CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33775/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 62 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sul dolo) da critiche di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3); il secondo motivo (in ordine all'art. 131-bis cod. pen.) da censure aspecifiche e comunque manifestamente infondate, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato sulla ostatività della condotta abituale (cfr. pag. 4); il terzo motivo (sulla recidiva) da censure meramente oppositive e non correlate al ragionamento della Corte di appello sulla pericolosità del ricorrente (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il