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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 2018

Cassazione n. 01017/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ucraina) il primo marzo 1975 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] il 22 luglio 2021 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 25 novembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza, emessa il 22 luglio 2021, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui la Corte d'appello della stessa città ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti dorniciliari.

Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale del riesame il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 275 c.p.p. e vizi di motivazione in merito all'imprescindibilità della custodia carceraria e all'inadeguatezza degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275 bis, comma 1, c.p.p.

Il Tribunale del riesame non avrebbe indicato le specifiche ragioni per cui, a seguito del venir meno del pericolo di inquinamento probatorio, essendo intervenuta sentenza di condanna, non sarebbe stata idonea la misura degli arresti domiciliari con il dispositivo elettronico, tanto più in considerazione del tempo trascorso dall'inizio dell'applicazione della custodia cautelare (13 ottobre 2018); 2) erronea applicazione della legge e vizi della motivazione con riguardo alla pericolosità sociale dell'indagato e all'inadeguatezza degli arresti domiciliari presso la struttura della Onlus di Tivoli, dichiaratasi disposta all'accoglienza.

Sarebbe stato trascurato che la misura degli arresti con braccialetto elettronico scongiurerebbe qualsiasi ipotizzabile contatto extranazionale dell'imputato o pericolo di fuga verso l'estero e non sarebbe stata indicata, poi, l'occasione prossima a delinquere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e privi di specificità. 1.1 Deve, innanzitutto, premettersi che il ricorrente ha fornito un'interpretazione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato che contrasta con la prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo la quale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242), in tema di misure cautelari, l'attualità del pericolo, richiesta dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto ed esige, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti.

In altri termini, il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Rv. 269684), poiché la valutazione di attualità cautelare si risolve nella verifica di una congrua e coerente motivazione sulla "attuale", permanente sussistenza dell'esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato.Si è osservato (Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977) che appare abbastanza apodittico il riferimento, effettuato dall'orientamento minoritario, all'irrealizzabile prognosi che il giudice dovrebbe compiere per individuare occasioni "specifiche" di futura commissione del reato (con una valutazione che, in questi termini, rimane di per sé esclusa dalle facoltà tecniche e professionali del giudice); e di tale apoditticità costituiscono prova le stesse decisioni concrete, assunte dalle sentenze espressione di tale indirizzo, spesso votate all'analisi della sufficienza motivazionale complessiva, nei termini ricostruiti dal Collegio, piuttosto che alla ricerca, nella motivazione di merito impugnata, del canone di giudizio astrattamente pronunciato. 1.2 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata resiste ai rilievi censori.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto che le esigenze cautelari, consistenti nel pericolo di reiterazione di reati, non si fossero attenuate, non essendo emerso alcun concreto elemento di novità, tale non potendosi considerare il mero decorso del tempo.

Al riguardo infatti questa Corte (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265652) ha affermato che, in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare.

Il menzionato Tribunale ha altresì precisato che non poteva considerarsi elemento nuovo neanche la dichiarazione di disponibilità all'accoglienza da parte della Onlus, sita in Tivoli, perché essa incide sul diverso e successivo profilo dell'adeguatezza della misura cautelare applicata.

Ha poi aggiunto che "la pericolosità sociale dell'indagato, emersa dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti, sconsigliava l'attenuazione del trattamento cautelare, non potendo riporsi affidamento sulla capacità del Koots di attenersi alle prescrizioni connesse all'applicazione della più gradata misura degli arresti domiciliari".

Con tali argomentazioni, scevre da errori di diritto e vizi logici, il ricorrente non si è confrontato adeguatamente, reiterando di fatto doglianze tese ad ottenere da parte di questa Corte una non consentita, e pertanto inammissibile, rivalutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 1.3 Alla luce di quanto precede va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

2. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94.1-ter disp. attuaz. c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94.1-ter disp. attuaz. c.p.p..

Così deciso in Roma, udienza camerale del 25 novembre 2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ucraina) il primo marzo 1975 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] il 22 luglio 2021 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 25 novembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza, emessa il 22 luglio 2021, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui la Corte d'appello della stessa città ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti dorniciliari. Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale del riesame il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 275 c.p.p. e vizi di motivazione in merito all'imprescindibilità della custodia carceraria e all'inadeguatezza degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275 bis, comma 1, c.p.p. Il Tribunale del riesame non avrebbe indicato le specifiche ragioni per cui, a seguito del venir meno del pericolo di inquinamento probatorio, essendo intervenuta sentenza di condanna, non sarebbe stata idonea la misura degli arresti domiciliari con il dispositivo elettronico, tanto più in considerazione del tempo trascorso dall'inizio dell'applicazione della custodia cautelare (13 ottobre 2018); 2) erronea applicazione della legge e vizi della motivazione con riguardo alla pericolosità sociale dell'indagato e all'inadeguatezza degli arresti domiciliari presso la struttura della Onlus di Tivoli, dichiaratasi disposta all'accoglienza. Sarebbe stato trascurato che la misura degli arresti con braccialetto elettronico scongiurerebbe qualsiasi ipotizzabile contatto extranazionale dell'imputato o pericolo di fuga verso l'estero e non sarebbe stata indicata, poi, l'occasione prossima a delinquere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e privi di specificità. 1.1 Deve, innanzitutto, premettersi che il ricorrente ha fornito un'interpretazione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato che contrasta con la prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo la quale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242), in tema di misure cautelari, l'attualità del pericolo, richiesta dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto ed esige, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. In altri termini, il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Rv. 269684), poiché la valutazione di attualità cautelare si risolve nella verifica di una congrua e coerente motivazione sulla "attuale", permanente sussistenza dell'esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato.Si è osservato (Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977) che appare abbastanza apodittico il riferimento, effettuato dall'orientamento minoritario, all'irrealizzabile prognosi che il giudice dovrebbe compiere per individuare occasioni "specifiche" di futura commissione del reato (con una valutazione che, in questi termini, rimane di per sé esclusa dalle facoltà tecniche e professionali del giudice); e di tale apoditticità costituiscono prova le stesse decisioni concrete, assunte dalle sentenze espressione di tale indirizzo, spesso votate all'analisi della sufficienza motivazionale complessiva, nei termini ricostruiti dal Collegio, piuttosto che alla ricerca, nella motivazione di merito impugnata, del canone di giudizio astrattamente pronunciato. 1.2 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata resiste ai rilievi censori. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che le esigenze cautelari, consistenti nel pericolo di reiterazione di reati, non si fossero attenuate, non essendo emerso alcun concreto elemento di novità, tale non potendosi considerare il mero decorso del tempo. Al riguardo infatti questa Corte (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265652) ha affermato che, in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare. Il menzionato Tribunale ha altresì precisato che non poteva considerarsi elemento nuovo neanche la dichiarazione di disponibilità all'accoglienza da parte della Onlus, sita in Tivoli, perché essa incide sul diverso e successivo profilo dell'adeguatezza della misura cautelare applicata. Ha poi aggiunto che "la pericolosità sociale dell'indagato, emersa dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti, sconsigliava l'attenuazione del trattamento cautelare, non potendo riporsi affidamento sulla capacità del Koots di attenersi alle prescrizioni connesse all'applicazione della più gradata misura degli arresti domiciliari". Con tali argomentazioni, scevre da errori di diritto e vizi logici, il ricorrente non si è confrontato adeguatamente, reiterando di fatto doglianze tese ad ottenere da parte di questa Corte una non consentita, e pertanto inammissibile, rivalutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 1.3 Alla luce di quanto precede va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 2. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94.1-ter disp. attuaz. c.p.p.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94.1-ter disp. attuaz. c.p.p.. Così deciso in Roma, udienza camerale del 25 novembre 2021 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 01017/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris