CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 luglio 2024
Cassazione n. 30000/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAletto il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni di inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto P.G. Mariella [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avverso l'ordinanza della Corte di appello di IBologna del 16/02/2024, con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti della sentenza del Gip del Tribunale di Modena che ha condannato l'imputato alla pena di giustizia, in ordine ai reati di rapina aggravata e di lesioni aggravate. Con un unico motivo, la difesa deduce l'inosservanza degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., lamentando l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per come rilevata dalla Corte di appello. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del 27 maggio 2024, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato. Dalla lettura dell'atto di appello risulta che la difesa ebbe a contrastare l'apparato motivazionale posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità da parte del primo giudice - fondato sulla testimonianza della persona offesa e sugli elementi di conferma indicati nella sentenza di primo grado - richiamando un'ipotesi alternativa sostenuta dal dichiarato dell'imputato e da quanto riferito da un altro teste sul preciso svolgimento dei fatti, al fine anche di ricondurre la vicenda nell'alveo della fattispecie meno grave del furto in concorso con le lesioni. Il punto dedotto, in particolare, atteneva alla contestualità (o meno) delle lesioni e della sottrazione dei beni, argomento continente con la prospettata riqualificazione del fatto. Su tale profilo l'appello non può ritenersi generico, trattandosi di mezzo di impugnazione volto ad ottenere una nuova valutazione della regiudicanda, con piena rivalutazione dello stesso materiale delibato dal giudice di prima istanza e delle medesime ragioni di fatto e di diritto da questi affrontate. L'ordinanza impugnata, invece, sull'errato rilievo della genericità della doglianza, ha finito per estendere il suo sindacato - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi della stessa, ambito precluso al giudice dell'appello penale (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268823 - 01). 4. In conclusione, il ricorso va accolto, annullandosi senza rinvio l'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti a diversa sezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio. Motivazione semplificata. Così deciso, il 19 luglio 2024 Il Consigliere esten