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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 16594/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le doglianze formulate con l'unico motivo, con le quali si contestano l'affermazione di penale responsabilità per il delitto di estorsione ed il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sono prive di concreta specificità censoria, difettando la necessaria correlazione critica con l'ampia motivazione spiegata dalla Corte di merito a giustificazione della reiezione del gravame; che, infatti, i giudici d'appello hanno ampiamente scrutinato i rilievi difensivi, dando conto della loro infondatezza sia con riguardo alla responsabilità del prevenuto - tratto in arresto in occasione del ritiro del pizzo presso gli imprenditori taglieggiati- sia con riferimento all'aggravante del metodo mafioso (si vedano, in particolare, pagg. 3-5), rendendo una motivazione aderente ai principi ermeneutici declinati da questa Corte in materia e priva di aporie e illogicità manifeste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le doglianze formulate con l'unico motivo, con le quali si contestano l'affermazione di penale responsabilità per il delitto di estorsione ed il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sono prive di concreta specificità censoria, difettando la necessaria correlazione critica con l'ampia motivazione spiegata dalla Corte di merito a giustificazione della reiezione del gravame; che, infatti, i giudici d'appello hanno ampiamente scrutinato i rilievi difensivi, dando conto della loro infondatezza sia con riguardo alla responsabilità del prevenuto - tratto in arresto in occasione del ritiro del pizzo presso gli imprenditori taglieggiati- sia con riferimento all'aggravante del metodo mafioso (si vedano, in particolare, pagg. 3-5), rendendo una motivazione aderente ai principi ermeneutici declinati da questa Corte in materia e priva di aporie e illogicità manifeste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 16594/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris