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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 23260/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e l'omessa motivazione, è inammissibile per genericità poiché non specifica rispetto a quali passaggi della motivazione siano rinvenibili i vizi dedotti.

1.1. Quanto al motivo con cui si deduce il vizio ex art. 606, lett. d), cod. proc. pen. per l'omessa esecuzione della perizia sulla sostanza stupefacente, il ricorso è contrario al costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936) per cui la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova «neutro», sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività.

1.2. Il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge per la mancata applicazione del principio di non offensività e l'omessa motivazione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e sulla rilevanza del quantitativo, pari a circa 900 grammi, di sostanza stupefacente).

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 06/05/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA].aSmeraro c o [OSCURATO:PERSONA] R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e l'omessa motivazione, è inammissibile per genericità poiché non specifica rispetto a quali passaggi della motivazione siano rinvenibili i vizi dedotti. 1.1. Quanto al motivo con cui si deduce il vizio ex art. 606, lett. d), cod. proc. pen. per l'omessa esecuzione della perizia sulla sostanza stupefacente, il ricorso è contrario al costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936) per cui la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova «neutro», sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività. 1.2. Il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge per la mancata applicazione del principio di non offensività e l'omessa motivazione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la motivazione sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato e sulla rilevanza del quantitativo, pari a circa 900 grammi, di sostanza stupefacente). 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA].aSmeraro c o [OSCURATO:PERSONA] R
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