Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:543
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 10 settembre 2009 – Commissione / Grecia
(causa C‑286/08)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Ambiente – Direttive 2006/12/CE e 91/689/CEE – Rifiuti pericolosi – Obbligo di elaborare e di adottare un progetto di gestione dei rifiuti pericolosi – Obbligo di creare una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi – Direttiva 1999/31/CE – Discariche di rifiuti – Smaltimento dei rifiuti pericolosi»
1.
Ambiente – Rifiuti pericolosi – Direttive 91/689 e 2006/12 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/12, artt. 7
e 9; direttiva del Consiglio 91/689, art. 6, n. 1) (v. punti 43, 47)
2.
Ambiente – Rifiuti – Direttiva 2006/12 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/12, artt. 4 e 5) (v. punti 57-58,
72-74, 76)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 1, n. 2, e 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE,
relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20) e degli artt. 5, nn. 1 e 2, 7, n. 1, 4 e 8, della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9), [già direttiva del Consiglio 15
luglio 1975, 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 8 marzo 1991, 91/156/CEE] – Violazione degli artt. 3,
n. 1, 6‑9, 13 e 14 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182,
pag. 1) – Omessa elaborazione di un piano per la gestione dei rifiuti pericolosi conforme ai requisiti della legislazione
comunitaria e omessa creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi – [OSCURATO:PERSONA]
degli obblighi in materia di gestione e discarica dei rifiuti.
Dispositivo
1)
La Repubblica ellenica,
– non avendo elaborato e adottato, entro un termine ragionevole, un piano per la gestione dei rifiuti pericolosi, conforme ai
requisiti della normativa comunitaria applicabile, e non avendo creato una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento
dei rifiuti pericolosi, caratterizzata dall’utilizzo dei metodi più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente
e della salute pubblica;
– non avendo adottato tutte le misure necessarie per garantire, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi, il rispetto
degli artt. 4 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti nonché
degli artt. 3, n. 1, 6‑9, 13 e 14 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, in primo luogo, degli artt. 1, n. 2, e 6 della direttiva del Consiglio
12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, in combinato disposto con gli artt. 5, nn. 1 e 2 nonché 7, n. 1,
della direttiva 2006/12, in secondo luogo, dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/689, in combinato disposto con gli artt. 4
e 8 della direttiva 2006/12, nonché, in terzo luogo, degli artt. 3, n. 1, 6‑9, 13 e 14 della direttiva 1999/31.
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.