CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 32800/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; nonché le conclusioni presentate, ai sensi della stessa norma: • dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di Claudia MOTTINELLI, ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla stessa della parte civile (ammessa al patrocinio a spese dello Stato); • dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; 1 (f [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 2 novembre 2020 (dep. il 20 novembre 2020) la Corte di appello di Cagliari, a seguito del gravame interposto dalla parte civile Claudia MOTTINELLI, ha confermato la pronuncia in data 8 luglio 2019 con la quale il Tribunale di Cagliari: - aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] PETTINAU per il reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 cod. pen.) nei confronti della stessa MONTINELLI (capo A. della rubrica), perché estinto per prescrizione; - aveva assolto il PETTINAU dall'imputazione di minaccia (art. 612 cod. pen.), nei confronti della MONTINELLI (capo B. della rubrica), perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la sentenza di appello la parte civile ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state prospettate la violazione degli artt. 517, 518, 519, 520 e 521 cod. proc. pen., a cagione del difetto di correlazione tra l'accusa e il fatto ritenuto in sentenza, nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione che avrebbe arbitrariamente circoscritto il perimetro della contestazione. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 612 cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione, in relazione all'esclusione dell'elemento oggettivo del delitto di minaccia. 2.3. Con il terzo motivo sono stati addotti la violazione della legge penale - indicata nell'art. 192 cod. proc. pen. - e la contraddittorietà della motivazione, in relazione all'apprezzamento delle emergenze dibattimentali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Con il primo motivo - sub specie della violazione di legge e del vizio di motivazione - la parte civile ha censurato la sentenza di appello per aver ritenuto che non sia oggetto di contestazione la minaccia di licenziamento rivolta dal PETTINAU alla MOTTINELLI (e, in effetti, messa in atto dall'imputato che l'ha confessata, come esposto in sentenza). Secondo la ricorrente, l'imputazione di minaccia avrebbe esplicitato solo talune delle frasi intimidatorie rivolte dall'imputato alla parte civile, come chiarito dallo stesso editto accusatorio che richiama «altre frasi analoghe» pacificamente oggetto del dibattimento e in relazione alle quali l'imputato ha svolto le proprie difese; difatti, l'espressione appena riportata, contenuta nel capo di imputazione, deporrebbe per l'inclusione nella contestazione di qualsiasi ulteriore espressione di analogo carattere o valenza minatoria, profferita dal PETTINAU nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al delitto di diffamazione (cfr. Sez. 5, n. 34815 del 20/05/2019, Borghezio, Rv.276776 - 01). Tanto più che il capo di imputazione ha espressamente indicato l'espressione «devo farti qualcosa per farti soffrire l'impossibile», in cui deve includersi il licenziamento (non potendo negarsi rilievo alla circostanza che la MOTTINELLI fosse dipendente del PETTINAU). 1.1. Il motivo in esame è infondato. Anzitutto, deve rilevarsi «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, quando «è censurata la applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla»), ragion per cui non rileva ex se l'addotto vizio di motivazione. Ciò posto, l'imputazione ex art. 612 cod. pen. di cui al capo B. della rubrica è stata elevata per avere il PETTINAU, «mediante le condotte di cui al capo precedente, minaccia[to]» a Claudia MOTTINELLI «un danno ingiusto ("ti batto la testa al muro, farò succedere qualcosa... Devo farti qualcosa per farti soffrire l'impossibile, se dovessi uscire guardati le spalle" e altre frasi analoghe)». A sua volta il capo A. - come esposto, richiamato dal capo successivo - ha ascritto all'imputato la contravvenzione di cui all'art. 606 cod. pen. nei confronti della stessa persona offesa, come perpetrata «mediante numerosissime telefonate, invio di s.m.s. e svariate lettere» che «recavano molestia e disturbo» alla donna, «spesso, nel contempo, offendendone anche l'onore e il decoro e minacciando alla medesima danni ingiusti». Dunque, la condotta contestata all'imputato non può dirsi che contempli la minaccia di licenziamento, in quanto il capo B. fa espresso riferimento ad azioni lesive e, nel resto, a conseguenze (ossia alla prospettazione di danni ingiusti) del tutto generiche; né in parte qua l'editto accusatorio può dirsi integrato, nel senso sostenuto dalla parte civile ricorrente, dalle condotte esposte nel capo A., specifico nell'indicare il mezzo della prospettazione del male ingiusto (telefonate, SMS e missive) - per l'appunto richiamato dal capo B. - e nel resto in alcun modo riferibile alla minaccia di licenziamento. Né può deporre in senso contrario la menzione, nel capo B., di «altre frasi analoghe». La minaccia di porre fine unilateralmente al rapporto di lavoro non può dirsi richiamata per il tramite di quest'ultima locuzione, nella quale non può ravvisarsi alcun riferimento a tale azione minatoria ulteriore rispetto a quelle indicate, distinta ed autonoma da esse tanto da costituire una condotta (e dunque un fatto: cfr. Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220), ossia un episodio storico (per l'appunto, ulteriore), che non si sostituisce a quelli contemplati in imputazione (quantunque sussumibile nella medesima fattispecie incriminatrice), e non soltanto una «mutazione della descrizione del fatto, identico nella sua storicità» (Sez. 3, n.17829 del 05/12/2018 - dep. 2019, Fina, Rv. 275455; cfr. Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020 - dep. 2021, Varani, Rv. 280938 - 01). Inoltre, è del tutto incongruo il riferimento della difesa a quanto affermato in materia di diffamazione da questa Corte, allorché ha chiarito che «il richiamo dell'imputazione all'intero testo dello scritto o dell'intervista ritenuti diffamatori, con la precisa indicazione degli estremi per la loro identificazione, comporta che l'addebito debba intendersi esteso al complessivo contenuto comunicativo, del quale non è richiesta l'integrale trascrizione, e non circoscritto alle espressioni riportate nella contestazione a titolo esemplificativo» (Sez. 5, n. 34815/2019, cit.; cfr. pure Sez. 5, n.55796 del 27/09/2018, Ricci, Rv. 274619). Tale principio attiene alle ipotesi in cui la contestazione contempli il richiamo allo scritto o all'intervista ritenuta diffamatoria, fattispecie del tutto distinta dalla presente. Dunque, la sentenza impugnata deve ritenersi corretta sotto il profilo in discorso. 2. Con il secondo motivo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - la parte civile ha censurato l'esclusione, da parte della sentenza impugnata, dell'elemento oggettivo del delitto di minaccia. In particolare, sarebbe stata negata - in maniera erronea e con una motivazione contraddittoria - l'idoneità delle espressioni pronunciate dall'imputato a produrre un effetto di intimidazione nei confronti del soggetto passivo. Anzitutto, ad avviso della parte ricorrente, già le frasi descritte nel capo di imputazione avrebbero una valenza minatoria intrinseca e sarebbero capaci di turbare la tranquillità individuale di chiunque sia dotato di una comune impressionabilità. Inoltre, ad esse si sarebbero aggiunte quelle ulteriori, emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale (e come rilevato con il primo motivo erroneamente non considerate). Ancora, tutte le circostanze oggettive del caso concreto (il tempo, la forma e l'attuabilità della condotta, alla luce della qualità del soggetto attivo), contrariamente a quanto assunto dalla Corte d'appello, dimostrerebbero la specificità e la concretezza della minaccia (proprio in ragione dei rapporti tra la persona offesa e l'imputato, visto che quest'ultimo era il datore di lavoro di lei, la quale appunto traeva da tale attività lavorativa la propria unica fonte di reddito; e anche il SEMINARA - con il quale la MOTTINELLI aveva iniziato una relazione sentimentale, interrompendo quella con l'imputato, cui hanno fatto seguito le minacce - lavorava sempre per la società di cui l'imputato era presidente). La motivazione, poi, sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica allorché ha ritenuto che le espressioni proferite all'imputato fossero soltanto due frasi sporadiche inserite in un contesto molto ampio e non caratterizzato dall'idoneità a intimidire (oltre che privo di tale fine). La Corte di appello avrebbe interpretato le frasi minatorie come un rimprovero, un lamento del PETTINAU più che come la prospettazione di un male ingiusto, assumendo che esse non sarebbero da prendere sul serio (perché palesemente dettate non da rancore odio ma dall'amarezza e dal dispiacere del momento) e che sarebbero da relegare nello spazio di uno tn (Ai scenario puramente di fantasia (sulla base del fatto che la MOTTINELLI continuava a negare di avere una relazione sentimentale con il SEMINARA; sotto tale profilo, ad avviso della difesa, ci non sarebbero stata valutate alcune prove, come dedotto con il terzo motivo di ricorso). Piuttosto, sarebbe risultato che la nuova relazione della MOTTINELLI, unitamente alla sua volontà di interrompere quella con l'imputato, sia stato il punto di partenza dell'escalation di minacce nei confronti della donna giunte al culmine dopo la conferma della nuova relazione; il che ulteriormente indurrebbe a ritenere configurabile l'idoneità del fatto dell'imputato a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, alla luce dei princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità (secondo cui tale lesione sussiste anche quando il comportamento minatorio non ha prodotto l'effetto preso di mira dal soggetto agente e perfino quando vi sia un atteggiamento minaccioso e provocatorio della vittima) di cui la Corte di appello non avrebbe fatto buon governo (allorché ha rilevato che la MOTTINELLI non si è mai mostrata spaventata e che il suo disturbo psicologico non risulta causato dalle frasi in contestazione, anche sotto questo profilo non tenendo in considerazione le emergenze istruttorie, come denunciato con il motivo seguente). 2.1. Il motivo in esame è nel complesso infondato. Fermo quanto sopra ritenuto in ordine al perimetro dell'imputazione (che non comprende la prospettazione del licenziamento), deve rilevarsi anzitutto che la motivazione della sentenza impugnata non si fonda sull'errore di diritto denunciato dalla ricorrente. La Corte territoriale, difatti, ha affermato a chiare lettere - e correttamente - che la sussistenza del delitto di minaccia non richiede che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 - 02; cfr. pure Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019 - dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740 - 01). Tuttavia, lo stesso Giudice distrettuale: - ha compiuto un apprezzamento di merito del tenore delle espressioni del PETTINAU, tenendo conto del contesto in cui sono maturate (ossia la fine della relazione tra quest'ultimo e la ricorrente) e del tenore dei dialoghi in cui si sono inserite, anche sotto tale profilo in ossequio ai princìpi elaborati da questa Corte (secondo cui «ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., che costituisce reato di pericolo, la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto»: così Sez. 2, n. 21684/2019, cit.; cfr. Sez. 5, n. 6756/2020, cit., e Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019 - dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278664 - 01, che ha puntualizzato come non deve «essere trascurata la rilevanza da attribuire al contesto in cui le frasi sono proferite, in ordine alla loro potenziale capacità ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo»); - ne ha tratto che le espressioni in parola fossero prive di idoneità offensiva, rendendo una valutazione che, nel complesso, non può dirsi manifestamente illogica e quindi non può essere in questa sede sindacata (atteso che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi addotti nel giudizio di legittimità, devono essere «di spessore tale da risultare percepibili ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici»: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01, che rimanda a Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; e al giudice della legittimità non è attribuita un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già effettuata nei gradi di merito, dovendo piuttosto «limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento»: Sez. 2, n. 46288/2016, cit.; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Camnnarota, Rv. 262575 - 01; e, in tema di vizi della motivazione, «il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento»: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745 - 01; conf. Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); - e solo nell'ambito di tale più ampio apprezzamento dell'idoneità del fatto dell'imputato ha richiamato pure il contegno della donna. 3. Con il terzo motivo la sentenza impugnata è stata censurata per non aver fatto corretta applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., valutando la prova in maniera atomistica e parziale. In primo luogo, si sarebbe escluso che la MOTTINELLI fosse intimorita o intimidita dalle minacce del PETTINAU sulla scorta dell'atteggiamento della donna nel corso delle telefonate intrattenute con l'imputato. Tuttavia, la Corte di merito non avrebbe considerato le prove testimoniali, la cui valenza sarebbe stata esclusa limitandosi ad affermare che i testi si sono perlopiù riferiti a minacce di licenziamento cioè a un tema non oggetto di contestazione e quindi del giudizio. Segnatamente, avrebbe dovuto apprezzare tutti gli elementi probatori (e non soltanto le risultanze processuali descritte dal primo Giudice, escludendo prove all'evidenza rilevanti e decisive) e, in particolare, l'esame della persona offesa, le deposizioni dei testi di SEMINARA, CONTALDO e VINCI, i quali - facendo riferimento alle minacce (via SMS e via telefono) proprio nell'arco temporale oggetto dell'imputazione - non hanno soltanto riportato fedelmente le parole poi riconosciute come proprie dall'imputato ma hanno descritto anche la condizione psichica della MOTTINELLI di profondo disagio e paura (tale da condurla a una modificazione in peggio delle sue condizioni di vita e pregiudicarne la libertà di autodeterminazione), che derivava non soltanto dalla minaccia del licenziamento ma dalle continue minacce ulteriori descritte nel capo di imputazione. Parimenti, nessun valore è stato attribuito alla perizia, versata in atti, del dott. [OSCURATO:PERSONA] né alla deposizione del prof. CARTA, consulente di parte civile, da cui si trae l'analitica descrizione del disturbo psicologico sofferto dalla MOTTINELLI nell'arco temporale in discorso al punto di necessitare di terapia farmacologica a supporto della psicoterapia. 3.1. Con il motivo in esame, nonostante si sia richiamato - sub specie della violazione della legge penale - l'art. 192 cod. proc. pen., è stato prospettato soltanto il vizio di motivazione (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, Rv. 278196 - 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 01); e segnatamente il travisamento della prova. Ciò posto, esso è inammissibile. La mancata rispondenza alle acquisizioni processuali delle argomentazioni con le quali il giudice di merito ha motivato il proprio convincimento può essere dedotta nel giudizio di legittimità qualora si sostanzi nel «c.d. "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato» (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.). Nel caso di specie, il travisamento per omissione è stato dedotto apoditticamente con riferimento a quanto rassegnato dal perito e dal consulente tecnico della difesa; e in maniera comunque generica nella parte in cui si è fatto riferimento solo a taluni passi alle dichiarazioni dei testi, allegando in maniera assertiva che esse inerissero al tempus in imputazione e al fatto in effetti in contestazione (nei termini già chiariti). 4. Al rigetto consegue la c