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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50418/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] KELMEND nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; letta la memoria a sostegno della ammissibilità del ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la responsabilità dell'imputato, è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione del quadro probatorio; Rilevato che la memoria nulla aggiunge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] KELMEND nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; letta la memoria a sostegno della ammissibilità del ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la responsabilità dell'imputato, è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione del quadro probatorio; Rilevato che la memoria nulla aggiunge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/
Sentenza Cassazione n. 50418/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris