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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04916/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; - la memoria in data 20/10/2021 presentata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 aprile 2021 (dep. il 22 aprile 2021) la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione del dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Giudice del Tribunale di Ragusa, presentata nell'interesse di Salvatore MESSINA, tratto a giudizio per rispondere del delitto di diffamazione aggravata innanzi al detto Tribunale in persona del Magistrato ricusato.2.

Avverso il provvedimento collegiale il difensore del MESSINA ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto l'erroneità, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.).

Il ricorrente ha assunto di aver già esposto e dimostrato per tabulas i motivi per i quali il dott. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto astenersi e per cui è stato ricusato, rappresentando che: - in senso contrario non potrebbe valere che «la denuncia» nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], moglie del dott. [OSCURATO:PERSONA], abbia determinato l'instaurazione di un procedimento a carico di ignoti, giacché l'esposto de quo era evidentemente stato avanzato nei suoi confronti, dunque «la ragione di astensione era evidente e per certo non può essere accolto il principio rappresentato dalla Corte di Appello di Catania»; - difatti, il MESSINA - che esercita la professione di avvocato - avrebbe rappresentato e documentato che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è stata dapprima «sollevata dall'incarico» (incarico che il ricorso neppure specifica) e poi «fatta oggetto di un esposto da parte di un assistito» del medesimo avvocato [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe «ovvio che il rapporto di coniugio è un motivo più che valido per creare motivi di astensione»; - in maniera illogica, contraddittoria ed erronea la Corte di appello avrebbe ritenuto che l'odierno ricorrente non ha dimostrato quanto sostenuto, poiché egli non avrebbe offerto deduzioni e impressioni ma «elementi tangibili e concreti»; - inoltre, l'ordinanza impugnata sarebbe meritevole di censura, nella parte in cui ha assunto che la ricusazione sia stata avanzata ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. b), cod. proc pen., e dunque fuori dalle ipotesi contemplate dall'art. 37 stesso codice, poiché essa invece è stata avanzata ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e nella specie sarebbe «del tutto evidente» che l'inimicizia grave derivi dal fatto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (rectius: l'incarico a lei affidato) «è stato revocato su istanza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]» e «l'assistito» di quest'ultimo abbia denunciato lo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - dunque, nella specie l'inimicizia grave non «può essere un elemento ipotetico, ma assurge ad un elevato grado di certezza» e il provvedimento impugnato sarebbe erroneo se si ha riguardo ai «documenti allegati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]».

L

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, rassegnando che: - correttamente la Corte di territoriale - in mancanza di specifici elementi a sostegno della ricusazione - nella specie non ha ravvisato una delle ipotesi tipizzate dagli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. ed ha ricondotto il caso in esame all'ipotesi di astensione delle gravi ragioni di convenienza, che pure ha escluso; - e non ricorrerebbe l'ipotesi, prospettata dal ricorrente, dell'inimicizia grave contemplata dalla lett. d) dell'art. 36 c.p.p., sia perché essa - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - può ravvisarsi in presenza di una inimicizia reciproca, sia perché nella specie, nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], moglie del dott. [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stata sporta una diretta denuncia da parte del ricusante, presentata invece da un cliente del ricorrente, dovendosi ritenere immune da censure il provvedimento della Corte di merito.

Con memoria in data 20/10/2021 la difesa del ricorrente ha ribadito la fondatezza del ricorso, assumendo che, nella specie, dovrebbe «prevalere il dato sostanziale su quello formale»; il ricorrente sarebbe giudicato dal marito di un soggetto nei confronti del quale un suo assistito ha sporto denuncia, dunque non potrebbe dubitarsi che sussista «un motivo per il quale il giudice, anche per opportunità, debba astenersi», dovendosi ravvisare con certezza una grave inimicizia ex art. 36, comma 1, lett. d), cit. e non valendo in senso contrario che, a seguito della denuncia in discorso, sia stato instaurato un procedimento a carico di ignoti; e la motivazione della Corte territoriale sarebbe contradditoria e illogica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, poiché generico sotto più profili oltre che manifestamente infondato.

1. Esso - nei termini già esposti - ha censurato l'ordinanza impugnata per aver rimarcato la mancata produzione dei documenti idonei a comprovare la fondatezza della dichiarazione di ricusazione; e sul punto ha assunto di aver documentato compiutamente e per tabulas le deduzioni in quella sede avanzate, senza tuttavia compiegare alcunché al ricorso per cassazione a sostegno di tale ultimo assunto e limitandosi a tal fine a rinviare all'originaria istanza e ai documenti ad essa allegati senza alcuna specificazione.

Invero, questa Corte ha già chiarito che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (che - com'è noto - contempla tra i casi di ricorso per cassazione la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame) deve essere letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., norma che, nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prevede a pena di inammissibilità che essa enunci i motivi di doglianza, «con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta»; con la conseguenza che non può dirsi conforme al modello descritto dal codice di rito il ricorso per cassazione che, in maniera del tutto assertiva e priva di specificazione, assuma di aver sottoposto all'attenzione del giudice di merito gli elementi di fatto a fondamento della propria domanda (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384 - 01: «In tema di ricorso per cassazione, la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen.»).

2. In secondo luogo, il ricorso è generico perché non si è confrontato con la motivazione della Corte territoriale, essendosi limitandosi ad assumerne l'erroneità mediante asserti del tutto apodittici, con i quali ha addotto l'evidenza e la «certezza» della sussistenza della fondatezza della causa di astensione a cagione di una grave inimicizia (come esposto, in quanto la denuncia presentata da un assistito del MESSINA ha presentato un esposto nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultima è stata «sollevata dall'incarico» che le era stato conferito; e «il rapporto di coniugio è un motivo più che valido per creare motivi di astensione», non rilevando che alla denuncia stessa abbia fatto seguito l'instaurazione di un procedimento a carico di ignoti), ossia senza muovere effettivamente censure sotto il profilo della logica delle argomentazioni spese e finendo, per vero, col prospettare a questa Corte un diverso apprezzamento di merito della vicenda, non consentito in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 2, n. 46288/2016, cit.).

Inoltre, il ricorso non ha avuto effettivo riguardo all'iter argomentativo della Corte neppure allorché ha dedotto che erroneamente il Giudice distrettuale avrebbe ritenuto che la ricusazione sia stata avanzata ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. b), cod. proc pen.: la Corte di merito, infatti, si è limitata ad escludere la sussumibilità del caso in esame tra le ipotesi di cui all'art. 36, comma 1, lett., a), b), c), d) e), f), e ), ed a ricondurlo a quella contemplata dalla lett. h) dello stesso articolo (che contempla il caso in cui esistono «altre gravi ragioni di convenienza»); e in ragione di ciò, facendo applicazione del disposto dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (che non prevede l'ipotesi di astensione da ultimo indicata tra le ipotesi di ricusazione), ha negato l'ammissibilità della ricusazione.

Fermo quanto sopra esposto, si rileva comunque la manifesta infondatezza del ricorso: questa Corte ha pure ritenuto in più occasioni «la presentazione» da parte dell'imputato «di una denuncia penale o l'instaurazione» da parte sua «di una causa civile per il risarcimento del danno nei confronti di un magistrato non sono di per sé sufficienti a fondare la ricusazione per inimicizia, trattandosi di iniziative riferibili alla parte e non al magistrato»; e «ciò anche al fine di scongiurare eventuali iniziative strumentali, non potendosi ammettere, infatti, che sia rimessa all'iniziativa della parte la scelta di chi lo deve giudicare» (Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino, Rv. 281682 - 03, che richiama Sez. 6, n. 22540 del 13/03/2018, Stabile, Rv. 273270; Sez. 6, n. 45512 del 14/12/2010, Lucarelli, Rv. 248958; Sez. 5, n. 8429 del 10/01/2007, Querci, Rv. 236253).

Tale principio nel caso in esame vale a fortiori, atteso che - come dedotto nello stesso ricorso - non è stato neppure il MESSINA a sporgere denuncia nei confronti della moglie del Giudice ricusato, bensì un assistito dello stesso ricorrente, il quale - come detto - esercita la professione di avvocato.

3. Ne consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro duemila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; - la memoria in data 20/10/2021 presentata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 aprile 2021 (dep. il 22 aprile 2021) la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione del dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Giudice del Tribunale di Ragusa, presentata nell'interesse di Salvatore MESSINA, tratto a giudizio per rispondere del delitto di diffamazione aggravata innanzi al detto Tribunale in persona del Magistrato ricusato.2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore del MESSINA ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto l'erroneità, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). Il ricorrente ha assunto di aver già esposto e dimostrato per tabulas i motivi per i quali il dott. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto astenersi e per cui è stato ricusato, rappresentando che: - in senso contrario non potrebbe valere che «la denuncia» nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], moglie del dott. [OSCURATO:PERSONA], abbia determinato l'instaurazione di un procedimento a carico di ignoti, giacché l'esposto de quo era evidentemente stato avanzato nei suoi confronti, dunque «la ragione di astensione era evidente e per certo non può essere accolto il principio rappresentato dalla Corte di Appello di Catania»; - difatti, il MESSINA - che esercita la professione di avvocato - avrebbe rappresentato e documentato che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è stata dapprima «sollevata dall'incarico» (incarico che il ricorso neppure specifica) e poi «fatta oggetto di un esposto da parte di un assistito» del medesimo avvocato [OSCURATO:PERSONA] e sarebbe «ovvio che il rapporto di coniugio è un motivo più che valido per creare motivi di astensione»; - in maniera illogica, contraddittoria ed erronea la Corte di appello avrebbe ritenuto che l'odierno ricorrente non ha dimostrato quanto sostenuto, poiché egli non avrebbe offerto deduzioni e impressioni ma «elementi tangibili e concreti»; - inoltre, l'ordinanza impugnata sarebbe meritevole di censura, nella parte in cui ha assunto che la ricusazione sia stata avanzata ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. b), cod. proc pen., e dunque fuori dalle ipotesi contemplate dall'art. 37 stesso codice, poiché essa invece è stata avanzata ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e nella specie sarebbe «del tutto evidente» che l'inimicizia grave derivi dal fatto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (rectius: l'incarico a lei affidato) «è stato revocato su istanza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]» e «l'assistito» di quest'ultimo abbia denunciato lo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - dunque, nella specie l'inimicizia grave non «può essere un elemento ipotetico, ma assurge ad un elevato grado di certezza» e il provvedimento impugnato sarebbe erroneo se si ha riguardo ai «documenti allegati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]». L 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, rassegnando che: - correttamente la Corte di territoriale - in mancanza di specifici elementi a sostegno della ricusazione - nella specie non ha ravvisato una delle ipotesi tipizzate dagli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. ed ha ricondotto il caso in esame all'ipotesi di astensione delle gravi ragioni di convenienza, che pure ha escluso; - e non ricorrerebbe l'ipotesi, prospettata dal ricorrente, dell'inimicizia grave contemplata dalla lett. d) dell'art. 36 c.p.p., sia perché essa - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - può ravvisarsi in presenza di una inimicizia reciproca, sia perché nella specie, nei confronti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], moglie del dott. [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stata sporta una diretta denuncia da parte del ricusante, presentata invece da un cliente del ricorrente, dovendosi ritenere immune da censure il provvedimento della Corte di merito. Con memoria in data 20/10/2021 la difesa del ricorrente ha ribadito la fondatezza del ricorso, assumendo che, nella specie, dovrebbe «prevalere il dato sostanziale su quello formale»; il ricorrente sarebbe giudicato dal marito di un soggetto nei confronti del quale un suo assistito ha sporto denuncia, dunque non potrebbe dubitarsi che sussista «un motivo per il quale il giudice, anche per opportunità, debba astenersi», dovendosi ravvisare con certezza una grave inimicizia ex art. 36, comma 1, lett. d), cit. e non valendo in senso contrario che, a seguito della denuncia in discorso, sia stato instaurato un procedimento a carico di ignoti; e la motivazione della Corte territoriale sarebbe contradditoria e illogica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, poiché generico sotto più profili oltre che manifestamente infondato. 1. Esso - nei termini già esposti - ha censurato l'ordinanza impugnata per aver rimarcato la mancata produzione dei documenti idonei a comprovare la fondatezza della dichiarazione di ricusazione; e sul punto ha assunto di aver documentato compiutamente e per tabulas le deduzioni in quella sede avanzate, senza tuttavia compiegare alcunché al ricorso per cassazione a sostegno di tale ultimo assunto e limitandosi a tal fine a rinviare all'originaria istanza e ai documenti ad essa allegati senza alcuna specificazione. Invero, questa Corte ha già chiarito che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (che - com'è noto - contempla tra i casi di ricorso per cassazione la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame) deve essere letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., norma che, nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prevede a pena di inammissibilità che essa enunci i motivi di doglianza, «con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta»; con la conseguenza che non può dirsi conforme al modello descritto dal codice di rito il ricorso per cassazione che, in maniera del tutto assertiva e priva di specificazione, assuma di aver sottoposto all'attenzione del giudice di merito gli elementi di fatto a fondamento della propria domanda (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384 - 01: «In tema di ricorso per cassazione, la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito, purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591 cod. proc. pen.»). 2. In secondo luogo, il ricorso è generico perché non si è confrontato con la motivazione della Corte territoriale, essendosi limitandosi ad assumerne l'erroneità mediante asserti del tutto apodittici, con i quali ha addotto l'evidenza e la «certezza» della sussistenza della fondatezza della causa di astensione a cagione di una grave inimicizia (come esposto, in quanto la denuncia presentata da un assistito del MESSINA ha presentato un esposto nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultima è stata «sollevata dall'incarico» che le era stato conferito; e «il rapporto di coniugio è un motivo più che valido per creare motivi di astensione», non rilevando che alla denuncia stessa abbia fatto seguito l'instaurazione di un procedimento a carico di ignoti), ossia senza muovere effettivamente censure sotto il profilo della logica delle argomentazioni spese e finendo, per vero, col prospettare a questa Corte un diverso apprezzamento di merito della vicenda, non consentito in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 2, n. 46288/2016, cit.). Inoltre, il ricorso non ha avuto effettivo riguardo all'iter argomentativo della Corte neppure allorché ha dedotto che erroneamente il Giudice distrettuale avrebbe ritenuto che la ricusazione sia stata avanzata ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. b), cod. proc pen.: la Corte di merito, infatti, si è limitata ad escludere la sussumibilità del caso in esame tra le ipotesi di cui all'art. 36, comma 1, lett., a), b), c), d) e), f), e ), ed a ricondurlo a quella contemplata dalla lett. h) dello stesso articolo (che contempla il caso in cui esistono «altre gravi ragioni di convenienza»); e in ragione di ciò, facendo applicazione del disposto dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (che non prevede l'ipotesi di astensione da ultimo indicata tra le ipotesi di ricusazione), ha negato l'ammissibilità della ricusazione. Fermo quanto sopra esposto, si rileva comunque la manifesta infondatezza del ricorso: questa Corte ha pure ritenuto in più occasioni «la presentazione» da parte dell'imputato «di una denuncia penale o l'instaurazione» da parte sua «di una causa civile per il risarcimento del danno nei confronti di un magistrato non sono di per sé sufficienti a fondare la ricusazione per inimicizia, trattandosi di iniziative riferibili alla parte e non al magistrato»; e «ciò anche al fine di scongiurare eventuali iniziative strumentali, non potendosi ammettere, infatti, che sia rimessa all'iniziativa della parte la scelta di chi lo deve giudicare» (Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino, Rv. 281682 - 03, che richiama Sez. 6, n. 22540 del 13/03/2018, Stabile, Rv. 273270; Sez. 6, n. 45512 del 14/12/2010, Lucarelli, Rv. 248958; Sez. 5, n. 8429 del 10/01/2007, Querci, Rv. 236253). Tale principio nel caso in esame vale a fortiori, atteso che - come dedotto nello stesso ricorso - non è stato neppure il MESSINA a sporgere denuncia nei confronti della moglie del Giudice ricusato, bensì un assistito dello stesso ricorrente, il quale - come detto - esercita la professione di avvocato. 3. Ne consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro duemila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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