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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2023

Cassazione n. 39824/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — che deduce l'inosservanza della legge e la omessa motivazione in relazione all'errata rilevazione del momento consumativo del reato di occultamento di scritture contabili, di cui all'art. 10 d.lgs. 74 del 2000, nel momento dell'avvenuto accertamento e, quindi, con riguardo all'omessa dichiarazione di intervenuta prescrizione - è inammissibile per manifesta infondatezza della doglianza, in quanto, l'asserzione difensiva si pone in contrasto con l'interpretazione consolidata fornita dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, poiché il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 è delineato come reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (ex multis, da ultimo, Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021), sicché la Corte territoriale ha correttamente individuato il momento consumativo del reato in esame nel 12 gennaio 2012, quando gli inquirenti portarono a termine l'accertamento, e, a quella data, era già in vigore l'art. 17, comma 1 -bis, d.lgs. 74 del 2000, che ha elevato di un terzo il termine di prescrizione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — che deduce l'inosservanza della legge e la omessa motivazione in relazione all'errata rilevazione del momento consumativo del reato di occultamento di scritture contabili, di cui all'art. 10 d.lgs. 74 del 2000, nel momento dell'avvenuto accertamento e, quindi, con riguardo all'omessa dichiarazione di intervenuta prescrizione - è inammissibile per manifesta infondatezza della doglianza, in quanto, l'asserzione difensiva si pone in contrasto con l'interpretazione consolidata fornita dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, poiché il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 è delineato come reato permanente, che si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (ex multis, da ultimo, Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021), sicché la Corte territoriale ha correttamente individuato il momento consumativo del reato in esame nel 12 gennaio 2012, quando gli inquirenti portarono a termine l'accertamento, e, a quella data, era già in vigore l'art. 17, comma 1 -bis, d.lgs. 74 del 2000, che ha elevato di un terzo il termine di prescrizione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 39824/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris