CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38387/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 12 marzo 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Ferrara in ordine al delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. , commesso in Ferrara il 12 luglio 2018. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il difetto della condizione di procedibilità, è meramente riproduttivo di motivo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti del giudice del merito e non scandito da adeguata critica delle argomentazione poste a base della sentenza impugnata. La Corte di Appello ha spiegato che Ballarin era legittimata a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata con la cosa in coerenza, ex plurimi, con Sez. 5 n. 11968 del 30/01/2018, Piricò, Rv 272696. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i ot