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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45013/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 8 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 15 dicembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 56, 628 cod. pen.

Rilevato che il primo e il terzo motivo di ricorso, che censurano la sentenza impugnata nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata hanno compiutamente evidenziato come non fosse necessario assumere le prove testimoniali invocate dalla difesa, stante il pacifico svolgimento dei fatti; Considerato che la seconda doglianza, che contesta una violazione di legge nella dichiarazione con cui all'udienza del 13 ottobre 2017 era stata dichiarata l'assenza dell'imputato, senza disporre il rinvio della stessa, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge e un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità della prevenuta per il delitto ascrittole per insussistenza dell'elemento costitutivo della violenza, oltre ad essere fondato su doglianze in punto di fatto, non censurabili, pertanto, in sede di legittimità, reitera questioni già correttamente affrontate dalla corte di appello, che ha difatti sottolineato come le spinte poste in essere dall'imputata nei confronti dell'addetto alla sicurezza integrassero certamente la violenza di cui all'art. 628 cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 8 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 15 dicembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 56, 628 cod. pen. Rilevato che il primo e il terzo motivo di ricorso, che censurano la sentenza impugnata nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata hanno compiutamente evidenziato come non fosse necessario assumere le prove testimoniali invocate dalla difesa, stante il pacifico svolgimento dei fatti; Considerato che la seconda doglianza, che contesta una violazione di legge nella dichiarazione con cui all'udienza del 13 ottobre 2017 era stata dichiarata l'assenza dell'imputato, senza disporre il rinvio della stessa, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge e un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità della prevenuta per il delitto ascrittole per insussistenza dell'elemento costitutivo della violenza, oltre ad essere fondato su doglianze in punto di fatto, non censurabili, pertanto, in sede di legittimità, reitera questioni già correttamente affrontate dalla corte di appello, che ha difatti sottolineato come le spinte poste in essere dall'imputata nei confronti dell'addetto alla sicurezza integrassero certamente la violenza di cui all'art. 628 cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il P
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