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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12091/2026

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on, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -controrappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege comeda indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alcontroricorso,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona della procuratrice speciale LuciaBellazzini, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliataPag. 1 di 9Numero registro generale 20500/2023Numero sezionale 4453/2025Numero di raccolta generale 12091/2026Data pubblicazione 30/04/2026ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separatoallegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 1506/2023 della CORTE d'APPELLO diBologna pubblicata il 10.7.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20.11.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

Con sentenza del 14.3.2019 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava ladomanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in avanti indicata come Barbons.r.l.) nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per il risarcimento dei danni subiti inoccasione del trasporto effettuato nel settembre del 2014 da [OSCURATO:PERSONA](Francia) a Sant’Ilario d’Enza (RE), compensando le spese di lite.L’attrice, premesso che nel settembre 2014 era stata incaricata dallaconvenuta del trasporto di due travi, del peso di dodici tonnellateciascuna, da [OSCURATO:PERSONA] a Sant’Ilario d’Enza, dove la mittente aveva la sede,aveva dedotto che: nella lettera di vettura era stata inserita una clausolaprevedente che caricamento, stivaggio e scaricamento della merce,sarebbe avvenuto a cura e sotto la responsabilità del mittente e deldestinatario (in entrambi i casi [OSCURATO:SOCIETA].); il 4.9.2014, giorno fissatoper il trasporto, le due travi erano state caricate dagli addetti di Fagiolis.p.a. sul rimorchio della società attorea verticalmente in parallelo, sullato corto della superficie (circa 50 cm), invece che in orizzontale, sul latopiù lungo (circa 2/2,20 m); dopo che l’autoarticolato aveva percorsopoche centinaia di chilometri, all’altezza di Bourg en Bresse, dette travi sierano ribaltate ed erano cadute a terra, provocando gravi danni allastruttura del semirimorchio (euro 3.868,45 per il soccorso, euro 25.170,00per la riparazione del semirimorchio, oltre al danno emergente e al lucrocessante da liquidarsi in via equitativa).Pag. 2 di 9Numero registro generale 20500/2023Numero sezionale 4453/2025Numero di raccolta generale 12091/2026Data pubblicazione 30/04/2026La società [OSCURATO:SOCIETA]. si era costituita e aveva chiesto il rigettodella domanda, instando per la chiamata in causa della società ZurichInsurance plc, dalla quale chiedeva di essere manlevata.La convenuta aveva esposto che l’autista del mezzo di proprietàdell’attrice aveva visionato le travi e le aveva fissate con dieci cinghie,pertanto, trattandosi di danni verificati non durante la fase di caricamentoma durante quella di trasporto, avrebbe dovuto risponderne in viaesclusiva il vettore inadempiente all’obbligo della corretta sistemazione delcarico a bordo, al fine di assicurare la sicurezza della circolazione e dellamerce.La società [OSCURATO:PERSONA] plc si era costituita e aveva chiesto ilrigetto della domanda, richiamando la franchigia di euro 7.500 per ognisinistro.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] osservava che i danni erano statideterminati da errori nel fissaggio del carico da parte dell’autista come siricavava dal verbale della Gendarmerie francese (“carico non solidamentefissato”), aggiungendo che non era neppure escluso che un diversofissaggio avrebbe potuto impedire la caduta o il ribaltamento.2.

La Corte d’Appello di Bologna con sentenza pubblicata il 10.7.2023,rigettato l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e accolto quelloincidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., in parziale riforma della sentenza gravatacondannava [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese del primo grado, conl’aggravio di quelle del secondo.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte la società [OSCURATO:SOCIETA]propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati damemoria.Resistono con separati controricorsi la società [OSCURATO:SOCIETA]. e lasocietà [OSCURATO:PERSONA] plc.La trattazione del ricorso è fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONEPag. 3 di 9Numero registro generale 20500/2023Numero sezionale 4453/2025Numero di raccolta generale 12091/2026Data pubblicazione 30/04/20261.

Con il primo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione inrelazione all’art. 1362 e ss. cod. civ.La ricorrente lamenta che la Corte d’appello, pur avendo esclusol’applicazione degli artt. 17 e 18 della Convenzione di Ginevra del19.5.1956 (in avanti, CMR), in quanto relativi alla responsabilità delvettore per la perdita o l’avaria del carico durante il trasporto,erroneamente ha ritenuto inapplicabile la clausola riportata nella lettera divettura in base alla quale “caricamento e stivaggio (erano) a cura e sottola responsabilità del mittente” sul rilievo del richiamo all’art. 17 CMR.

Lacorte non ha considerato la comune intenzione delle parti, le qualiavevano riportato la clausola nella lettera di vettura proprio al fine diesplicitare “un totale esonero di responsabilità a carico del trasportatoreper ogni conseguenza comunque connessa alle operazioni di caricamentoe stivaggio, e ciò non solo nel caso di danni alla merce”.Se le parti avessero voluto far riferimento solo all’ipotesi del dannoalla merce, la previsione pattizia sarebbe stata superflua in quanto,comunque, sarebbe stata operativa la previsione normativa.

Viceversa,natura, dimensioni e peso del carico, richiedenti l’uso di particolaria chiedere un esonero da responsabilità per tutte le attività diverse daltrasporto.

Il riferimento nella clausola all’art. 17 CMR era puramenteevocativo delle ipotesi più ricorrenti di responsabilità del vettore, mal’intenzione delle parti “era ovviamente quella di evitare che iltrasportatore si trovasse a dover sostenere costi di qualsiasi genere pereffetto di errori imputabili al mittente, quindi anche costi di ripristino dipropri materiali e/o attrezzature e/o mezzi danneggiati per causericonducibili alle operazioni di caricamento e stivaggio”L’interpretazione operata dalla corte, inoltre, confligge con ilcomportamento successivo delle parti, posto che [OSCURATO:SOCIETA]. nemmenoaveva sostenuto l’applicabilità della clausola al solo del danno alla merce,Pag. 4 di 9Numero registro generale 20500/2023Numero sezionale 4453/2025Numero di raccolta generale 12091/2026Data pubblicazione 30/04/2026ma che essa fosse superata dallo stivaggio effettuato dall’autista, cosìassumendosi il vettore la relativa responsabilità.

La corte non avevaconsiderato che la clausola prevedeva la responsabilità del mittente siaper il caso di carico e stivaggio curato direttamente dal mittente (“a curadel mittente”), sia per quello di delega a terzi (compreso il vettore),rimanendo a suo carico (“sotto la responsabilità del mittente”) laresponsabilità della loro concreta esecuzione.

Nella clausola si facevariferimento a “caricamento e stivaggio”, pertanto il termine stivaggio, inbase agli artt. 1362, comma primo, e 1369 cod. civ., non poteva essereinteso come “attività di carico” se non a costo di risultare una meraripetizione del termine “caricamento”.1.1.

Il motivo è inammissibile, perché del tutto svincolato dai limiticonsentiti del sindacato di legittimità sull’interpretazione del contratto.Deve essere ricordato il costante orientamento affermato da questaCorte in base al quale l’interpretazione del contratto è riservata al giudicedel merito, e in sede di legittimità è censurabile solo per violazione deicanoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione (v.Cass., 10 marzo 2021, n. 6579; Cass., 22 ottobre 2014, n. 22343; Cass.,21 aprile 2005, n. 8296), il sindacato di legittimità potendo avere adoggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamentel'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale ilgiudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, alfine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore didiritto (v.

Cass., 22343/2014 cit.; Cass., 29 luglio 2004, n. 14495).Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamatiprofili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimentoai criteri legali di interpretazione del contratto asseritamente violati, ma ètenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni ilgiudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati ose lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche oinsufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede diPag. 5 di 9Numero registro generale 20500/2023Numero sezionale 4453/2025Numero di raccolta generale 12091/2026Data pubblicazione 30/04/2026legittimità (v., Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; 11 marzo 2014, n. 5595;27 febbraio 2015, n. 3980; 19 luglio 2016, n. 14715; Cass. 22 febbraio2007, n. 4178; 7 marzo 2007, n. 5273; Cass. 3 settembre 2010, n.19044).Infine, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario chequella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore inastratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva propostol’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità delfatto che ne sia stata privilegiata un’altra (v.

Cass. 22 febbraio 2007, n.4178; 7 marzo 2007, n. 5273; Cass. 3 settembre 2010, n. 19044).1.2.

La ricorrente non si è attenuta a quanto prescritto onde poterprovocare il sindacato della Corte in ordine all’interpretazione dei contratti,poiché si è limitata a contrapporre a quella della Corte d’appello la propriainterpretazione soggettiva e non ha indicato né in quale errore logicosarebbe incorsa la Corte d’appello, né come la lettura contenuta insentenza contrasti con la lettera delle clausole contrattuali e con il lorocontenuto complessivo.Nella specie, la Corte d’appello, dopo aver escluso l’applicabilità degliartt. 17 e 18 CMR, peraltro in coerenza con quanto sostenuto dallaricorrente, quali norme relative al caso di perdita o avaria della merce,come tali estranee alla vicenda trattata vertente a proposito di danni almezzo del vettore, ha negato la rilevanza della clausola riportata nellalettera di vettura (“caricamento e stivaggio a cura e sotto la responsabilitàdel mittente, scaricamento a cura e sotto la responsabilità deldestinatario”), poiché richiamante espressamente l’art. 17, paragrafo 4,CMR e, quindi, relativa a un eventuale danno alla merce trasportata.L’interpretazione resa dalla corte d’appello non presta il fianco adalcuna censura, perché immune da vizio logico, né si pone in contrastocon le regole di ermeneutica contrattuale, tanto più che la pretesaviolazione dell’art. 1362, comma primo, cod. civ., ossia della comunePag. 6 di 9Numero registro generale 20500/2023Numero sezionale 4453/2025Numero di raccolta generale 12091/2026Data pubblicazione 30/04/2026intenzione delle parti, poggia solo sulla personale interpretazione dellaparte, che ha inteso contrappore la propria a quella fatta dal giudice delmerito.Proprio perché la vicenda ricadeva nell’ambito di applicazionedell’art. 10 CMR, è stata esclusa la rilevanza della clausola, la cuipregnanza ai fini del giudizio la ricorrente cerca di recuperare mercé unadiversa interpretazione, che però attiene al giudizio di fatto.2.

Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 10 CMR.La ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 10CMR per aver affermato la corte felsinea che al vettore fosse notal’imperfezione dell’imballaggio del carico, attività di competenza delmittente, e ciononostante non avesse espresso alcuna riserva.

Dettariserva, invece, era contenuta nella casella 18 della lettera di vettura dicompetenza del vettore, nella quale era stato riportato che le operazioni dicarico e stivaggio erano avvenute a cura e sotto la responsabilità delmittente.

Il carico era stato fissato sulla base delle indicazioni dellamittente e la precisazione/riserva espressa dal trasportatore aveva lafunzione di escludere qualsiasi trasferimento a proprio carico dellaresponsabilità connessa a tali incombenti.

Con il che rimarrebbe assorbitoquanto affermato dalla Corte d’appello a proposito della mancata provadel nesso di causa del ribaltamento, se ascrivibile all’erroneoposizionamento o dal fissaggio, trattandosi di attività comunque dicompetenza e/o sotto la responsabilità della mittente.2.1.

Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello, senza esprimere sul punto della causalità unaratio decidendi, per aver scritto “[e]bbene, fermo restando che non èemersa la prova della causa del ribaltamento e cioè se questa sia dipesaeffettivamente dal posizionamento in verticale invece che in orizzontaledelle pesanti travi trasportate, imputabile a [OSCURATO:PERSONA], o da un erratoPag. 7 di 9Numero registro generale 20500/2023Numero sezionale 4453/2025Numero di raccolta generale 12091/2026Data pubblicazione 30/04/2026fissaggio di detto carico, imputabile a [OSCURATO:SOCIETA]”, ha focalizzato la decisionesul seguente rilievo: “è in ogni caso dirimente il fatto che l’autista diBarbon (V. dichiarazione Cichovsky), autotrasportatore professionista, purconsapevole del fatto che le travi fossero state caricate in maniera diversarispetto a quanto avvenuto in occasione dei precedenti analoghi trasporti,e quindi ben consapevole di tale “imperfezione…al momento delricevimento” della merce, non ha tuttavia formulato alcuna riserva”, perpoi aggiungere che “[…] anche laddove si volesse ritenere causa del dannonon già l’errato fissaggio, come indicato dal Tribunale, ma il caricamentoin verticale e non in orizzontale delle travi trasportate, come ribaditodall’appellante in questa sede, comunque, l’omessa formulazione diriserva da parte del vettore, esclude ogni responsabilità del mittente aisensi del citato art. 10 della CMER”.2.2.

La ricorrente dietro la formale invocazione di un errore di diritto perfalsa applicazione dell’art. 10 CMR svolge una censura che si risolve nelcomplessivo riesame del fatto esaminato dal giudice del merito,assumendo che, come precisato da tale norma, la riserva in realtà sarebbestata espressa dall’autista nella casella 18 della lettera di carico, ossia ilcontenuto della clausola invocata in occasione del primo motivo.Senonché, a parte l’incoerenza di tale richiamo, quand’anche sivolesse qualificare l’espressione alla stregua di una riserva al fine di faroperare la responsabilità del mittente nei confronti del vettore per i “dannialle persone, al materiale o ad altre merci” come previsto dall’art. 10 CMR,mette conto rilevare che in base all’art. 8, paragrafo secondo, CMR leriserve del vettore devono essere motivate e altresì “deve [il vettore] puremotivare le riserve da lui fatte sullo stato apparente della merce e del suoimballaggio.

Tali riserve non impegnano il mittente, se questi non le haespressamente accettate sulla lettera di vettura”.Con il che si aprirebbe la via verso un non consentito riesame delmerito, viepiù sollecitato dalla ricorrente, la quale aspira a una verifica delnesso di causa alla stregua del canone del “più probabile che non”, temaPag. 8 di 9Numero registro generale 20500/2023Numero sezionale 4453/2025Numero di raccolta generale 12091/2026Data pubblicazione 30/04/2026neppure indicato nell’intestazione del motivo.

Profilo, quest’ultimo, comegià detto, non esaminato dalla Corte d’appello, che non ha espresso sulpunto una ratio decidendi.3.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore di ciascuna delle controricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 6.200,00 (di cui euro 6.000,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna dellecontroricorrenti.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 20 novembre 2025.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
on, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al ricorso,- ricorrente -controrappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege comeda indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alcontroricorso,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona della procuratrice speciale LuciaBellazzini, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliataPag. 1 di 9Numero registro generale 20500/2023Numero sezionale 4453/2025Numero di raccolta generale 12091/2026Data pubblicazione 30/04/2026ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separatoallegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 1506/2023 della CORTE d'APPELLO diBologna pubblicata il 10.7.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20.11.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Con sentenza del 14.3.2019 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava ladomanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in avanti indicata come Barbons.r.l.) nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per il risarcimento dei danni subiti inoccasione del trasporto effettuato nel settembre del 2014 da [OSCURATO:PERSONA](Francia) a Sant’Ilario d’Enza (RE), compensando le spese di lite.L’attrice, premesso che nel settembre 2014 era stata incaricata dallaconvenuta del trasporto di due travi, del peso di dodici tonnellateciascuna, da [OSCURATO:PERSONA] a Sant’Ilario d’Enza, dove la mittente aveva la sede,aveva dedotto che: nella lettera di vettura era stata inserita una clausolaprevedente che caricamento, stivaggio e scaricamento della merce,sarebbe avvenuto a cura e sotto la responsabilità del mittente e deldestinatario (in entrambi i casi [OSCURATO:SOCIETA].); il 4.9.2014, giorno fissatoper il trasporto, le due travi erano state caricate dagli addetti di Fagiolis.p.a. sul rimorchio della società attorea verticalmente in parallelo, sullato corto della superficie (circa 50 cm), invece che in orizzontale, sul latopiù lungo (circa 2/2,20 m); dopo che l’autoarticolato aveva percorsopoche centinaia di chilometri, all’altezza di Bourg en Bresse, dette travi sierano ribaltate ed erano cadute a terra, provocando gravi danni allastruttura del semirimorchio (euro 3.868,45 per il soccorso, euro 25.170,00per la riparazione del semirimorchio, oltre al danno emergente e al lucrocessante da liquidarsi in via equitativa).Pag. 2 di 9Numero registro generale 20500/2023Numero sezionale 4453/2025Numero di raccolta generale 12091/2026Data pubblicazione 30/04/2026La società [OSCURATO:SOCIETA]. si era costituita e aveva chiesto il rigettodella domanda, instando per la chiamata in causa della società ZurichInsurance plc, dalla quale chiedeva di essere manlevata.La convenuta aveva esposto che l’autista del mezzo di proprietàdell’attrice aveva visionato le travi e le aveva fissate con dieci cinghie,pertanto, trattandosi di danni verificati non durante la fase di caricamentoma durante quella di trasporto, avrebbe dovuto risponderne in viaesclusiva il vettore inadempiente all’obbligo della corretta sistemazione delcarico a bordo, al fine di assicurare la sicurezza della circolazione e dellamerce.La società [OSCURATO:PERSONA] plc si era costituita e aveva chiesto ilrigetto della domanda, richiamando la franchigia di euro 7.500 per ognisinistro.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] osservava che i danni erano statideterminati da errori nel fissaggio del carico da parte dell’autista come siricavava dal verbale della Gendarmerie francese (“carico non solidamentefissato”), aggiungendo che non era neppure escluso che un diversofissaggio avrebbe potuto impedire la caduta o il ribaltamento.2. La Corte d’Appello di Bologna con sentenza pubblicata il 10.7.2023,rigettato l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e accolto quelloincidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., in parziale riforma della sentenza gravatacondannava [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese del primo grado, conl’aggravio di quelle del secondo.3. Per la cassazione della sentenza della Corte la società [OSCURATO:SOCIETA]propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati damemoria.Resistono con separati controricorsi la società [OSCURATO:SOCIETA]. e lasocietà [OSCURATO:PERSONA] plc.La trattazione del ricorso è fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONEPag. 3 di 9Numero registro generale 20500/2023Numero sezionale 4453/2025Numero di raccolta generale 12091/2026Data pubblicazione 30/04/20261. Con il primo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione inrelazione all’art. 1362 e ss. cod. civ.La ricorrente lamenta che la Corte d’appello, pur avendo esclusol’applicazione degli artt. 17 e 18 della Convenzione di Ginevra del19.5.1956 (in avanti, CMR), in quanto relativi alla responsabilità delvettore per la perdita o l’avaria del carico durante il trasporto,erroneamente ha ritenuto inapplicabile la clausola riportata nella lettera divettura in base alla quale “caricamento e stivaggio (erano) a cura e sottola responsabilità del mittente” sul rilievo del richiamo all’art. 17 CMR. Lacorte non ha considerato la comune intenzione delle parti, le qualiavevano riportato la clausola nella lettera di vettura proprio al fine diesplicitare “un totale esonero di responsabilità a carico del trasportatoreper ogni conseguenza comunque connessa alle operazioni di caricamentoe stivaggio, e ciò non solo nel caso di danni alla merce”.Se le parti avessero voluto far riferimento solo all’ipotesi del dannoalla merce, la previsione pattizia sarebbe stata superflua in quanto,comunque, sarebbe stata operativa la previsione normativa. Viceversa,natura, dimensioni e peso del carico, richiedenti l’uso di particolaria chiedere un esonero da responsabilità per tutte le attività diverse daltrasporto. Il riferimento nella clausola all’art. 17 CMR era puramenteevocativo delle ipotesi più ricorrenti di responsabilità del vettore, mal’intenzione delle parti “era ovviamente quella di evitare che iltrasportatore si trovasse a dover sostenere costi di qualsiasi genere pereffetto di errori imputabili al mittente, quindi anche costi di ripristino dipropri materiali e/o attrezzature e/o mezzi danneggiati per causericonducibili alle operazioni di caricamento e stivaggio”L’interpretazione operata dalla corte, inoltre, confligge con ilcomportamento successivo delle parti, posto che [OSCURATO:SOCIETA]. nemmenoaveva sostenuto l’applicabilità della clausola al solo del danno alla merce,Pag. 4 di 9Numero registro generale 20500/2023Numero sezionale 4453/2025Numero di raccolta generale 12091/2026Data pubblicazione 30/04/2026ma che essa fosse superata dallo stivaggio effettuato dall’autista, cosìassumendosi il vettore la relativa responsabilità. La corte non avevaconsiderato che la clausola prevedeva la responsabilità del mittente siaper il caso di carico e stivaggio curato direttamente dal mittente (“a curadel mittente”), sia per quello di delega a terzi (compreso il vettore),rimanendo a suo carico (“sotto la responsabilità del mittente”) laresponsabilità della loro concreta esecuzione. Nella clausola si facevariferimento a “caricamento e stivaggio”, pertanto il termine stivaggio, inbase agli artt. 1362, comma primo, e 1369 cod. civ., non poteva essereinteso come “attività di carico” se non a costo di risultare una meraripetizione del termine “caricamento”.1.1. Il motivo è inammissibile, perché del tutto svincolato dai limiticonsentiti del sindacato di legittimità sull’interpretazione del contratto.Deve essere ricordato il costante orientamento affermato da questaCorte in base al quale l’interpretazione del contratto è riservata al giudicedel merito, e in sede di legittimità è censurabile solo per violazione deicanoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione (v.Cass., 10 marzo 2021, n. 6579; Cass., 22 ottobre 2014, n. 22343; Cass.,21 aprile 2005, n. 8296), il sindacato di legittimità potendo avere adoggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamentel'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale ilgiudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, alfine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore didiritto (v. Cass., 22343/2014 cit.; Cass., 29 luglio 2004, n. 14495).Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamatiprofili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimentoai criteri legali di interpretazione del contratto asseritamente violati, ma ètenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni ilgiudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati ose lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche oinsufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede diPag. 5 di 9Numero registro generale 20500/2023Numero sezionale 4453/2025Numero di raccolta generale 12091/2026Data pubblicazione 30/04/2026legittimità (v., Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; 11 marzo 2014, n. 5595;27 febbraio 2015, n. 3980; 19 luglio 2016, n. 14715; Cass. 22 febbraio2007, n. 4178; 7 marzo 2007, n. 5273; Cass. 3 settembre 2010, n.19044).Infine, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario chequella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore inastratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva propostol’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità delfatto che ne sia stata privilegiata un’altra (v. Cass. 22 febbraio 2007, n.4178; 7 marzo 2007, n. 5273; Cass. 3 settembre 2010, n. 19044).1.2. La ricorrente non si è attenuta a quanto prescritto onde poterprovocare il sindacato della Corte in ordine all’interpretazione dei contratti,poiché si è limitata a contrapporre a quella della Corte d’appello la propriainterpretazione soggettiva e non ha indicato né in quale errore logicosarebbe incorsa la Corte d’appello, né come la lettura contenuta insentenza contrasti con la lettera delle clausole contrattuali e con il lorocontenuto complessivo.Nella specie, la Corte d’appello, dopo aver escluso l’applicabilità degliartt. 17 e 18 CMR, peraltro in coerenza con quanto sostenuto dallaricorrente, quali norme relative al caso di perdita o avaria della merce,come tali estranee alla vicenda trattata vertente a proposito di danni almezzo del vettore, ha negato la rilevanza della clausola riportata nellalettera di vettura (“caricamento e stivaggio a cura e sotto la responsabilitàdel mittente, scaricamento a cura e sotto la responsabilità deldestinatario”), poiché richiamante espressamente l’art. 17, paragrafo 4,CMR e, quindi, relativa a un eventuale danno alla merce trasportata.L’interpretazione resa dalla corte d’appello non presta il fianco adalcuna censura, perché immune da vizio logico, né si pone in contrastocon le regole di ermeneutica contrattuale, tanto più che la pretesaviolazione dell’art. 1362, comma primo, cod. civ., ossia della comunePag. 6 di 9Numero registro generale 20500/2023Numero sezionale 4453/2025Numero di raccolta generale 12091/2026Data pubblicazione 30/04/2026intenzione delle parti, poggia solo sulla personale interpretazione dellaparte, che ha inteso contrappore la propria a quella fatta dal giudice delmerito.Proprio perché la vicenda ricadeva nell’ambito di applicazionedell’art. 10 CMR, è stata esclusa la rilevanza della clausola, la cuipregnanza ai fini del giudizio la ricorrente cerca di recuperare mercé unadiversa interpretazione, che però attiene al giudizio di fatto.2. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 10 CMR.La ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 10CMR per aver affermato la corte felsinea che al vettore fosse notal’imperfezione dell’imballaggio del carico, attività di competenza delmittente, e ciononostante non avesse espresso alcuna riserva. Dettariserva, invece, era contenuta nella casella 18 della lettera di vettura dicompetenza del vettore, nella quale era stato riportato che le operazioni dicarico e stivaggio erano avvenute a cura e sotto la responsabilità delmittente. Il carico era stato fissato sulla base delle indicazioni dellamittente e la precisazione/riserva espressa dal trasportatore aveva lafunzione di escludere qualsiasi trasferimento a proprio carico dellaresponsabilità connessa a tali incombenti. Con il che rimarrebbe assorbitoquanto affermato dalla Corte d’appello a proposito della mancata provadel nesso di causa del ribaltamento, se ascrivibile all’erroneoposizionamento o dal fissaggio, trattandosi di attività comunque dicompetenza e/o sotto la responsabilità della mittente.2.1. Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello, senza esprimere sul punto della causalità unaratio decidendi, per aver scritto “[e]bbene, fermo restando che non èemersa la prova della causa del ribaltamento e cioè se questa sia dipesaeffettivamente dal posizionamento in verticale invece che in orizzontaledelle pesanti travi trasportate, imputabile a [OSCURATO:PERSONA], o da un erratoPag. 7 di 9Numero registro generale 20500/2023Numero sezionale 4453/2025Numero di raccolta generale 12091/2026Data pubblicazione 30/04/2026fissaggio di detto carico, imputabile a [OSCURATO:SOCIETA]”, ha focalizzato la decisionesul seguente rilievo: “è in ogni caso dirimente il fatto che l’autista diBarbon (V. dichiarazione Cichovsky), autotrasportatore professionista, purconsapevole del fatto che le travi fossero state caricate in maniera diversarispetto a quanto avvenuto in occasione dei precedenti analoghi trasporti,e quindi ben consapevole di tale “imperfezione…al momento delricevimento” della merce, non ha tuttavia formulato alcuna riserva”, perpoi aggiungere che “[…] anche laddove si volesse ritenere causa del dannonon già l’errato fissaggio, come indicato dal Tribunale, ma il caricamentoin verticale e non in orizzontale delle travi trasportate, come ribaditodall’appellante in questa sede, comunque, l’omessa formulazione diriserva da parte del vettore, esclude ogni responsabilità del mittente aisensi del citato art. 10 della CMER”.2.2. La ricorrente dietro la formale invocazione di un errore di diritto perfalsa applicazione dell’art. 10 CMR svolge una censura che si risolve nelcomplessivo riesame del fatto esaminato dal giudice del merito,assumendo che, come precisato da tale norma, la riserva in realtà sarebbestata espressa dall’autista nella casella 18 della lettera di carico, ossia ilcontenuto della clausola invocata in occasione del primo motivo.Senonché, a parte l’incoerenza di tale richiamo, quand’anche sivolesse qualificare l’espressione alla stregua di una riserva al fine di faroperare la responsabilità del mittente nei confronti del vettore per i “dannialle persone, al materiale o ad altre merci” come previsto dall’art. 10 CMR,mette conto rilevare che in base all’art. 8, paragrafo secondo, CMR leriserve del vettore devono essere motivate e altresì “deve [il vettore] puremotivare le riserve da lui fatte sullo stato apparente della merce e del suoimballaggio. Tali riserve non impegnano il mittente, se questi non le haespressamente accettate sulla lettera di vettura”.Con il che si aprirebbe la via verso un non consentito riesame delmerito, viepiù sollecitato dalla ricorrente, la quale aspira a una verifica delnesso di causa alla stregua del canone del “più probabile che non”, temaPag. 8 di 9Numero registro generale 20500/2023Numero sezionale 4453/2025Numero di raccolta generale 12091/2026Data pubblicazione 30/04/2026neppure indicato nell’intestazione del motivo. Profilo, quest’ultimo, comegià detto, non esaminato dalla Corte d’appello, che non ha espresso sulpunto una ratio decidendi.3. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore di ciascuna delle controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 6.200,00 (di cui euro 6.000,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna dellecontroricorrenti.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 20 novembre 2025.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 9 di 9
Sentenza Cassazione n. 12091/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris