CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14802/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alle esigenze cautelari [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza con la quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di detenzione e porto in luogo pubblico di due congegni esplosivi, classificati nelle imputazioni provvisorie come armi da guerra. 2. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, i Giudici di merito rilevavano che Vicino era risultato il proprietario del motoveicolo utilizzato dai due soggetti che avevano fatto esplodere gli ordigni indicati nell'imputazione provvisoria davanti all'esercizio di gastronomia "[OSCURATO:PERSONA]" alle ore 00,15 del giorno 8 maggio 2021, nel centro abitato di Catania. Il veicolo era stato abbandonato nel corso della fuga. La sua targa era stata in precedenza "coperta" proprio per non consentire l'individuazione del proprietario durante l'attentato. Vicino era stato attendibilmente riconosciuto dall'[OSCURATO:PERSONA] come uno dei soggetti da lui inseguiti immediatamente dopo il fatto. Per sfuggire alle proprie responsabilità a fronte dell'abbandono del proprio motoveicolo, Vicino si era affrettato a denunciarne falsamente il furto. [OSCURATO:PERSONA] nazionale targhe e transiti aveva censito i percorsi del medesimo motoveicolo prima dell'attentato dinamitardo. Essi erano corrispondenti a quelli di un altro motoveicolo risultato di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo era stato indicato dall'ispettore Fichera come fortemente somigliante alla persona che gli aveva chiesto informazioni sui luoghi in modo sospetto, per poi dileguarsi. Nell'arco di tempo della commissione del fatto delittuoso il telefono di Vicino risultava "spento". Neppure appariva una coincidenza che il titolare della Piramide e Vicino abitassero nello stesso stabile. Relativamente ai presupposti cautelari giustificativi della misura applicata, venivano ribadite considerazioni in ordine al pericolo della reiterazione dei reati. 3. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a due motivi. 3.1. Con il primo motivo lamenta violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine all'individuazione dei gravi indizi di colpevolezza. Espone che il Tribunale è incorso in un travisamento quando ha considerato attendibile il riconoscimento operato dall'ispettore Fichera, ritenendo di poter superare le contrarie obiezioni difensive attraverso asserzioni secondo cui lo stesso avrebbe fissato bene in mente la fisionomia del volto di Vicino, nonostante le concitate fasi dell'inseguimento e pur se le descritte caratteristiche della corporatura delle persone inseguite non corrispondevano a quelle di Vicino.Aggiunge che il semplice transitare del motoveicolo del ricorrente, rimasto registrato dal sistema di rilevamento, non poteva corroborare il quadro indiziario. 3.2. Il secondo motivo lamenta la mancanza di un'idonea motivazione avuto riguardo ai presupposti cautelari giustificativi della misura applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo svolge rilievi puramente rivalutativi con riguardo all'attendibilità del riconoscimento operato dall'ispettore Fichera, che intendono opporsi agli appropriati apprezzamenti illustrati nel provvedimento impugnato. Il Tribunale ha dato prova di non avere ignorato le obiezioni difensive in proposito (ancora ribadite in questa sede), ma le ha ritenute infondate, sulla base di ragionevoli spiegazioni che evidenziano come la descrizione dell'ispettore Fichera non avesse fatto riferimento all'altezza dei due soggetti inseguiti, ma solo alla loro robusta corporatura. Una caratteristica fisica, secondo quanto aggiunto dal Tribunale, che, stante la dinamica dell'inseguimento, poteva essere stata colta in maniera incerta, così non risultando inficiato il sicuro riconoscimento del volto. Il primo motivo, limitandosi per il resto a fare riferimento solamente al monitoraggio del sistema di rilevazione delle targhe, non si misura con il complessivo quadro indiziario apprezzato in sede di merito, nell'ambito del quale assumono rilevanza, fra gli altri elementi, la falsa denuncia del furto del veicolo, i tempi della sua presentazione e le ragioni dell'occultamento della targa. Si tratta, dunque, di censure solo rivalutative e comunque aspecifiche. 3. Quanto al secondo motivo, va rilevato che il provvedimento impugnato ha dato atto che in ordine alla sussistenza dei presupposti cautelari non erano state rappresentare specifiche censure difensive nel procedimento di riesame. Il Tribunale, inoltre, premettendo di condividere quanto ai temi non oggetto di specifiche deduzioni le considerazioni svolte nel provvedimento genetico, ha sostanzialmente ribadito, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, ciò che viene riportato a pagina 4 del provvedimento impugnato. Ivi si richiamano i ragionamenti del G.i.p. circa la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione della condotta. All'assenza dei precedenti viene contrapposto quanto desunto dalle specifiche modalità dei fatti, dando conto tali modalità non solo della capacità dell'indagato di procurarsi materiale dotato di una carica particolarmente offensiva, ma anche della commissione di un gesto avente matrice chiaramente intimidatoria. A queste considerazioni si aggiungono quelle a proposito della spregiudicatezza con la quale Vicino aveva tentato di depistare le indagini, mostrando di non avere remore a sporgere una falsa denuncia. Tale articolato giudizio, correttamente incentrato sulle personalità dell'indagato e sulle concrete modalità dei fatti, è stato richiamato a pagina 8 del provvedimento. Si tratta di un percorso motivazionale per nulla apparente e anzi puntualmente ancorato alla ragionata valutazione degli elementi acquisiti, avuto riguardo agli indicatori rilevanti ai fini della prognosi della pericolosità e degli ulteriori apprezzamenti in ordine all'adeguatezza della misura applicata. Pertanto, i rilievi mossi in proposito nel secondo motivo, che genericamente lamentano vizi della motivazione, risultano destituiti di fondamento. 4. Da tutto quanto sopra discende il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così d