CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 38114/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7/4/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 7 aprile 2021, confermava la condanna alle pene di giustizia pronunciata dal Tribunale di Milano con sentenza in data 14 ottobre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 612, comma 2, cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in riferimento all'art. 640 cod. pen., e vizio della motivazione; la sentenza della Corte territoriale aveva affermato che, in relazione alla prova degli artifici posti in essere dall'imputato per indurre la persona offesa a concludere il contratto di associazione in partecipazione, era onere del ricorrente fornire la prova dell'effettiva destinazione delle somme ricevute nell'attività d'impresa e della mancata riscossione di utili da dividere con la persona offesa, così invertendo il canone probatorio che grava sull'accusa quanto alla prova degli elementi costitutivi del reato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione all'art. 603 cod. proc. pen.: la sentenza aveva erroneamente escluso la necessità della richiesta rinnovazione dell'istruttoria mediante l'escussione del teste indicato (il fratello della persona offesa), indispensabile per la valutazione piena dell'attendibilità della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo è manifestamente infondato: la prospettazione difensiva è del tutto generica nell'indicazione sia dell'oggetto della prova testimoniale che avrebbe dovuto costituire oggetto della rinnovazione istruttoria, sia ancor più della decisività di tale prova, rispetto al tema del tutto generale della denunciata inattendibilità della persona offesa, che è stata invece positivamente valutata dalle sentenze di merito. La Corte territoriale, pur se in modo sintetico, ha fornito le ragioni per il rigetto della richiesta rinnovazione (Sez. 6 , n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 275114; Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D., Rv. 269334). 2. Il primo motivo di ricorso è invece fondato. La Corte territoriale, nell'affrontare il motivo di appello con il quale si censurava la sentenza di primo grado, che non aveva indicato attraverso quali artifici l'imputato avesse indotto la persona offesa a stipulare il contratto di associazione in partecipazione (come indicato nel capo d'imputazione), ha replicato all'appellante in modo manifestamente illogico affermando che tale elemento costitutivo dovesse essere dimostrato in negativo dall'imputato, allegando gli elementi dimostrativi tanto dell'impiego delle somme ricevute dalla donna nell'attività d'impresa, quanto della mancata realizzazione degli utili. Dalla sentenza di primo grado, infatti, non si individuano gli elementi a carico che dimostrerebbero il mancato impiego delle somme erogate dalla persona offesa nell'attività aziendale, l'eventuale inesistenza di tale attività, la mancata realizzazione di utili, sicché logicamente doveva essere superato tale primo ostacolo caratterizzante la mancanza di prova degli elementi costitutivi del reato sotto il profilo oggettivo degli artifici cui avrebbe fatto ricorso l'imputato per indurre alla conclusione del contratto. La fondatezza del motivo di ricorso impone di rilevare, alla stregua del tempo decorso dalla commissione del fatto (avvenuto secondo l'imputazione come integrata/ 1'8 gennaio 2014), l'intervenuta prescrizione del reato contestato essendo maturato il termine massimo, ai sensi del combinato disposto degli artt.157 e 161 cod. pen., I'8 luglio 2021. Consegue da tale statuizione l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di truffa contestato al capo A) perché estinto per prescrizione; incontestata la responsabilità per il delitto di cui al capo B), va disposto altresì il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Miano, per la rideterminazione della pena relativa a tale ultimo reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di truffa perché estinto per prescrizione e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per la rideterminazione della pena per il reato di minaccia aggravata. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 28/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] iere Estensore