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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 32809/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17716/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -controricorrente – Avverso il decreto della Corte di appello di Salerno n. cronol. 460/2024 dell’8 marzo 2024; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve –ai sensi del citato art. 380- bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve, perciò, dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, dei compensi di detto giudizio, liquidati in complessivi euro 750,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Roma, 14 dicembre 2024 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17716/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -controricorrente – Avverso il decreto della Corte di appello di Salerno n. cronol. 460/2024 dell’8 marzo 2024; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve –ai sensi del citato art. 380- bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve, perciò, dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, dei compensi di detto giudizio, liquidati in complessivi euro 750,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Roma, 14 dicembre 2024 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 32809/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris