto, è afferente alla medesima pretesa tributaria di cui alla cartella di pagamento n. 29320080057266017, oggetto dell’odierno contendere; - che per effetto della intervenuta definizione è venuta meno la materia del contendere per intervenuto pagamento di quanto dovuto in relazione alla sopra richiamata cartella di pagamento …».

2. A tal proposito occorre evidenziare che, con ordinanza 05/03/2025, n. 5830 di questa Corte è stata rimessa alla Prima Presidente la valutazione in ordine alla seguente questione: « Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d.

“rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse.»

3. Deve, quindi, essere disposto il rinvio della causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione sollevata con l’ordinanza n. 5830 del 2025.

P.Q.M Rinvia la causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26206/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G. OBERDAN 119, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA] CATANIA, elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che le rappresenta e difende -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE - i ntimata - Avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA n.2640/2021 depositata i l 19/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia (hinc: CTR), con la sentenza n. 2640/2021 depositata in data 19/03/2021, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 5883/2014 con cui la Commissione tributaria provinciale di Catania aveva accolto il ricorso proposto dai contribuenti contro la cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2004. 2. I contribuenti hanno proposto ricorso in cassazione con cinque motivi. 3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare occorre dare atto che i ricorrenti, in data 27/03/2025, hanno depositato una memoria in cui hanno affermato: «- che nelle more del procedimento di che trattasi, gli istanti, avendone facoltà, hanno deciso di avvalersi per la cartella di pagamento n. 2932021012206135 della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo ex art. 1 commi 231- 252della Legge 197/2022 (provvedimento di definizione agevolata doc. 2) procedendo al pagamento delle somme dovute alle scadenze previste dal citato provvedimento (doc. 3 pagamenti). -Che la cartella di pagamento n. 2932021012206135 oggetto della richiamata rottamazione, come già detto, è afferente alla medesima pretesa tributaria di cui alla cartella di pagamento n. 29320080057266017, oggetto dell’odierno contendere; - che per effetto della intervenuta definizione è venuta meno la materia del contendere per intervenuto pagamento di quanto dovuto in relazione alla sopra richiamata cartella di pagamento …». 2. A tal proposito occorre evidenziare che, con ordinanza 05/03/2025, n. 5830 di questa Corte è stata rimessa alla Prima Presidente la valutazione in ordine alla seguente questione: « Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse.» 3. Deve, quindi, essere disposto il rinvio della causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione sollevata con l’ordinanza n. 5830 del 2025. P.Q.M Rinvia la causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questio
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