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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 2021

Cassazione n. 02753/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 15/02/2021, impositiva della misura cautelare in carcere, disposta nei confronti del predetto in ordine al delitto di associazione mafiosa di cui al capo 1 dell'imputazione provvisoria ( per aver preso parte, con un ruolo di rilievo, all'articolazione territoriale delrndrangheta operante sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] ).

Il Tribunale ha individuato il compendio indiziario nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], negli esiti delle captazioni disposte nel corso delle indagini ritenuti comprovanti la partecipazione ed il ruolo di rilievo di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della consorteria di [OSCURATO:PERSONA], nonché nelle attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria.

Quanto alle dichiarazioni rese dal citato collaboratore di giustizia, pur non ritenendole di sicura valenza indiziaria riguardo all'attualità della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria, il Tribunale valorizza tali dichiarazioni più che altro a conferma del ruolo dallo stesso rivestito risultante dall'ulteriore compendio investigativo.

Nelle dichiarazioni del 2 luglio 2019, invero, il propalante aveva affermato che il [OSCURATO:PERSONA] fosse "un affiliato...uno chi cunta a Pagliarelle".

Con riferimento alle intercettazioni, particolare rilevanza viene attribuita alla conversazione (RIT 1096/2018) avvenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale il primo fa riferimento all'indagato quale soggetto a cui preannunciare la sua intenzione di recarsi da [OSCURATO:PERSONA] - reggente indiscusso della consorteria di [OSCURATO:PERSONA] - per comunicargli che avrebbe continuato a far parte della consorteria accettando ordini solo dallo stesso e dal [OSCURATO:PERSONA], così riconoscendo al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di rilievo.

Tra le altre riportate nell'ordinanza genetica, vengono evidenziate le conversazioni del 22 e 25 dicembre 2018, intercettate sul dispositivo in uso a [OSCURATO:PERSONA] che, comunicando con lo zio [OSCURATO:PERSONA] su questioni relative alla raccolta di denaro di derivazione estorsiva in [OSCURATO:PERSONA], si spendeva criticamente nei confronti dell'indagato in quanto, nonostante la promessa di mandare al fratello detenuto soldi derivanti dalla gestione del campo sportivo, non vi aveva provveduto.

Oltre a porsi quale dimostrazione dell'attualità dell'esistenza in [OSCURATO:PERSONA] di una associazione mafiosa attiva in operazioni estorsive finalizzate, sia pure in parte, al mantenimento degli affiliati in carcere, tali conversazioni delineano altresì la figura di vertice dell'indagato che, in assenza di [OSCURATO:PERSONA], detenuto, forniva le direttive agli altri affiliati per la raccolta del denaro.

In tal senso depone anche la conversazione (1513/2018) in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fanno riferimento al ruolo di referente di [OSCURATO:PERSONA] (accanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) quale risultato della diretta attribuzione da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Ancora, il 2 febbraio 2019, conversando con [OSCURATO:PERSONA], alla di lui richiesta di notizie in merito al danneggiamento di una macchina, lo zio [OSCURATO:PERSONA] gli indicava che, interpellato il [OSCURATO:PERSONA], questi aveva riportato il suggerimento di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si era interfacciato, così dimostrando non solo l'appartenenza dell'indagato alla consorteria, ma il suo ruolo di interlocutore per i fatti delittuosi avvenuti in [OSCURATO:PERSONA], ruolo rapportabile a quello del [OSCURATO:PERSONA].

A confortare i rilievi sin qui richiamati, il Tribunale del Riesame fa riferimento all'osservazione dell'indagato in [OSCURATO:PERSONA] di Pagliarelle il 15 settembre 2018, data in cui era previsto e si è di fatto tenuto un incontro nel quale si è proceduto a riti di affiliazione in favore di nuovi adepti.

Pur mancando la dimostrazione della partecipazione dell'indagato a tale incontro, ritiene il tribunale che lo stesso ne fosse a conoscenza, tanto da essere presente in piazza all'arrivo di [OSCURATO:PERSONA].

Ulteriori indizi vengono ricavati dalle riprese video e dai servizi di osservazione svolti sul territorio da parte degli operanti che hanno documentato stretti rapporti tra il Garofalo ed altri indagati appartenenti alla consorteria, in particolare il [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la predetta ordinanza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'indagato che, con un unico motivo, si duole della mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di riconoscimento della gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen..

Il Tribunale, invero, ha limitato il proprio giudizio alla mera riproposizione degli elementi di indagine a carico dell'indagato senza indicare le ragioni per le quali, attraverso tale materiale, possa sostenersi che il predetto sia inserito stabilmente ed organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e che abbia fornito un apporto contributivo e causale dal quale desumere un ruolo in seno alla presunta consorteria.

Rispetto alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], si rileva come lo stesso abbia mancato di riferire le circostanze e soprattutto il periodo della presunta conoscenza dell'indagato, risultando non credibile quanto dichiarato con riferimento ad un pranzo svoltosi l'anno precedente in Sila posto che il primo è detenuto dal 2017, e il secondo era sottoposto dal 2017 alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e da maggio 2019 è detenuto per il procedimento "tabula rasa", non rilevando, ad ogni modo, ai fini del reato contestato, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale.

Tali dichiarazioni, peraltro, nemmeno possono ritenersi riscontrate dalle conversazioni captate che, in senso contrario, non offrono la prova del perdurante, stabile e sistematico inserimento dell'imputato nell'associazione mafiosa.

A tal proposito rileva anzitutto che [OSCURATO:PERSONA], intercettato nelle conversazioni con [OSCURATO:PERSONA], è soggetto esterno alla consorteria che, pertanto, non può conoscere le dinamiche interne alla locale.

Si evidenziano inoltre le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (RIT 1096/2018 e RIT 1513/2018) nelle quali gli interlocutori sembrano escludere il ruolo riconosciuto dal pentito all'indagato evidenziando piuttosto sporadiche frequentazioni di quest'ultimo con presunti affiliati alla consorteria da inquadrarsi nella sfera amicale e non nell'intraneità al sodalizio.

La partecipazione al rito di affiliazione svoltosi il 15 settembre 2018, già esclusa dal primo giudice, è stata illogicamente valorizzata dal Tribunale come indizio di appartenenza alla consorteria, omettendo di considerare che in tale periodo l'indagato era sottoposto alla sorveglianza speciale nel comune di residenza e, comunque, che la sua presenza era stata accertata solo per un presunto riconoscimento vocale operato dalle forze dell'ordine. 3.Con memoria del 28.10.2021, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un motivo nuovo col quale deduce il vizio di mancanza di motivazione e/o di motivazione manifestamente illogica in punto di riconoscimento della gravità indiziaria per il reato di partecipazione ad associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen..

Il Tribunale nell'esporre le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria ha esaltato il compendio indiziario, valorizzando gli esiti delle captazioni, senza però illustrare come essi possano assumere un'effettiva portata gravemente indiziaria ai fini della configurazione della partecipazione associativa contestata.

Il Tribunale si è trincerato, dimostrando di aver condotto l'esame degli elementi indiziari in modo del tutto parcellizzato e avulso dal quadro globale e unitario, dietro assunti del tutto presuntivi e apodittici ma privi di reale dimostrazione che il Garofalo abbia realmente offerto un contributo dinamico e funzionale, cosciente, incondizionato e permanente.

Il Tribunale, nel non attenersi ai principi dettati da questa Corte in tema di prova indiziaria e di partecipazione associativa, è caduto nell'errore di non porre al centro del ragionamento decisorio significativi elementi presuntivi in termini di certezza, che giustifichino l'applicazione della misura cautelare e che provino in termini la partecipazione del Garofalo alla presunta consorteria.

Il comportamento elevato ad indice rivelatore del fatto punibile deve, invero, essere apprezzato nella sua oggettiva e concreta realtà e, in ogni caso, deve essere teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico come nel caso di specie, solo perchè un conversante parla del Garofalo.

Si richiamano a tal proposito le intercettazioni ambientali indicate nel ricorso in ordine al presunto reggente e ai soggetti ritenuti ad una posizione verticistica della consorteria, evidenziando come il ragionamento del tribunale al riguardo appaia manifestamente illogico nel ritenere il Garofalo intraneo alla consorteria senza specificare il valore indiziante attribuito alle predette captazíoni.Si insiste, quindi, nell'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile 1.Le doglianze in esso contenute sono manifestamente infondate, oltre che imperniate su elementi di fatto non valutabili in questa sede.

In proposito, è necessario rammentare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce delle modifiche al testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen..

Con specifico riferimento all'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame, poi, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato e, quindi, l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame.

Indi, ove il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, e non presenti illogicità evidenti, per la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento medesimo, lo stesso non si espone a censura alcuna (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv, 269438).

Nel caso in esame, l'apparato argomentativo - di cui si è dato un primo ampio saggio nella premessa del 'ritenuto in fatto' - è caratterizzato da congruenza e coordinazione logica, collegando, esso, gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato ed evidenziando, al contempo, la valenza sintomatica degli indizi che depongono per la partecipazione del ricorrente all'articolazione territoriale della 'ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di referente per la frazione Pagliarelle, e ciò non prima di aver delineato i tratti caratteristici della consorteria, dando conto dei procedimenti penali e delle sentenze passate in giudicato che hanno consentito, negli anni, di accertare l'esistenza e il forte radicamento delle cosche nel territorio crotonese, ed in particolare in quello petilino, oggetto del presente procedimento (che, nonostante gli arresti intervenuti nel tempo, avevano dimostrato forte capacità di riassestarsi e di perpetuare il dominio sul territorio).

Come meglio si dirà nel prosieguo, con riferimento all'inammissibilità dei singoli rilievi prospettati dal ricorrente, non risultando "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato un deficit argomentativo, e restando estranea alla valutazione di questa Corte la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv.251761), l'impugnato provvedimento rimane qui non sindacabile.

2. Con l'unico motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente alle doglianze ribadite con la presentazione della successiva memoria poiché sostanzialmente corrispondenti, il ricorrente si duole della mancata indicazione delle ragioni per cui gli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale possano dirsi espressione di un'elevata capacità dimostrativa dell'inserimento del Garofalo nella compagine associativa e, in particolare, dell'attività funzionale e dinamica tipica del partecipe al sodalizio.

Tuttavia, attraverso le carenze argomentative indicate, il ricorrente, che manca di operare un effettivo confronto con il testo del provvedimento impugnato, si limita a svilire la valenza indiziaria degli elementi valorizzati dal Tribunale, prospettandone, a tratti, una alternativa valutazione di cui questa Corte non può prendere cognizione.

Sul punto, basti evidenziare come il ricorrente si sia in buona sostanza prodigato nel tacciare di lacunosità e genericità le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ed il contenuto delle conversazioni intercettate, senza considerare la complessiva ricostruzione svolta dal tribunale che sulla base dei plurimi indizi passati in rassegna ha delineato in maniera congrua e logica i tratti salienti che hanno consentito - anche - al giudice della cautela di ravvisare gli estremi della partecipazione associativa con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, poi, il Tribunale del riesame, prima di procedere alla valutazione della posizione associativa ricoperta dal Garofalo, premette che la stessa debba circoscriversi soprattutto alla condotta tenuta dal predetto nel periodo successivo alla detenzione sofferta nel procedimento "tabula rasa" nell'ambito del quale, come precisato, egli è stato condannato per partecipazione all'associazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] con contestuale sottoposizione, in data 5 settembre 2017, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Il tribunale considera altresì la circostanza secondo cui il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ha intrapreso il percorso di collaborazione a seguito del suo arresto nel 2017, affermando, alla luce di tale precisazione, che quanto dal medesimo dichiarato in ordine al ruolo rivestito dal Garofalo nella consorteria di [OSCURATO:PERSONA] e, più in particolare, nella frazione Pagliarelle, non potesse quindi ritenersi riferito all'attualità.

Ed invero, quanto alla attualità della partecipazione e del ruolo rivestito dell'indagato nella consorteria, il Tribunale ha fatto piuttosto riferimento agli esiti dell'attività tecnica di captazione e all'attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria.

Il Tribunale passa in rassegna le conversazioni intercettate tra il 2018 e il 2019 in cui si rinvengono espressi riferimenti alla figura del Garofalo ed espliciti elementi che rimandano al ruolo di rilievo dal medesimo rivestito nell'ambito della consorteria su indicata (cfr. pagg 7-10 del provvedimento impugnato) e, alla luce di tali emergenze conclude per la sussistenza della gravità indiziaria relativamente al reato provvisoriamente contestato.

In relazione a tali risultati captativi, le censure prospettate dal ricorrente, oltre a suggerire una alternativa valutazione in linea con il profilo di inammissibilità permeante l'intero ricorso, ne richiedono una valutazione unitamente ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità, mancando di confrontarsi con quanto sul punto compiutamente già motivato dal giudice del riesame.

Invero, il tribunale non tralascia di evidenziare che le deduzioni difensive tese a svalutare la portata delle conversazioni intercettate per il fatto che ai discorsi non ha preso parte il Garofalo, non conducono a conclusione diversa da quella raggiunta, essendo in buona sostanza irrilevante la circostanza della partecipazione o meno al dialogo del soggetto di cui si parla, osservando correttamente come le stesse possano, tra l'altro, costituire fonte diretta di prova della colpevolezza senza necessità di operare riscontri, non costituendo chiamate in correità (v.

Sez. 5, Sentenza n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414 - 01); evidenzia il giudice della cautela come, piuttosto, l'indicazione dei particolari delle vicende riferite dimostri, nel caso di specie, che gli interlocutori delle conversazioni hanno piena e consapevole conoscenza delle dinamiche delinquenziali della consorteria, ricavando da ciò un elevato grado di attendibilità di quanto dai medesimi asserito e raccontato.

Diversamente da quanto assunto dalla difesa, va altresì precisato che il Tribunale del riesame non afferma, andando di contrario avviso rispetto a quanto ritenuto dal G.I.P., la partecipazione del Garofalo al summit del 15 settembre 2018 predisposto per l'affiliazione di nuovi adepti.

Al contrario, pur riconoscendo come tale circostanza non sia stata dimostrata - attribuendo, con alta probabilità, la mancata partecipazione ai vincoli derivanti dalla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale - il Tribunale desume elementi comunque indicativi dell'intraneità del Garofalo dal fatto che lo stesso, in tale data, fosse stato osservato in piazza dei Minatori in Pagliarelle dove erano confluiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che [OSCURATO:PERSONA], da ciò ricavando - anche in considerazione del tenore delle conversazioni intercettate in quel frangente - la consapevolezza da parte del Garofalo circa l'incontro e il fatto che ivi si sarebbero svolti riti di affiliazione con la partecipazione di soggetti appartenenti ad altre consorterie.

In definitiva, si osserva che gli elementi evidenziati dal Tribunale sono stati dallo stesso motivatamente valorizzati in linea con quanto da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36958 del 27/05/2021, che, da un lato, descrive la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso quale stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della consorteria, idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla messa a disposizione del sodalizio stesso per il perseguimento dei comuni fini criminosi (v. da ultimo, Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv.281889) e, dall'altro, attribuisce una pregnante rilevanza alla dimensione probatoria, ribadendo la possibilità di desumere detta condotta dai più vari indicatori fattuali, purché, sulla base di una loro lettura non atomistica ma unitaria e di attendibili regole di esperienza, attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi un apporto concreto dell'individuo all'interno del sodalizio.

Indi, non essendo compito di questa Corte, come già esposto, sindacare sull'individuazione in sé degli elementi indiziari né, tantomeno, sul valore indiziante attribuito dal giudice di merito a siffatti indicatori fattuali, tale valutazione rimane incensurabile in sede di legittimità laddove, come nel caso di specie, l'esposizione ricostruttiva dia conto, in maniera esauriente, delle plurime ragioni giuridicamente significative della partecipazione associativa e, sul punto, non presenti illogicità evidenti.

4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dell'indagato, devono essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1-ter, disp.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 15/02/2021, impositiva della misura cautelare in carcere, disposta nei confronti del predetto in ordine al delitto di associazione mafiosa di cui al capo 1 dell'imputazione provvisoria ( per aver preso parte, con un ruolo di rilievo, all'articolazione territoriale delrndrangheta operante sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] ). Il Tribunale ha individuato il compendio indiziario nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], negli esiti delle captazioni disposte nel corso delle indagini ritenuti comprovanti la partecipazione ed il ruolo di rilievo di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della consorteria di [OSCURATO:PERSONA], nonché nelle attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria. Quanto alle dichiarazioni rese dal citato collaboratore di giustizia, pur non ritenendole di sicura valenza indiziaria riguardo all'attualità della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla consorteria, il Tribunale valorizza tali dichiarazioni più che altro a conferma del ruolo dallo stesso rivestito risultante dall'ulteriore compendio investigativo. Nelle dichiarazioni del 2 luglio 2019, invero, il propalante aveva affermato che il [OSCURATO:PERSONA] fosse "un affiliato...uno chi cunta a Pagliarelle". Con riferimento alle intercettazioni, particolare rilevanza viene attribuita alla conversazione (RIT 1096/2018) avvenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale il primo fa riferimento all'indagato quale soggetto a cui preannunciare la sua intenzione di recarsi da [OSCURATO:PERSONA] - reggente indiscusso della consorteria di [OSCURATO:PERSONA] - per comunicargli che avrebbe continuato a far parte della consorteria accettando ordini solo dallo stesso e dal [OSCURATO:PERSONA], così riconoscendo al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo di rilievo. Tra le altre riportate nell'ordinanza genetica, vengono evidenziate le conversazioni del 22 e 25 dicembre 2018, intercettate sul dispositivo in uso a [OSCURATO:PERSONA] che, comunicando con lo zio [OSCURATO:PERSONA] su questioni relative alla raccolta di denaro di derivazione estorsiva in [OSCURATO:PERSONA], si spendeva criticamente nei confronti dell'indagato in quanto, nonostante la promessa di mandare al fratello detenuto soldi derivanti dalla gestione del campo sportivo, non vi aveva provveduto. Oltre a porsi quale dimostrazione dell'attualità dell'esistenza in [OSCURATO:PERSONA] di una associazione mafiosa attiva in operazioni estorsive finalizzate, sia pure in parte, al mantenimento degli affiliati in carcere, tali conversazioni delineano altresì la figura di vertice dell'indagato che, in assenza di [OSCURATO:PERSONA], detenuto, forniva le direttive agli altri affiliati per la raccolta del denaro. In tal senso depone anche la conversazione (1513/2018) in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fanno riferimento al ruolo di referente di [OSCURATO:PERSONA] (accanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) quale risultato della diretta attribuzione da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Ancora, il 2 febbraio 2019, conversando con [OSCURATO:PERSONA], alla di lui richiesta di notizie in merito al danneggiamento di una macchina, lo zio [OSCURATO:PERSONA] gli indicava che, interpellato il [OSCURATO:PERSONA], questi aveva riportato il suggerimento di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si era interfacciato, così dimostrando non solo l'appartenenza dell'indagato alla consorteria, ma il suo ruolo di interlocutore per i fatti delittuosi avvenuti in [OSCURATO:PERSONA], ruolo rapportabile a quello del [OSCURATO:PERSONA]. A confortare i rilievi sin qui richiamati, il Tribunale del Riesame fa riferimento all'osservazione dell'indagato in [OSCURATO:PERSONA] di Pagliarelle il 15 settembre 2018, data in cui era previsto e si è di fatto tenuto un incontro nel quale si è proceduto a riti di affiliazione in favore di nuovi adepti. Pur mancando la dimostrazione della partecipazione dell'indagato a tale incontro, ritiene il tribunale che lo stesso ne fosse a conoscenza, tanto da essere presente in piazza all'arrivo di [OSCURATO:PERSONA]. Ulteriori indizi vengono ricavati dalle riprese video e dai servizi di osservazione svolti sul territorio da parte degli operanti che hanno documentato stretti rapporti tra il Garofalo ed altri indagati appartenenti alla consorteria, in particolare il [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta ordinanza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'indagato che, con un unico motivo, si duole della mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di riconoscimento della gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Il Tribunale, invero, ha limitato il proprio giudizio alla mera riproposizione degli elementi di indagine a carico dell'indagato senza indicare le ragioni per le quali, attraverso tale materiale, possa sostenersi che il predetto sia inserito stabilmente ed organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e che abbia fornito un apporto contributivo e causale dal quale desumere un ruolo in seno alla presunta consorteria. Rispetto alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], si rileva come lo stesso abbia mancato di riferire le circostanze e soprattutto il periodo della presunta conoscenza dell'indagato, risultando non credibile quanto dichiarato con riferimento ad un pranzo svoltosi l'anno precedente in Sila posto che il primo è detenuto dal 2017, e il secondo era sottoposto dal 2017 alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e da maggio 2019 è detenuto per il procedimento "tabula rasa", non rilevando, ad ogni modo, ai fini del reato contestato, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale. Tali dichiarazioni, peraltro, nemmeno possono ritenersi riscontrate dalle conversazioni captate che, in senso contrario, non offrono la prova del perdurante, stabile e sistematico inserimento dell'imputato nell'associazione mafiosa. A tal proposito rileva anzitutto che [OSCURATO:PERSONA], intercettato nelle conversazioni con [OSCURATO:PERSONA], è soggetto esterno alla consorteria che, pertanto, non può conoscere le dinamiche interne alla locale. Si evidenziano inoltre le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (RIT 1096/2018 e RIT 1513/2018) nelle quali gli interlocutori sembrano escludere il ruolo riconosciuto dal pentito all'indagato evidenziando piuttosto sporadiche frequentazioni di quest'ultimo con presunti affiliati alla consorteria da inquadrarsi nella sfera amicale e non nell'intraneità al sodalizio. La partecipazione al rito di affiliazione svoltosi il 15 settembre 2018, già esclusa dal primo giudice, è stata illogicamente valorizzata dal Tribunale come indizio di appartenenza alla consorteria, omettendo di considerare che in tale periodo l'indagato era sottoposto alla sorveglianza speciale nel comune di residenza e, comunque, che la sua presenza era stata accertata solo per un presunto riconoscimento vocale operato dalle forze dell'ordine. 3.Con memoria del 28.10.2021, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un motivo nuovo col quale deduce il vizio di mancanza di motivazione e/o di motivazione manifestamente illogica in punto di riconoscimento della gravità indiziaria per il reato di partecipazione ad associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Il Tribunale nell'esporre le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria ha esaltato il compendio indiziario, valorizzando gli esiti delle captazioni, senza però illustrare come essi possano assumere un'effettiva portata gravemente indiziaria ai fini della configurazione della partecipazione associativa contestata. Il Tribunale si è trincerato, dimostrando di aver condotto l'esame degli elementi indiziari in modo del tutto parcellizzato e avulso dal quadro globale e unitario, dietro assunti del tutto presuntivi e apodittici ma privi di reale dimostrazione che il Garofalo abbia realmente offerto un contributo dinamico e funzionale, cosciente, incondizionato e permanente. Il Tribunale, nel non attenersi ai principi dettati da questa Corte in tema di prova indiziaria e di partecipazione associativa, è caduto nell'errore di non porre al centro del ragionamento decisorio significativi elementi presuntivi in termini di certezza, che giustifichino l'applicazione della misura cautelare e che provino in termini la partecipazione del Garofalo alla presunta consorteria. Il comportamento elevato ad indice rivelatore del fatto punibile deve, invero, essere apprezzato nella sua oggettiva e concreta realtà e, in ogni caso, deve essere teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico come nel caso di specie, solo perchè un conversante parla del Garofalo. Si richiamano a tal proposito le intercettazioni ambientali indicate nel ricorso in ordine al presunto reggente e ai soggetti ritenuti ad una posizione verticistica della consorteria, evidenziando come il ragionamento del tribunale al riguardo appaia manifestamente illogico nel ritenere il Garofalo intraneo alla consorteria senza specificare il valore indiziante attribuito alle predette captazíoni.Si insiste, quindi, nell'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile 1.Le doglianze in esso contenute sono manifestamente infondate, oltre che imperniate su elementi di fatto non valutabili in questa sede. In proposito, è necessario rammentare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce delle modifiche al testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen.. Con specifico riferimento all'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame, poi, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato e, quindi, l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Indi, ove il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, e non presenti illogicità evidenti, per la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento medesimo, lo stesso non si espone a censura alcuna (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv, 269438). Nel caso in esame, l'apparato argomentativo - di cui si è dato un primo ampio saggio nella premessa del 'ritenuto in fatto' - è caratterizzato da congruenza e coordinazione logica, collegando, esso, gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato ed evidenziando, al contempo, la valenza sintomatica degli indizi che depongono per la partecipazione del ricorrente all'articolazione territoriale della 'ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di referente per la frazione Pagliarelle, e ciò non prima di aver delineato i tratti caratteristici della consorteria, dando conto dei procedimenti penali e delle sentenze passate in giudicato che hanno consentito, negli anni, di accertare l'esistenza e il forte radicamento delle cosche nel territorio crotonese, ed in particolare in quello petilino, oggetto del presente procedimento (che, nonostante gli arresti intervenuti nel tempo, avevano dimostrato forte capacità di riassestarsi e di perpetuare il dominio sul territorio). Come meglio si dirà nel prosieguo, con riferimento all'inammissibilità dei singoli rilievi prospettati dal ricorrente, non risultando "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato un deficit argomentativo, e restando estranea alla valutazione di questa Corte la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv.251761), l'impugnato provvedimento rimane qui non sindacabile. 2. Con l'unico motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente alle doglianze ribadite con la presentazione della successiva memoria poiché sostanzialmente corrispondenti, il ricorrente si duole della mancata indicazione delle ragioni per cui gli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale possano dirsi espressione di un'elevata capacità dimostrativa dell'inserimento del Garofalo nella compagine associativa e, in particolare, dell'attività funzionale e dinamica tipica del partecipe al sodalizio. Tuttavia, attraverso le carenze argomentative indicate, il ricorrente, che manca di operare un effettivo confronto con il testo del provvedimento impugnato, si limita a svilire la valenza indiziaria degli elementi valorizzati dal Tribunale, prospettandone, a tratti, una alternativa valutazione di cui questa Corte non può prendere cognizione. Sul punto, basti evidenziare come il ricorrente si sia in buona sostanza prodigato nel tacciare di lacunosità e genericità le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ed il contenuto delle conversazioni intercettate, senza considerare la complessiva ricostruzione svolta dal tribunale che sulla base dei plurimi indizi passati in rassegna ha delineato in maniera congrua e logica i tratti salienti che hanno consentito - anche - al giudice della cautela di ravvisare gli estremi della partecipazione associativa con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, poi, il Tribunale del riesame, prima di procedere alla valutazione della posizione associativa ricoperta dal Garofalo, premette che la stessa debba circoscriversi soprattutto alla condotta tenuta dal predetto nel periodo successivo alla detenzione sofferta nel procedimento "tabula rasa" nell'ambito del quale, come precisato, egli è stato condannato per partecipazione all'associazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] con contestuale sottoposizione, in data 5 settembre 2017, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Il tribunale considera altresì la circostanza secondo cui il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ha intrapreso il percorso di collaborazione a seguito del suo arresto nel 2017, affermando, alla luce di tale precisazione, che quanto dal medesimo dichiarato in ordine al ruolo rivestito dal Garofalo nella consorteria di [OSCURATO:PERSONA] e, più in particolare, nella frazione Pagliarelle, non potesse quindi ritenersi riferito all'attualità. Ed invero, quanto alla attualità della partecipazione e del ruolo rivestito dell'indagato nella consorteria, il Tribunale ha fatto piuttosto riferimento agli esiti dell'attività tecnica di captazione e all'attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria. Il Tribunale passa in rassegna le conversazioni intercettate tra il 2018 e il 2019 in cui si rinvengono espressi riferimenti alla figura del Garofalo ed espliciti elementi che rimandano al ruolo di rilievo dal medesimo rivestito nell'ambito della consorteria su indicata (cfr. pagg 7-10 del provvedimento impugnato) e, alla luce di tali emergenze conclude per la sussistenza della gravità indiziaria relativamente al reato provvisoriamente contestato. In relazione a tali risultati captativi, le censure prospettate dal ricorrente, oltre a suggerire una alternativa valutazione in linea con il profilo di inammissibilità permeante l'intero ricorso, ne richiedono una valutazione unitamente ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità, mancando di confrontarsi con quanto sul punto compiutamente già motivato dal giudice del riesame. Invero, il tribunale non tralascia di evidenziare che le deduzioni difensive tese a svalutare la portata delle conversazioni intercettate per il fatto che ai discorsi non ha preso parte il Garofalo, non conducono a conclusione diversa da quella raggiunta, essendo in buona sostanza irrilevante la circostanza della partecipazione o meno al dialogo del soggetto di cui si parla, osservando correttamente come le stesse possano, tra l'altro, costituire fonte diretta di prova della colpevolezza senza necessità di operare riscontri, non costituendo chiamate in correità (v. Sez. 5, Sentenza n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414 - 01); evidenzia il giudice della cautela come, piuttosto, l'indicazione dei particolari delle vicende riferite dimostri, nel caso di specie, che gli interlocutori delle conversazioni hanno piena e consapevole conoscenza delle dinamiche delinquenziali della consorteria, ricavando da ciò un elevato grado di attendibilità di quanto dai medesimi asserito e raccontato. Diversamente da quanto assunto dalla difesa, va altresì precisato che il Tribunale del riesame non afferma, andando di contrario avviso rispetto a quanto ritenuto dal G.I.P., la partecipazione del Garofalo al summit del 15 settembre 2018 predisposto per l'affiliazione di nuovi adepti. Al contrario, pur riconoscendo come tale circostanza non sia stata dimostrata - attribuendo, con alta probabilità, la mancata partecipazione ai vincoli derivanti dalla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale - il Tribunale desume elementi comunque indicativi dell'intraneità del Garofalo dal fatto che lo stesso, in tale data, fosse stato osservato in piazza dei Minatori in Pagliarelle dove erano confluiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che [OSCURATO:PERSONA], da ciò ricavando - anche in considerazione del tenore delle conversazioni intercettate in quel frangente - la consapevolezza da parte del Garofalo circa l'incontro e il fatto che ivi si sarebbero svolti riti di affiliazione con la partecipazione di soggetti appartenenti ad altre consorterie. In definitiva, si osserva che gli elementi evidenziati dal Tribunale sono stati dallo stesso motivatamente valorizzati in linea con quanto da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36958 del 27/05/2021, che, da un lato, descrive la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso quale stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della consorteria, idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla messa a disposizione del sodalizio stesso per il perseguimento dei comuni fini criminosi (v. da ultimo, Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv.281889) e, dall'altro, attribuisce una pregnante rilevanza alla dimensione probatoria, ribadendo la possibilità di desumere detta condotta dai più vari indicatori fattuali, purché, sulla base di una loro lettura non atomistica ma unitaria e di attendibili regole di esperienza, attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi un apporto concreto dell'individuo all'interno del sodalizio. Indi, non essendo compito di questa Corte, come già esposto, sindacare sull'individuazione in sé degli elementi indiziari né, tantomeno, sul valore indiziante attribuito dal giudice di merito a siffatti indicatori fattuali, tale valutazione rimane incensurabile in sede di legittimità laddove, come nel caso di specie, l'esposizione ricostruttiva dia conto, in maniera esauriente, delle plurime ragioni giuridicamente significative della partecipazione associativa e, sul punto, non presenti illogicità evidenti. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dell'indagato, devono essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1-ter, disp.
Sentenza Cassazione n. 02753/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris