CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 36747/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agii artt. 496, 337, 635 comma 2 n. 1 e 340 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., oltre ad essere generico per indeterminatezza - perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato - è inedito. Infatti, non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, e neppure dall'atto di appello, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all'uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 ottobre 2025 Il consi