CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 40858/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettata la l'impugnazione presentata dall'odierna ricorrente, sopra menzionata, avverso la decisione sfavorevole di primo grado emessa nei suoi confronti e descritta negli atti. 2. La difesa della ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. CONSIDERATO iri DIRITTO Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi inerenti a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza. Nel ricorso, infatti, si lamenta la mancata applicazione dell'art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000, ma la ricorrente non ha proposto, in precedenza, alcuna richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista da tale norma. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. IL C