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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 ottobre 2024

Cassazione n. 30614/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoper regolamento di competenza iscritto al n. 2091/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE NAPOLI depositata i l 7/12/2023, r.gn.12672/2014 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, la sostituta procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto alla Corte di dichiarare l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 7 dicembre 2023, che ha revocato la propria precedente ordinanza di rimessione della causa in decisione e ha rimesso la causa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni ad altra data successiva all’udienza del giudizio d’appello r.g. 1817/2023 pendente tra le stesse parti presso la Corte d’appello di Napoli (sulla falsità di due contratti, “incidente sulla valutazione di merito del presente giudizio al fine della validità dei rapporti intercorsi tra le parti”), fissando l’udienza di comparizione delle parti anche per la precisazione delle conclusioni per il 10 maggio 2024.

La controparte [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese.

2. In data 29 ottobre 2024 è stato depositato dalla ricorrente atto di rinuncia al ricorso, ove dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

L’atto di rinuncia risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c.

Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo [OSCURATO:PERSONA] proposto difese nel presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del procedimento di regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella adunanza camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoper regolamento di competenza iscritto al n. 2091/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE NAPOLI depositata i l 7/12/2023, r.gn.12672/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, la sostituta procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto alla Corte di dichiarare l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 7 dicembre 2023, che ha revocato la propria precedente ordinanza di rimessione della causa in decisione e ha rimesso la causa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni ad altra data successiva all’udienza del giudizio d’appello r.g. 1817/2023 pendente tra le stesse parti presso la Corte d’appello di Napoli (sulla falsità di due contratti, “incidente sulla valutazione di merito del presente giudizio al fine della validità dei rapporti intercorsi tra le parti”), fissando l’udienza di comparizione delle parti anche per la precisazione delle conclusioni per il 10 maggio 2024. La controparte [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. 2. In data 29 ottobre 2024 è stato depositato dalla ricorrente atto di rinuncia al ricorso, ove dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. L’atto di rinuncia risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c. Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo [OSCURATO:PERSONA] proposto difese nel presente giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del procedimento di regolamento di competenza. Così deciso in Roma, nella adunanza camera
Sentenza Cassazione n. 30614/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris