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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05686/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 12 / 01/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 21513 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21513del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H24 D612CX) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A22 A390Z) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PCN DBR66A71 G999B ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69C69 C773B) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1389/2021, pubblicatain data 21 maggio 2021 (e notificata in data 26 maggio 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Il Comune di Firenze, creditore diGiampaolo [OSCURATO:PERSONA], ha proceduto al pignoramento di alcuni crediti di quest’ultimo.

Ric. n. 21513/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 Il debitore esecutato ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Firenze.

Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Firenze.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Risulta pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ri- corso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo e unico grado.

Al presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposi- zione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., proposta nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, non hanno infatti partecipato, nell’unico grado di merito, i terzi pignorati, che non risultano del resto evocati dalla parte ricorrente neanche in sede di legittimità (sono indicati nel ricorso i seguenti soggetti terzi pignorati: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.; [OSCURATO:SOCIETA].).

Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione for- zata (cd.

“progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3 , Ordi- nanza n. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropria- zione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo Ric. n. 21513/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 pignorato è sempre litisconsortenecessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressa- mente,in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba es- serlo sempre, senza distinzioni di sorta.Ciò per molteplici ra- gioni:di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esau- stiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa di- retto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenzan. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 –01, al quale successivamente risultano conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3, Sentenzan. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3 , Ordinanza n. 39973del 14/12/2021, Rv. 663189 –01; nonché, anche con riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973: Sez. 3 , Ordi- nanza n. 16236del 19/05/2022, Rv. 665106 - 01 ) .

Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità.

È, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, sussiste palesemente l’interesse diretto dei terz i pignorat i a partecipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto la validità dell’atto di pignoramento e, quindi, la legittimità di tutti i successivi atti diesecuzione, ivi incluso l’eventuale provvedi- mento finale di assegnazione dei crediti pignorati, provvedi- mento che costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera patrimoniale deiterzi pignorat i .

Ne consegue che il presente giudizio si è svolto senza la parte- cipazione di tutti ilegittimati passiv i necessari, il che ne deter- mina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di Ric. n. 21513/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenzan. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzionecessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le de- cisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665del 22/02/2021 , Rv. 660603 –01; Sez. 2 , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020 , Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Se z. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez.

U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3 , Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 -01).

La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primo e unico grado. 2.La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Firenze, quale giudice di primo e unico grado, in persona di di- verso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa la sente nza impugnata , con rinvio al Tribunale di Firenze , quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 12 / 01/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 21513 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21513del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H24 D612CX) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A22 A390Z) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PCN DBR66A71 G999B ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69C69 C773B) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1389/2021, pubblicatain data 21 maggio 2021 (e notificata in data 26 maggio 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Il Comune di Firenze, creditore diGiampaolo [OSCURATO:PERSONA], ha proceduto al pignoramento di alcuni crediti di quest’ultimo. Ric. n. 21513/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 Il debitore esecutato ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Firenze. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Firenze. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ri- corso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo e unico grado. Al presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposi- zione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., proposta nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, non hanno infatti partecipato, nell’unico grado di merito, i terzi pignorati, che non risultano del resto evocati dalla parte ricorrente neanche in sede di legittimità (sono indicati nel ricorso i seguenti soggetti terzi pignorati: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.; [OSCURATO:SOCIETA].). Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione for- zata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3 , Ordi- nanza n. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropria- zione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo Ric. n. 21513/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 pignorato è sempre litisconsortenecessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressa- mente,in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba es- serlo sempre, senza distinzioni di sorta.Ciò per molteplici ra- gioni:di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esau- stiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa di- retto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenzan. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 –01, al quale successivamente risultano conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3, Sentenzan. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3 , Ordinanza n. 39973del 14/12/2021, Rv. 663189 –01; nonché, anche con riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973: Sez. 3 , Ordi- nanza n. 16236del 19/05/2022, Rv. 665106 - 01 ) . Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità. È, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, sussiste palesemente l’interesse diretto dei terz i pignorat i a partecipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto la validità dell’atto di pignoramento e, quindi, la legittimità di tutti i successivi atti diesecuzione, ivi incluso l’eventuale provvedi- mento finale di assegnazione dei crediti pignorati, provvedi- mento che costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera patrimoniale deiterzi pignorat i . Ne consegue che il presente giudizio si è svolto senza la parte- cipazione di tutti ilegittimati passiv i necessari, il che ne deter- mina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di Ric. n. 21513/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenzan. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzionecessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le de- cisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665del 22/02/2021 , Rv. 660603 –01; Sez. 2 , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020 , Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Se z. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3 , Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 -01). La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primo e unico grado. 2.La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Firenze, quale giudice di primo e unico grado, in persona di di- verso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa la sente nza impugnata , con rinvio al Tribunale di Firenze , quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile,
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