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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 41538/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza in data 15/09/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 10/07/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesco, in relazione ai reati di truffa, sostituzione di persona e ricettazione di una carta di identità a lui ascritti.

Propone ricorso per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, alla mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod.

Pen., e alla misura del trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile.

È invero necessario l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]).

In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato sia le convergenti risultanze dichiarative da cui è emerso l'utilizzo in banca, da parte del ricorrente che vi aveva apposto la propria effigie, della carta di identità di cui era stato denunciato lo smarrimento, sia l'ulteriore deposizione che aveva chiarito le circostanze in cui l'AGLIETTA era venuto in possesso dei titoli che aveva cercato di monetizzare.

Quanto alle residue censure, deve in primo luogo osservarsi che il riferimento alla gravità dei fatti, contenuto nella sentenza impugnata, deve essere integrato con l'ampia motivazione con il giudice di primo grado ha illustrato la negativa personalità dell'imputato, anche per i numerosi e gravi precedenti a carico (cfr. Pag. 8), rendendo applicabile il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che in applicazione del principio ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).Altrettanto incensurabile risulta la valutazione della Corte territoriale in ordine alla insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. (alla quale si era fatto riferimento con i motivi di appello): valutazione imperniata sulla gravità del danno complessivamente cagionato, e sui motivi a delinquere improntati al reiterato approfittamento delle regole fiduciarie nelle transazioni negoziali.

A non diverse conclusioni deve pervenirsi quanto alla residua censura.

Anche in questo caso, la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato la propria valutazione di congruità del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alla pena base nel minimo edittale ed agli aumenti per i due reati satellite, calcolati rispettivamente in mesi quattro e mesi due di reclusione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/10/2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza in data 15/09/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 10/07/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesco, in relazione ai reati di truffa, sostituzione di persona e ricettazione di una carta di identità a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, alla mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. Pen., e alla misura del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato sia le convergenti risultanze dichiarative da cui è emerso l'utilizzo in banca, da parte del ricorrente che vi aveva apposto la propria effigie, della carta di identità di cui era stato denunciato lo smarrimento, sia l'ulteriore deposizione che aveva chiarito le circostanze in cui l'AGLIETTA era venuto in possesso dei titoli che aveva cercato di monetizzare. Quanto alle residue censure, deve in primo luogo osservarsi che il riferimento alla gravità dei fatti, contenuto nella sentenza impugnata, deve essere integrato con l'ampia motivazione con il giudice di primo grado ha illustrato la negativa personalità dell'imputato, anche per i numerosi e gravi precedenti a carico (cfr. Pag. 8), rendendo applicabile il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che in applicazione del principio ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).Altrettanto incensurabile risulta la valutazione della Corte territoriale in ordine alla insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. (alla quale si era fatto riferimento con i motivi di appello): valutazione imperniata sulla gravità del danno complessivamente cagionato, e sui motivi a delinquere improntati al reiterato approfittamento delle regole fiduciarie nelle transazioni negoziali. A non diverse conclusioni deve pervenirsi quanto alla residua censura. Anche in questo caso, la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato la propria valutazione di congruità del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alla pena base nel minimo edittale ed agli aumenti per i due reati satellite, calcolati rispettivamente in mesi quattro e mesi due di reclusione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il