CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06113/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio per la presenza di più persone, ha richiamato il contenuto dell'annotazione di Polizia dalla quale risultava la presenza, nel piazzale della Questura, non solo di operatori di Polizia ma anche di altro personale della Questura, diverso dagli agenti operanti. A tal riguardo si è affermato che il reat di cui all'art. 341-bis cod. pen. in relazione al requisito della pluralità di persone presenti, è integrato dalla presenza di persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio- temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari, Rv. 283999). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec