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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 25302/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CARMELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale della libertà di Napoli, con ordinanza in data 2 febbraio 2024, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli che aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere in atto allo stessa applicata, perché ritenuto gravemente indiziato dei delitti di furto ed utilizzo abusivo di carta bancomat.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Villani, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 clisp.att. cod.proc.pen.: - motivazione apparente o manifestamente illogica in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari sotto il profilo del pericolo di reiterazione; al proposito si rappresentava che avuto riguardo all'entità della pena concordata in appello doveva escludersi qualsiasi pericolo di recidiva, mancavano elementi tali .da denotare una particolare pericolosità desumibili dal fatto e dalla personalità dell'imputato avuto anche riguardo al già decorso periodo di sottoposizione a misura; la persistenza delle esigenze era stata ritenuta sulla base di una motivazione strereotipata non potendosi fare riferimento ad un generico pericolo di recidiva; - violazione e falsa applicazione della legge penale, vizio di motivazione quanto all'omessa considerazione della misura degli arresti domiciliari dotati di braccialetto elettronico trattandosi di cautela idonea ad assicurare le esigenze del caso in esame e tale da garantire un adeguato controllo del rispetto degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero deve essere evidenziato come il provvedimento impugnato non è incorso in alcuno dei vizi denunciati avendo sottolineato, alle pagine 3-4 della motivazione, che il pericolo di recidiva è collegato alla negativa personalità dell'imputato, giudicati per fatti commessi in tempi recenti e già gravato da precedenti specifici per rapina e porto di armi, mentre, l'assoluta indispensabilità della misura della custodia carceraria veniva collegata a specifiche circostanze di fatto logicamente valutate e cioè a ben due evasioni dal regime degli arresti domiciliari già disposti nel corso del presente procedimento.

Tali considerazioni appaiono certamente assorbenti anche la richiesta di concessione del regime degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico posto che la ripetuta violazione della misura della custodia in abitazione ha già dimostrato l'assoluta indifferenza dell'imputato a tali regimi di controllo.

Così che l'impugnato provvedimento appare proposto per motivi anche non deducibili posto che in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 - 01; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008 Cc. (dep. 15/12/2008 ) Rv. 241997 - 01).

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, itenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen..

Roma, 16 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]. )LkA_2 LA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO /2- 26 GI U 2024 SECONDA S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CARMELO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale della libertà di Napoli, con ordinanza in data 2 febbraio 2024, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli che aveva respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere in atto allo stessa applicata, perché ritenuto gravemente indiziato dei delitti di furto ed utilizzo abusivo di carta bancomat. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Villani, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 clisp.att. cod.proc.pen.: - motivazione apparente o manifestamente illogica in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari sotto il profilo del pericolo di reiterazione; al proposito si rappresentava che avuto riguardo all'entità della pena concordata in appello doveva escludersi qualsiasi pericolo di recidiva, mancavano elementi tali .da denotare una particolare pericolosità desumibili dal fatto e dalla personalità dell'imputato avuto anche riguardo al già decorso periodo di sottoposizione a misura; la persistenza delle esigenze era stata ritenuta sulla base di una motivazione strereotipata non potendosi fare riferimento ad un generico pericolo di recidiva; - violazione e falsa applicazione della legge penale, vizio di motivazione quanto all'omessa considerazione della misura degli arresti domiciliari dotati di braccialetto elettronico trattandosi di cautela idonea ad assicurare le esigenze del caso in esame e tale da garantire un adeguato controllo del rispetto degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero deve essere evidenziato come il provvedimento impugnato non è incorso in alcuno dei vizi denunciati avendo sottolineato, alle pagine 3-4 della motivazione, che il pericolo di recidiva è collegato alla negativa personalità dell'imputato, giudicati per fatti commessi in tempi recenti e già gravato da precedenti specifici per rapina e porto di armi, mentre, l'assoluta indispensabilità della misura della custodia carceraria veniva collegata a specifiche circostanze di fatto logicamente valutate e cioè a ben due evasioni dal regime degli arresti domiciliari già disposti nel corso del presente procedimento. Tali considerazioni appaiono certamente assorbenti anche la richiesta di concessione del regime degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico posto che la ripetuta violazione della misura della custodia in abitazione ha già dimostrato l'assoluta indifferenza dell'imputato a tali regimi di controllo. Così che l'impugnato provvedimento appare proposto per motivi anche non deducibili posto che in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 - 01; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008 Cc. (dep. 15/12/2008 ) Rv. 241997 - 01). In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, itenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.. Roma, 16 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]. )LkA_2 LA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO /2- 26 GI U 2024 SECONDA S
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