CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 gennaio 2023
Cassazione n. 02881/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8972/2020Numero sezionale 4573/2022Numero di raccolta generale 2881/2023Data pubblicazione 31/01/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoDiritto degli ascendentidi mantenere rapporti* * Consigliere significativi con i nipotiminorenni ex art. 317* * Consigliere *bis c.c.* * Consigliere * CC* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8972/2020 * proposto da* * e * * domiciliati ex lege inRoma piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte diCassazione rappresentati e difesi dagli Avvocati * * e* * giusta procura speciale in calce al ricorso ricorrenticontrodomiciliati ex lege in Roma piazza Cavour presso la Cancelleriadella Corte di Cassazione rappresentati e difesi dall * ** giusta procura speciale in calce al controricorso controricorrentiavverso il decreto della Corte d appello di Milano n. 171/2019depositato il 9/11/2019udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dalConsigliere * *Rilevato che1. * * * * e * *rispettivamente nonni e zio paterni dei minori * e ** adivano il Tribunale per i minorenni di Milano lamentando di* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8972/2020Numero sezionale 4573/2022Numero di raccolta generale 2881/2023non poter più incontrare i nipoti a causa degli ostacoli frapposti daiData pubblicazione 31/01/2023genitori * * e * * e chiedendo di vedergarantito l esercizio del diritto loro riconosciuto dall art. 317 bis cod.civ..Il tribunale con decreto depositato in data 13 febbraio 2019accoglieva la domanda disponendo che i ricorrenti potesserointrattenere rapporti con i nipoti nei limiti e con le modalitàspecificamente indicati nel provvedimento incaricava i servizi socialidi regolamentare gli incontri e i rapporti fra i ricorrenti e i bambinicon la presenza di un educatore e successivamente allorquando lanonna avesse provato di essersi fatta assistere da uno psichiatra disua fiducia dando continuità alle cure anche in forma libera.2. La Corte d appello di Milano a seguito del reclamo presentatotanto da * * * * e * * in puntodi obbligo per la * di sottoporsi a visita psichiatrica quanto da* * e * * al fine di veder rigettato il ricorsoproposto dalle controparti condivideva le valutazioni del primogiudice in ordine alla possibilità di dar corso agli incontri richiestiessendo stato accertato all esito della consulenza tecnica d ufficiosvolta dal tribunale che “non sussiste va un reale pregiudizio per* e * nel passare del tempo con i nonni e lo zio paterni”“apparsi in corso di CTU sinceramente legati ai nipoti”.* che la vera questione irrisolta riguardava l incapacitàdimostrata in particolare dalla nonna paterna e dalla madre deiminori a causa dei rispettivi limiti caratteriali di superare leincomprensioni le svalutazioni e le aggressività reciprochemanifestatesi nel passato.* che non fosse utile mantenere la prescrizione per la *di rivolgersi a uno psichiatra in assenza di una coscienza dellapropria condizione di disagio psichico occorreva invece farmaturare “nei genitori la consapevolezza del danno psichico cuiespongono i loro figli costretti a vivere privati di affetti che possono2 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8972/2020Numero sezionale 4573/2022Numero di raccolta generale 2881/2023arricchirli in un clima indotto di paura e di rancore persistente cheData pubblicazione 31/01/2023certamente è di pregiudizio per una armoniosa crescita psichica deibambini” “nei nonni e nello zio … capacità di riconoscimento dei loroerrori e rispetto per le persone diverse da loro”.* a tal fine la prescrizione alla nonna paterna e invitavatutti gli adulti coinvolti nella vicenda a intraprendere un percorsoguidato di terapia familiare allargata onde evitare ogni pregiudizioal benessere dei minori.* i servizi sociali di vigilare sulla situazione dei due bambinie di regolamentare i loro incontri con i nonni e lo zio paterniinizialmente in spazio neutro o con la presenza di un educatore e confacoltà di un successivo ampliamento in assenza di un loropregiudizio.3. Per la cassazione di questo provvedimento pubblicato in data 9novembre 2019 hanno proposto ricorso * * e ** prospettando tre motivi di doglianza ai quali hanno resistitocon controricorso * * * * e * *Considerato che4. Occorre prendere le mosse dall esame dell eccezione diinammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti.Al riguardo è sufficiente fare richiamo alla giurisprudenza di questaCorte secondo cui i provvedimenti che incidono sul diritto degliascendenti a instaurare e a mantenere rapporti significativi con inipoti minorenni ai sensi dell art. 317 bis cod. civ. nel testonovellato dall art. 42 d. lgs. 154/2013 al pari di quelli ablativi dellaresponsabilità genitoriale emessi dal giudice minorile ai sensi degliartt. 330 e 336 cod. civ. hanno attitudine al giudicato rebus sicstantibus in quanto non revocabili o modificabili salva lasopravvenienza di fatti nuovi definendo essi procedimenti chedirimono comunque conflitti tra posizioni soggettive diverse e neiquali il minore è parte di conseguenza il decreto della Corte diappello che in sede di reclamo conferma revoca o modifica i3 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8972/2020Numero sezionale 4573/2022Numero di raccolta generale 2881/2023predetti provvedimenti è impugnabile con ricorso per cassazione exData pubblicazione 31/01/2023art. 111 comma 7 * cfr. * 19780/2018 *29001/2018 .5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione dell art.317 bis cod. civ. e la violazione degli artt. 8 CEDU e 24 della Cartadi * perché la Corte di merito pur constatando la gravità delconflitto familiare esistente l opposizione della nonna paterna asottostare alla prescrizione del primo giudice di rivolgersi a unopsichiatra e il rifiuto di * di prendere parte agli incontri hadisposto strumenti coercitivi volti a imporre la ripresa delle visite frai nonni e lo zio con i nipoti sulla base del mero rilievodell insussistenza di un reale pregiudizio per i minori senza accertarein concreto il beneficio che gli stessi trarrebbero da una similefrequentazione l esistenza di un bisogno affettivo e il ricorrere di unloro interesse superiore a intrattenere questo rapporto.5.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta ex art. 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ. l esistenza di una motivazione apodittica nonessendo stato spiegato perché la minore * pur rifiutando divedere i nonni e lo zio debba comunque prestarsi a incontrarli sullabase di un suo astratto e presupposto bisogno affettivo piuttosto chedi un concreto interesse.Inoltre non è dato comprendere – in tesi di parte ricorrente – laragione per cui la prescrizione alla nonna paterna di un processo disuperamento delle proprie difficoltà mentali risulti inutile e noncostituisca più la condicio sine qua non per l avvio della liberafrequentazione dei nipoti come era stato ritenuto dal *nominato dal tribunale.5.3 Il terzo motivo di ricorso si duole ai sensi dell art. 360 comma1 n. 5 cod. proc. civ. dell omesso esame di un fatto sopravvenutoin sede di impugnazione e decisivo costituito dalla constatazione adopera dei servizi sociali incaricati dell impossibilità di provvedere alla4 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8972/2020Numero sezionale 4573/2022Numero di raccolta generale 2881/2023mediazione in precedenza disposta perché il conflitto risultavaData pubblicazione 31/01/2023irrisolvibile.6. I motivi da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto diconnessione che li lega e della loro parziale sovrapponibilità sonofondati nei termini che si vanno ad illustrare.6.1 Con specifico riferimento alla posizione dei nonni la CorteEuropea ha affermato che l art. 8 CEDU ha essenzialmente loscopo di premunire l individuo contro le ingerenze arbitrarie deipubblici poteri.La norma non si limita peraltro a imporre allo Stato di astenersida ingerenze giacché a questo impegno negativo possonoaggiungersi obblighi positivi inerenti a un rispetto effettivo dellavita privata o familiare.* obblighi possono implicare l adozione di misure volte alrispetto della vita familiare nelle relazioni degli individui tra lorotra cui la predisposizione di un arsenale giuridico adeguato esufficiente per garantire i diritti legittimi degli interessati nonchéil rispetto delle decisioni giudiziarie o delle misure specificheappropriate.Un simile arsenale deve permettere allo Stato di adottaremisure idonee a riunire il genitore e il figlio anche in caso diconflitto che oppone i due genitori e lo stesso vale quando sitratta delle relazioni tra il minore e i nonni dovendo lo Statole persone interessate tenendo conto in particolare degliinteressi superiori del minore e dei diritti conferiti allo stessodall art. 8 della * cfr. Corte * 20/1/2015* e * c. Italia Corte * 7/12/2017 * e* c. Italia .6.2 In ogni caso le questioni concernenti le modalità con cuiriconoscere il diritto degli ascendenti a mantenere rapportisignificativi con i nipoti minorenni devono essere risolte alla luce del5 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8972/2020Numero sezionale 4573/2022Numero di raccolta generale 2881/2023primario interesse del minore secondo un principio di carattereData pubblicazione 31/01/2023generale che è riconducibile agli artt. 2 30 e 31 * come la Cortecostituzionale ha più volte chiarito si veda in questo senso daultimo e per tutte la sentenza n. 79/2022 e che viene proclamatoanche da molteplici fonti internazionali indirettamente odirettamente vincolanti il nostro ordinamento la * suidiritti del fanciullo firmata a * * il 20 novembre 1989ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176 la* sui principi sociali e legali riguardo alla protezione esicurezza sociale dei bambini approvata a * * il 3 dicembre1986 il * internazionale relativo ai diritti economici sociali eculturali adottato a * * il 16 dicembre 1966 ratificato e resoesecutivo con legge 25 ottobre 1977 n. 881 la * di* in materia di adozione elaborata dal Consiglio d *entrata in vigore il 26 aprile 1968 e ratificata dall Italia con la legge22 maggio 1974 n. 357 nonché da fonti europee l art. 24 comma2 della Carta dei diritti fondamentali dell * europea CDFUEproclamata a * il 7 dicembre 2000 e adottata a * il 12dicembre 2007 gli artt. 8 e 14 CEDU .L interesse superiore del minore perciò deve costituire laconsiderazione determinante e a seconda della propria natura egravità può prevalere su quello dei genitori o degli altri familiari cfr. Corte * 9/2/2017 * c. Italia .6.3 È fuor di dubbio che ciascun minore ha un rilevante interessea fruire di un legame relazionale ed affettivo con la lineaarticolata delle generazioni che per il tramite dei propri genitoricostituiscono la sua scaturigine.* relazioni d ordinario funzionano secondo linee armonichee spontanee perciò fruttuose per tutti gli attori in campo.* però non può far escludere che in casi particolari essegenerino situazioni limite che esigono l intervento giudizialequando non sia sufficiente il buon senso a far superare le frizioni6 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8972/2020Numero sezionale 4573/2022Numero di raccolta generale 2881/2023fra gli adulti allo scopo di assicurare il beneficio di unaData pubblicazione 31/01/2023frequentazione fra ascendenti e nipoti di carattere biunivoco ecapace di reciproco arricchimento spirituale ed affettivo.6.4. L intervento del giudice in questo ambito deve tenere conto delfatto che l art. 317 bis cod. civ. nel riconoscere agli ascendenti unvero e proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipotiminorenni non attribuisce allo stesso un carattere incondizionatoma ne subordina l esercizio e la tutela a fronte di contestazioni ocomportamenti ostativi di uno o entrambi i genitori a unavalutazione del giudice avente di mira l‘ “esclusivo interesse delminore” ovverosia la realizzazione di un progetto educativo eformativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo dellapersonalità del minore nell ambito del quale possa trovare spazioanche un attiva partecipazione degli ascendenti quale espressionedel loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote * 15238/2018 .La Corte di merito quindi doveva preoccuparsi di verificare intermini positivi la possibilità di procedere a un similecoinvolgimento costituente il presupposto indispensabile perun utile cooperazione degli ascendenti all adempimento degliobblighi educativi e formativi dei genitori.* coinvolgimento all evidenza ha una consistenza ben diversadalla mera constatazione compiuta nel caso di specie dalla Corte dimerito dell insussistenza di “un reale pregiudizio nel passare deltempo con i nonni e lo zio paterni” perché implica un accertamentonon – in termini negativi della mera mancanza di conseguenzepregiudizievoli in esito alla frequentazione bensì in termini positivi della possibilità per gli ascendenti di prendere fruttuosamente parterelazionale ed affettivo e in maniera tale da favorire il sano edequilibrato sviluppo della loro personalità.7 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8972/2020Numero sezionale 4573/2022Numero di raccolta generale 2881/2023In altri termini non è il minore a dovere offrirsi per soddisfare ilData pubblicazione 31/01/2023tornaconto dei suoi ascendenti a frequentarlo ove non ne deriviun “reale pregiudizio” ma è l ascendente – il diritto del quale exart. 317 bis cod. civ. vale nei confronti dei terzi ma non deinipoti il cui interesse è destinato a prevalere a dovere prestarsia cooperare nella realizzazione del progetto educativo e formativodel minore se e nella misura in cui questo suo coinvolgimentopossa non solo arricchire il suo patrimonio morale e spiritualema anche contribuire all interesse del discendente.6.5 Se si considera che tanto l assunzione di responsabilità da partedei genitori prevista dall art. 316 cod. civ. quanto il diritto degliascendenti di mantenere rapporti significati con i discendentiriconosciuto dall art. 317 bis cod. civ. costituiscono situazionigiuridiche “serventi” focalizzate sul primario interesse del minoresulla sua protezione e sull esigenza che egli cresca con il sostegno diun adeguato ambiente familiare capace anche di assicurare ilvantaggio derivante da una relazione positiva con le relazioniprecedenti ben si comprende allora come in caso di conflittualitàfra genitori e ascendenti non si tratti di assicurare tutela a potestàcontrapposte individuando quale delle due debba prevalere sull altrama di bilanciare se e fin dove è possibile le divergenti posizioni nellamaniera più consona al primario interesse del minore il cui sviluppoè normalmente assicurato dal sostegno e dalla cooperazionedell intera comunità parentale.Il compito del giudice dunque non è quello di individuare quale deiparenti debba imporsi sull altro nella situazione di conflitto ma distabilire rivolgendo la propria attenzione al superiore interesse delminore se i rapporti non armonici o addirittura conflittuali fra gliadulti facenti parte della comunità parentale si possano comporre ecome ciò debba avvenire.In una prospettiva avente di mira costantemente il superioreinteresse del minore occorrerà allora verificare – in caso di non8 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8972/2020Numero sezionale 4573/2022Numero di raccolta generale 2881/2023armonici rapporti fra genitori e ascendenti se si possa in qualcheData pubblicazione 31/01/2023modo attuare una cooperazione fra gli adulti partecipanti allacomunità parentale nella realizzazione del progetto educativo eformativo del bambino determinare le concrete modalità di questanecessaria collaborazione tenendo conto dei differenti ruolieducativi e stabilire di conseguenza per ciascuno dei minoricoinvolti anche procedendo al loro ascolto nei termini previstidall art. 315 bis comma 3 cod. civ. e rispetto a ognuno degliascendenti aventi interesse a mantenere rapporti significativi con inipoti minorenni – i sistemi più proficui di frequentazione e le piùopportune modalità di organizzazione degli incontri.6.6 A questo proposito occorre sottolineare come il carattere“significativo” del rapporto a cui fa riferimento l art. 317 bis cod. civ.non possa che derivare da una relazione positiva gratificante esoddisfacente del bambino con l ascendente ed implichi diconseguenza una spontaneità di relazione e non una coercizione.Il mantenimento di rapporti significativi perciò non può essereassicurato tramite la costrizione del bambino attraversoun imposizione manu militari di una relazione sgradita e non volutacosicché nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto dellavolontà manifestata da un minore che abbia compiuto i dodici anni oche comunque risulti capace di discernimento ex art. 336 bis cod.civ..In questi casi l “arsenale” da predisporre secondo la giurisprudenzaeuropea per la tutela del diritto degli ascendenti consistenell individuazione di strumenti “soft” di modulazione delle relazioniche sappiano creare spontaneità e dunque significatività direlazione con i minori piuttosto che imporre rapporti non desiderati.6.7 L accertamento compiuto dalla Corte di merito si limita arilevare l assenza di un pregiudizio per i minori derivante dal“passare del tempo con i nonni e lo zio paterni” ma trascuratotalmente di indagare nel senso appena illustrato quale fosse9 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8972/2020Numero sezionale 4573/2022Numero di raccolta generale 2881/2023il superiore interesse specifico e concreto di ciascuno deiData pubblicazione 31/01/2023bambini nella situazione di conflittualità venutasi a creare fragenitori e la famiglia paterna al fine poi di stabilire se ledivergenti posizioni potessero essere oggetto di un proficuobilanciamento in funzione di tale interesse e quali fossero iprovvedimenti all uopo più idonei.* a questa prospettiva di indagine il provvedimentoimpugnato si limita a registrare in astratto che l opposizione deigenitori costringeva i nipoti “a vivere privati di affetti che potevanoarricchirli” pag. 4 ma non spiega quale fosse nella realtà dellasituazione familiare posta all attenzione della Corte di merito ilpreciso tornaconto dei minori a veder partecipare ciascuno degliascendenti nel progetto educativo e formativo che li riguardava.* inoltre verificare la capacità di discernimento deibambini coinvolti al fine di disporne l ascolto in presenza dellecondizioni previste dall art. 336 bis cod. civ. e comunque tenereconto della riottosità di * a questo coinvolgimento onde evitarel imposizione di rapporti non voluti valutando invece la possibilità diindividuare strumenti capaci di creare la necessaria spontaneità.* del pari una motivazione che nella stessa ottica diperseguimento del superiore interesse del minore e non dell adultogiustifichi il coinvolgimento della nonna paterna nel progettoeducativo e formativo dei nipoti nonostante la sua mancatadisponibilità a sottoporsi alle indicazioni cliniche suggerite dal *nominato nel primo grado di giudizio e il riconosciuto mantenimentodi un atteggiamento aggressivo verso i genitori dei bambini.7. Il provvedimento impugnato andrà dunque cassato con rinvio allaCorte di merito la quale nel procedere a nuovo esame della causasi atterrà ai principi sopra illustrati avendo cura anche di provvederesulle spese del giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8972/2020Numero sezionale 4573/2022Numero di raccolta generale 2881/2023Data pubblicazione 31/01/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoDiritto degli ascendentidi mantenere rapporti* * Consigliere significativi con i nipotiminorenni ex art. 317* * Consigliere *bis c.c.* * Consigliere * CC* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8972/2020 * proposto da* * e * * domiciliati ex lege inRoma piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte diCassazione rappresentati e difesi dagli Avvocati * * e* * giusta procura speciale in calce al ricorso ricorrenticontrodomiciliati ex lege in Roma piazza Cavour presso la Cancelleriadella Corte di Cassazione rappresentati e difesi dall * ** giusta procura speciale in calce al controricorso controricorrentiavverso il decreto della Corte d appello di Milano n. 171/2019depositato il 9/11/2019udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dalConsigliere * *Rilevato che1. * * * * e * *rispettivamente nonni e zio paterni dei minori * e ** adivano il Tribunale per i minorenni di Milano lamentando di* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8972/2020Numero sezionale 4573/2022Numero di raccolta generale 2881/2023non poter più incontrare i nipoti a causa degli ostacoli frapposti daiData pubblicazione 31/01/2023genitori * * e * * e chiedendo di vedergarantito l esercizio del diritto loro riconosciuto dall art. 317 bis cod.civ..Il tribunale con decreto depositato in data 13 febbraio 2019accoglieva la domanda disponendo che i ricorrenti potesserointrattenere rapporti con i nipoti nei limiti e con le modalitàspecificamente indicati nel provvedimento incaricava i servizi socialidi regolamentare gli incontri e i rapporti fra i ricorrenti e i bambinicon la presenza di un educatore e successivamente allorquando lanonna avesse provato di essersi fatta assistere da uno psichiatra disua fiducia dando continuità alle cure anche in forma libera.2. La Corte d appello di Milano a seguito del reclamo presentatotanto da * * * * e * * in puntodi obbligo per la * di sottoporsi a visita psichiatrica quanto da* * e * * al fine di veder rigettato il ricorsoproposto dalle controparti condivideva le valutazioni del primogiudice in ordine alla possibilità di dar corso agli incontri richiestiessendo stato accertato all esito della consulenza tecnica d ufficiosvolta dal tribunale che “non sussiste va un reale pregiudizio per* e * nel passare del tempo con i nonni e lo zio paterni”“apparsi in corso di CTU sinceramente legati ai nipoti”.* che la vera questione irrisolta riguardava l incapacitàdimostrata in particolare dalla nonna paterna e dalla madre deiminori a causa dei rispettivi limiti caratteriali di superare leincomprensioni le svalutazioni e le aggressività reciprochemanifestatesi nel passato.* che non fosse utile mantenere la prescrizione per la *di rivolgersi a uno psichiatra in assenza di una coscienza dellapropria condizione di disagio psichico occorreva invece farmaturare “nei genitori la consapevolezza del danno psichico cuiespongono i loro figli costretti a vivere privati di affetti che possono2 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8972/2020Numero sezionale 4573/2022Numero di raccolta generale 2881/2023arricchirli in un clima indotto di paura e di rancore persistente cheData pubblicazione 31/01/2023certamente è di pregiudizio per una armoniosa crescita psichica deibambini” “nei nonni e nello zio … capacità di riconoscimento dei loroerrori e rispetto per le persone diverse da loro”.* a tal fine la prescrizione alla nonna paterna e invitavatutti gli adulti coinvolti nella vicenda a intraprendere un percorsoguidato di terapia familiare allargata onde evitare ogni pregiudizioal benessere dei minori.* i servizi sociali di vigilare sulla situazione dei due bambinie di regolamentare i loro incontri con i nonni e lo zio paterniinizialmente in spazio neutro o con la presenza di un educatore e confacoltà di un successivo ampliamento in assenza di un loropregiudizio.3. Per la cassazione di questo provvedimento pubblicato in data 9novembre 2019 hanno proposto ricorso * * e ** prospettando tre motivi di doglianza ai quali hanno resistitocon controricorso * * * * e * *Considerato che4. Occorre prendere le mosse dall esame dell eccezione diinammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti.Al riguardo è sufficiente fare richiamo alla giurisprudenza di questaCorte secondo cui i provvedimenti che incidono sul diritto degliascendenti a instaurare e a mantenere rapporti significativi con inipoti minorenni ai sensi dell art. 317 bis cod. civ. nel testonovellato dall art. 42 d. lgs. 154/2013 al pari di quelli ablativi dellaresponsabilità genitoriale emessi dal giudice minorile ai sensi degliartt. 330 e 336 cod. civ. hanno attitudine al giudicato rebus sicstantibus in quanto non revocabili o modificabili salva lasopravvenienza di fatti nuovi definendo essi procedimenti chedirimono comunque conflitti tra posizioni soggettive diverse e neiquali il minore è parte di conseguenza il decreto della Corte diappello che in sede di reclamo conferma revoca o modifica i3 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8972/2020Numero sezionale 4573/2022Numero di raccolta generale 2881/2023predetti provvedimenti è impugnabile con ricorso per cassazione exData pubblicazione 31/01/2023art. 111 comma 7 * cfr. * 19780/2018 *29001/2018 .5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione dell art.317 bis cod. civ. e la violazione degli artt. 8 CEDU e 24 della Cartadi * perché la Corte di merito pur constatando la gravità delconflitto familiare esistente l opposizione della nonna paterna asottostare alla prescrizione del primo giudice di rivolgersi a unopsichiatra e il rifiuto di * di prendere parte agli incontri hadisposto strumenti coercitivi volti a imporre la ripresa delle visite frai nonni e lo zio con i nipoti sulla base del mero rilievodell insussistenza di un reale pregiudizio per i minori senza accertarein concreto il beneficio che gli stessi trarrebbero da una similefrequentazione l esistenza di un bisogno affettivo e il ricorrere di unloro interesse superiore a intrattenere questo rapporto.5.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta ex art. 360 comma 1 n.5 cod. proc. civ. l esistenza di una motivazione apodittica nonessendo stato spiegato perché la minore * pur rifiutando divedere i nonni e lo zio debba comunque prestarsi a incontrarli sullabase di un suo astratto e presupposto bisogno affettivo piuttosto chedi un concreto interesse.Inoltre non è dato comprendere – in tesi di parte ricorrente – laragione per cui la prescrizione alla nonna paterna di un processo disuperamento delle proprie difficoltà mentali risulti inutile e noncostituisca più la condicio sine qua non per l avvio della liberafrequentazione dei nipoti come era stato ritenuto dal *nominato dal tribunale.5.3 Il terzo motivo di ricorso si duole ai sensi dell art. 360 comma1 n. 5 cod. proc. civ. dell omesso esame di un fatto sopravvenutoin sede di impugnazione e decisivo costituito dalla constatazione adopera dei servizi sociali incaricati dell impossibilità di provvedere alla4 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8972/2020Numero sezionale 4573/2022Numero di raccolta generale 2881/2023mediazione in precedenza disposta perché il conflitto risultavaData pubblicazione 31/01/2023irrisolvibile.6. I motivi da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto diconnessione che li lega e della loro parziale sovrapponibilità sonofondati nei termini che si vanno ad illustrare.6.1 Con specifico riferimento alla posizione dei nonni la CorteEuropea ha affermato che l art. 8 CEDU ha essenzialmente loscopo di premunire l individuo contro le ingerenze arbitrarie deipubblici poteri.La norma non si limita peraltro a imporre allo Stato di astenersida ingerenze giacché a questo impegno negativo possonoaggiungersi obblighi positivi inerenti a un rispetto effettivo dellavita privata o familiare.* obblighi possono implicare l adozione di misure volte alrispetto della vita familiare nelle relazioni degli individui tra lorotra cui la predisposizione di un arsenale giuridico adeguato esufficiente per garantire i diritti legittimi degli interessati nonchéil rispetto delle decisioni giudiziarie o delle misure specificheappropriate.Un simile arsenale deve permettere allo Stato di adottaremisure idonee a riunire il genitore e il figlio anche in caso diconflitto che oppone i due genitori e lo stesso vale quando sitratta delle relazioni tra il minore e i nonni dovendo lo Statole persone interessate tenendo conto in particolare degliinteressi superiori del minore e dei diritti conferiti allo stessodall art. 8 della * cfr. Corte * 20/1/2015* e * c. Italia Corte * 7/12/2017 * e* c. Italia .6.2 In ogni caso le questioni concernenti le modalità con cuiriconoscere il diritto degli ascendenti a mantenere rapportisignificativi con i nipoti minorenni devono essere risolte alla luce del5 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8972/2020Numero sezionale 4573/2022Numero di raccolta generale 2881/2023primario interesse del minore secondo un principio di carattereData pubblicazione 31/01/2023generale che è riconducibile agli artt. 2 30 e 31 * come la Cortecostituzionale ha più volte chiarito si veda in questo senso daultimo e per tutte la sentenza n. 79/2022 e che viene proclamatoanche da molteplici fonti internazionali indirettamente odirettamente vincolanti il nostro ordinamento la * suidiritti del fanciullo firmata a * * il 20 novembre 1989ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176 la* sui principi sociali e legali riguardo alla protezione esicurezza sociale dei bambini approvata a * * il 3 dicembre1986 il * internazionale relativo ai diritti economici sociali eculturali adottato a * * il 16 dicembre 1966 ratificato e resoesecutivo con legge 25 ottobre 1977 n. 881 la * di* in materia di adozione elaborata dal Consiglio d *entrata in vigore il 26 aprile 1968 e ratificata dall Italia con la legge22 maggio 1974 n. 357 nonché da fonti europee l art. 24 comma2 della Carta dei diritti fondamentali dell * europea CDFUEproclamata a * il 7 dicembre 2000 e adottata a * il 12dicembre 2007 gli artt. 8 e 14 CEDU .L interesse superiore del minore perciò deve costituire laconsiderazione determinante e a seconda della propria natura egravità può prevalere su quello dei genitori o degli altri familiari cfr. Corte * 9/2/2017 * c. Italia .6.3 È fuor di dubbio che ciascun minore ha un rilevante interessea fruire di un legame relazionale ed affettivo con la lineaarticolata delle generazioni che per il tramite dei propri genitoricostituiscono la sua scaturigine.* relazioni d ordinario funzionano secondo linee armonichee spontanee perciò fruttuose per tutti gli attori in campo.* però non può far escludere che in casi particolari essegenerino situazioni limite che esigono l intervento giudizialequando non sia sufficiente il buon senso a far superare le frizioni6 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8972/2020Numero sezionale 4573/2022Numero di raccolta generale 2881/2023fra gli adulti allo scopo di assicurare il beneficio di unaData pubblicazione 31/01/2023frequentazione fra ascendenti e nipoti di carattere biunivoco ecapace di reciproco arricchimento spirituale ed affettivo.6.4. L intervento del giudice in questo ambito deve tenere conto delfatto che l art. 317 bis cod. civ. nel riconoscere agli ascendenti unvero e proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipotiminorenni non attribuisce allo stesso un carattere incondizionatoma ne subordina l esercizio e la tutela a fronte di contestazioni ocomportamenti ostativi di uno o entrambi i genitori a unavalutazione del giudice avente di mira l‘ “esclusivo interesse delminore” ovverosia la realizzazione di un progetto educativo eformativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo dellapersonalità del minore nell ambito del quale possa trovare spazioanche un attiva partecipazione degli ascendenti quale espressionedel loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote * 15238/2018 .La Corte di merito quindi doveva preoccuparsi di verificare intermini positivi la possibilità di procedere a un similecoinvolgimento costituente il presupposto indispensabile perun utile cooperazione degli ascendenti all adempimento degliobblighi educativi e formativi dei genitori.* coinvolgimento all evidenza ha una consistenza ben diversadalla mera constatazione compiuta nel caso di specie dalla Corte dimerito dell insussistenza di “un reale pregiudizio nel passare deltempo con i nonni e lo zio paterni” perché implica un accertamentonon – in termini negativi della mera mancanza di conseguenzepregiudizievoli in esito alla frequentazione bensì in termini positivi della possibilità per gli ascendenti di prendere fruttuosamente parterelazionale ed affettivo e in maniera tale da favorire il sano edequilibrato sviluppo della loro personalità.7 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8972/2020Numero sezionale 4573/2022Numero di raccolta generale 2881/2023In altri termini non è il minore a dovere offrirsi per soddisfare ilData pubblicazione 31/01/2023tornaconto dei suoi ascendenti a frequentarlo ove non ne deriviun “reale pregiudizio” ma è l ascendente – il diritto del quale exart. 317 bis cod. civ. vale nei confronti dei terzi ma non deinipoti il cui interesse è destinato a prevalere a dovere prestarsia cooperare nella realizzazione del progetto educativo e formativodel minore se e nella misura in cui questo suo coinvolgimentopossa non solo arricchire il suo patrimonio morale e spiritualema anche contribuire all interesse del discendente.6.5 Se si considera che tanto l assunzione di responsabilità da partedei genitori prevista dall art. 316 cod. civ. quanto il diritto degliascendenti di mantenere rapporti significati con i discendentiriconosciuto dall art. 317 bis cod. civ. costituiscono situazionigiuridiche “serventi” focalizzate sul primario interesse del minoresulla sua protezione e sull esigenza che egli cresca con il sostegno diun adeguato ambiente familiare capace anche di assicurare ilvantaggio derivante da una relazione positiva con le relazioniprecedenti ben si comprende allora come in caso di conflittualitàfra genitori e ascendenti non si tratti di assicurare tutela a potestàcontrapposte individuando quale delle due debba prevalere sull altrama di bilanciare se e fin dove è possibile le divergenti posizioni nellamaniera più consona al primario interesse del minore il cui sviluppoè normalmente assicurato dal sostegno e dalla cooperazionedell intera comunità parentale.Il compito del giudice dunque non è quello di individuare quale deiparenti debba imporsi sull altro nella situazione di conflitto ma distabilire rivolgendo la propria attenzione al superiore interesse delminore se i rapporti non armonici o addirittura conflittuali fra gliadulti facenti parte della comunità parentale si possano comporre ecome ciò debba avvenire.In una prospettiva avente di mira costantemente il superioreinteresse del minore occorrerà allora verificare – in caso di non8 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8972/2020Numero sezionale 4573/2022Numero di raccolta generale 2881/2023armonici rapporti fra genitori e ascendenti se si possa in qualcheData pubblicazione 31/01/2023modo attuare una cooperazione fra gli adulti partecipanti allacomunità parentale nella realizzazione del progetto educativo eformativo del bambino determinare le concrete modalità di questanecessaria collaborazione tenendo conto dei differenti ruolieducativi e stabilire di conseguenza per ciascuno dei minoricoinvolti anche procedendo al loro ascolto nei termini previstidall art. 315 bis comma 3 cod. civ. e rispetto a ognuno degliascendenti aventi interesse a mantenere rapporti significativi con inipoti minorenni – i sistemi più proficui di frequentazione e le piùopportune modalità di organizzazione degli incontri.6.6 A questo proposito occorre sottolineare come il carattere“significativo” del rapporto a cui fa riferimento l art. 317 bis cod. civ.non possa che derivare da una relazione positiva gratificante esoddisfacente del bambino con l ascendente ed implichi diconseguenza una spontaneità di relazione e non una coercizione.Il mantenimento di rapporti significativi perciò non può essereassicurato tramite la costrizione del bambino attraversoun imposizione manu militari di una relazione sgradita e non volutacosicché nessuna frequentazione può essere disposta a dispetto dellavolontà manifestata da un minore che abbia compiuto i dodici anni oche comunque risulti capace di discernimento ex art. 336 bis cod.civ..In questi casi l “arsenale” da predisporre secondo la giurisprudenzaeuropea per la tutela del diritto degli ascendenti consistenell individuazione di strumenti “soft” di modulazione delle relazioniche sappiano creare spontaneità e dunque significatività direlazione con i minori piuttosto che imporre rapporti non desiderati.6.7 L accertamento compiuto dalla Corte di merito si limita arilevare l assenza di un pregiudizio per i minori derivante dal“passare del tempo con i nonni e lo zio paterni” ma trascuratotalmente di indagare nel senso appena illustrato quale fosse9 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8972/2020Numero sezionale 4573/2022Numero di raccolta generale 2881/2023il superiore interesse specifico e concreto di ciascuno deiData pubblicazione 31/01/2023bambini nella situazione di conflittualità venutasi a creare fragenitori e la famiglia paterna al fine poi di stabilire se ledivergenti posizioni potessero essere oggetto di un proficuobilanciamento in funzione di tale interesse e quali fossero iprovvedimenti all uopo più idonei.* a questa prospettiva di indagine il provvedimentoimpugnato si limita a registrare in astratto che l opposizione deigenitori costringeva i nipoti “a vivere privati di affetti che potevanoarricchirli” pag. 4 ma non spiega quale fosse nella realtà dellasituazione familiare posta all attenzione della Corte di merito ilpreciso tornaconto dei minori a veder partecipare ciascuno degliascendenti nel progetto educativo e formativo che li riguardava.* inoltre verificare la capacità di discernimento deibambini coinvolti al fine di disporne l ascolto in presenza dellecondizioni previste dall art. 336 bis cod. civ. e comunque tenereconto della riottosità di * a questo coinvolgimento onde evitarel imposizione di rapporti non voluti valutando invece la possibilità diindividuare strumenti capaci di creare la necessaria spontaneità.* del pari una motivazione che nella stessa ottica diperseguimento del superiore interesse del minore e non dell adultogiustifichi il coinvolgimento della nonna paterna nel progettoeducativo e formativo dei nipoti nonostante la sua mancatadisponibilità a sottoporsi alle indicazioni cliniche suggerite dal *nominato nel primo grado di giudizio e il riconosciuto mantenimentodi un atteggiamento aggressivo verso i genitori dei bambini.7. Il provvedimento impugnato andrà dunque cassato con rinvio allaCorte di merito la quale nel procedere a nuovo esame della causasi atterrà ai principi sopra illustrati avendo cura anche di provvederesulle spese del giudizio di legittimità. *10 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8972/2020Numero sezionale 4573/2022Numero di raccolta generale 2881/2023La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazioneData pubblicazione 31/01/2023cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d appello diMilano in diversa composizione cui demanda di provvedere anchesulle spese del giudizio di legittimità.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art. 52 d.lgs.196/2003 in quanto imposto dalla legge.Così deciso in Roma in data 15 dicembre 2022.Il Presidente11 di 11* **10 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8972/2020Numero sezionale 4573/2022Numero di raccolta generale 2881/2023La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazioneData pubblicazione 31/01/2023cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d appello diMilano in diversa composizione cui demanda di provvedere anchesulle spese del giudizio di legittimità.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art. 52 d.lgs.196/2003 in quanto imposto dalla legge.Così deciso in Roma in data 15 dicembre 2022.Il Presidente11 di 11* *