CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 31818/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32295-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -resistente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimato - avverso la sentenza n. 1263/2021 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 12/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Melfi la Prefettura di Potenza ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al fine di sentir annullare una cartella di pagamento relativa a sanzione amministrativa, eccependo l’omessa notifica del verbale di accertamento presupposto. Nella resistenza delle convenute, il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione ed annullava il provvedimento impugnato, compensando le spese. Interponeva appello la Prefettura di Potenza, insistendo in particolare per la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, di cui deduceva la natura recuperatoria, perché proposta oltre il termine di legge dalla notifica della cartella di pagamento. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], il quale per parte sua eccepiva la tardività del gravame, siccome proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia di primo grado, e formulava appello incidentale, chiedendo la riforma del capo della sentenza impugnata che aveva disposto la compensazione delle spese di lite. Il Tribunale di Potenza, nella contumacia dell’agente della riscossione, con sentenza n. 1262/2021 dichiarava inammissibile l’appello principale in quanto proposto oltre il termine semestrale, nel cui computo escludeva che potesse tenersi conto del periodo di sospensione feriale, poiché il Giudice di Pace aveva deciso il giudizio nelle forme dell’opposizione all’esecuzione; dichiarava inammissibile l’appello incidentale ai sensi dell’art. 342 c.p.c., ritenendolo generico, poiché il ricorrente non aveva indicato le ragioni per le quali il Giudice di Pace non avrebbe dovuto compensare le spese tra le parti; compensava le spese di lite del grado di appello, stante la reciproca soccombenza tra la Prefettura di Potenza e l’appellante incidentale, nonché in ragione delle ravvisate contraddizioni nella ricostruzione giuridica della fattispecie da parte del primo giudice, che aveva deciso la causa con le forme dell’opposizione all’esecuzione pur dando atto al contempo della funzione recuperatoria dell’azione proposta dal Mottola. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Potenza e l’Agenzia delle Entrate Riscossione hanno depositato memoria di costituzione ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente si duole dell’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale, sostenendo di aver formulato censure specifiche alla statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado. Con il secondo motivo, il ricorrente censura l’erroneo governo delle spese in grado di appello, dolendosi della insussistenza delle condizioni per procedere alla relativa compensazione, posto che il gravame principale era stato dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale avrebbe dovuto essere accolto, in quanto, a suo dire, fondato. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello principale per mancata osservanza del termine lungo per impugnare. Di conseguenza, non avrebbe dovuto esaminare l’appello incidentale tardivo del Mottola, dichiarandolo inammissibile per genericità, ma avrebbe dovuto dichiararlo privo di efficacia in conseguenza della ravvisata inammissibilità del gravame principale (Cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22385 del 05/09/2008, Rv. 604425; in senso conforme, Cass., Sez. L, Sentenza n. 14084 del 11/06/2010, Rv. 613847; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19284 del 12/09/2014, Rv. 632858). Il giudice di merito, di conseguenza, non avrebbe potuto disporre la compensazione delle spese in base ad una soccombenza reciproca che, di fatto, non poteva essere configurata. Nè vale, a sostenere la decisione sulla compensazione, l’ulteriore considerazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la ricostruzione della fattispecie operata dal primo giudice, ritenuta non puntuale dal Tribunale, avrebbe indotto in errore le parti. In particolare, il Giudice di Pace aveva deciso il giudizio nelle forme dell’opposizione all’esecuzione (alla quale la sospensione feriale dei termini non si applica), pur dando atto, al contempo, della funzione recuperatoria dell’azione del Mottola (qualificazione, questa, che avrebbe invece previsto l’applicazione della sospensione feriale). Secondo il giudice di appello, di fronte ad argomentazioni tra loro non coerenti ed aventi rilevanza ai fini del computo del termine per impugnare, potevano configurarsi i presupposti per compensare tra le parti le spese del grado. Il ragionamento seguito dal Tribunale non è condivisibile, poiché l’eventuale errore sul computo dei termini per impugnare la decisione di prima istanza poteva riguardare, al più, la proposizione del gravame principale. Il gravame incidentale, in quanto proposto comunque oltre il termine per impugnare in via principale la decisione di prima istanza, non avrebbe potuto essere esaminato, in presenza di un profilo di inammissibilità dell’appello principale, neppure ai limitati fini del governo delle spese. Da quanto precede discende l’accoglimento di entrambi i motivi del ricorso; non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 384 c.p.c., con conferma dell’inammissibilità dell’appello principale e inefficacia di quello incidentale. Le spese, tanto del grado di appello che del presente giudizio di legittimità, sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile l’appello principale proposto dalla Prefettura – [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Potenza avverso la decisione del Giudice di Pace di Potenza n. 61/2013 ed inefficace l’appello incidentale tardivo proposto, avverso la medesima pronuncia, da [OSCURATO:PERSONA]. Condanna la Prefettura –[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Potenza al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del grado di appello, che liquida in € 1.000 per compensi, e di quelle del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.200, di cui € 200 per esborsi; oltre rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, iva, cassa